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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 – Balti Gaas / Commissione e INEA

(Cause riunite T-236/17 e T-596/17)1

(«Assistenza finanziaria a titolo del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 – Settore delle infrastrutture energetiche transeuropee – Invito a presentare proposte – Ricorso per carenza – Assenza di invito ad agire – Irricevibilità – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità parziale – Decisione che rifiuta una proposta – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Competenza della Commissione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Balti Gaas (Tallin, Estonia) (rappresentante: (E. Tamm, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e Y. Marinova, agenti), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e L. Di Paolo, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera dell’INEA del 17 febbraio 2017 relativa alla proposta della ricorrente in risposta al secondo invito a presentare proposte lanciato nel 2016 nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), sulla base del programma di lavoro pluriennale adottato nell’ambito della decisione di esecuzione C(2016) 1587 final della Commissione, del 17 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2080 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale per la concessione di finanziamenti nel settore dell'infrastruttura energetica transeuropea nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (causa T-236/17), e, dall’altro, in via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE e volta a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione motivata relativa a suddetta proposta della ricorrente e, in subordine, una domanda volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 1593 final della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee (causa T-596/17).

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

L’Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quella sostenute dalla Balti Gaas OÜ nella causa T-236/17, e la Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese in detta causa.

La Balti Gaas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-596/17

La Repubblica d’Estonia sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 221del 10.7.2017.