Language of document : ECLI:EU:T:2013:215

Causa T‑526/10

Inuit Tapiriit Kanatami e altri

contro

Commissione europea

«Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento (CE) n. 1007/2009 – Modalità d’applicazione – Regolamento (UE) n. 737/2010 – Divieto di immissione sul mercato dei citati prodotti – Deroga in favore delle comunità Inuit – Eccezione di illegittimità – Base giuridica – Sussidiarietà – Proporzionalità – Sviamento di potere»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 aprile 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Esame nel merito prima dell’esame della ricevibilità – Ammissibilità

2.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto di carattere generale che costituisce il fondamento dell’atto impugnato

(Artt. 263 TFUE e 277 TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Atto dell’Unione che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente – Riferimento alla finalità o alla componente principale o preponderante – Regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca – Obiettivo unico di migliorare il funzionamento del mercato interno – Insussistenza della duplice finalità o della doppia componente

(Artt. 95 CE e 133 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1007/2009, art. 3, § 1)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti volti a migliorare il funzionamento del mercato interno – Base giuridica – Articolo 95 CE – Ambito di applicazione

(Art. 95 CE)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento n. 1007/2009 – Base giuridica – Articolo 95 CE – Miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno – Divieto di immissione sul mercato dei citati prodotti – Carattere determinante della protezione del benessere degli animali nella scelta delle misure di armonizzazione – Irrilevanza

(Art. 95 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1007/2009)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principi di sussidiarietà e di proporzionalità – Applicazione agli atti adottati ai fini della realizzazione del mercato interno – Controllo dell’osservanza dei suddetti principi – Criteri

(Art. 95 CE)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento n. 1007/2009 – Modalità d’applicazione – Determinazione delle modalità per l’importazione e l’immissione sul mercato dell’Unione dei suddetti prodotti – Sviamento di potere – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1007/2009; regolamento della Commissione n. 737/2010)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 20)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

3.      Nell’ambito del sistema della ripartizione delle competenze dell’Unione, la scelta della base giuridica di un atto dev’essere basata su circostanze obiettive, assoggettabili a controllo giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell’atto. Se l’esame di un atto dell’Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, ove sia provato, per contro, che l’atto di cui trattasi persegue contemporaneamente più obiettivi o ha più componenti, tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, un atto siffatto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche pertinenti.

Tale ipotesi non ricorre nel caso del regolamento n. 1007/2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, che persegue come unico obiettivo, inserito in particolare nell’ultima frase del suo articolo 3, paragrafo 1, quello di garantire l’efficacia delle misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, senza che sia altresì perseguito un obiettivo connesso all’attuazione della politica commerciale comune. Il regolamento n. 1007/2009 non può quindi avere contemporaneamente come base giuridica gli articoli 95 CE e 133 CE.

(v. punti 27, 66, 67, 72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 28 a 30, 32, 54)

5.      Il regolamento n. 1007/2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, ha ad oggetto il miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno e, pertanto, è stato adottato sul fondamento dell’articolo 95 CE.

Infatti, qualora sussistano ostacoli agli scambi, ovvero risulti probabile l’insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri hanno assunto o stanno per assumere, con riferimento ad un prodotto o a una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di protezione e tali da ostacolare, perciò, la libera circolazione del prodotto o dei prodotti in questione all’interno dell’Unione, l’articolo 95 CE consente al legislatore dell’Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 del citato articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato ovvero elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità. A seconda delle circostanze, tali misure appropriate possono consistere nell’obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto obbligo di autorizzazione, ovvero nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti.

Al riguardo, tenuto conto dell’adozione da parte degli Stati membri di nuove norme che riflettessero le preoccupazioni crescenti dei cittadini e dei consumatori sulla questione del benessere delle foche, il legislatore dell’Unione ha correttamente concluso che, in assenza di azione a livello dell’Unione, era verosimile che, taluni ostacoli al commercio dei prodotti che contenevano o che potevano contenere prodotti derivati dalla foca sarebbero sorti o già sussistevano. Il legislatore dell’Unione ha agito, pertanto, perseguendo lo scopo di armonizzare le norme di cui trattasi e di evitare quindi turbative del mercato interno per quanto riguarda i prodotti interessati.

Peraltro, qualora le condizioni per poter ricorrere all’articolo 95 CE come base giuridica siano soddisfatte, non può impedirsi al legislatore dell’Unione di fondarsi su tale base giuridica per il fatto che la tutela del benessere degli animali sia determinante nelle scelte da operare.

(v. punti 31, 33, 40, 41, 52, 64)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84, da 87 a 89)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 121a 129)