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Ricorso proposto il 20 aprile 2017 – Portogallo / Commissione

(Causa T-233/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente : Repubblica portoghese (rappresentanti : L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estȇvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2017) 766 della Commissione, del 14 gennaio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di determinate spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese dichiarate dal Portogallo a titolo del «POSEI – Regime Específico de Abastecimento [Regime specifico di approvvigionamento]» (EUR 1 288 044,79), e di «pagamenti diretti relativi alla campagna 2010» (EUR 830 326,12);

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), relativamente ai requisiti sostanziali della comunicazione formale prevista alla disposizione in parola.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

Terzo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU 2006, L 42, pag. 1).

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