Language of document : ECLI:EU:F:2015:168

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015

Causa F‑128/11

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2010 – Contestazione – Procedure interne – Presupposti – Rinuncia – Ricorso – Interesse ad agire – Insussistenza – Termine ragionevole – Inosservanza – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in primo luogo, l’annullamento del messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011 della segreteria del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») che lo invitava a regolarizzare il ricorso interno da lui introdotto il 26 marzo 2011 contro il proprio rapporto di valutazione per l’anno 2010, nonché l’annullamento del messaggio di posta elettronica della stessa segreteria, datato 12 agosto 2011, con cui veniva informato del fatto che il comitato per i ricorsi aveva preso atto della sua rinuncia alla procedura di ricorso dinanzi al suddetto comitato; in secondo luogo, l’annullamento della decisione del presidente della BEI in data 6 settembre 2011 di rigetto della sua domanda di avvio della procedura di conciliazione in merito al suo rapporto di valutazione per il 2010; in terzo luogo, l’annullamento delle linee guida per l’esercizio di valutazione del personale della Banca attinente all’anno 2010; in quarto luogo, l’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010; in quinto luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, comprese le decisioni sulle promozioni per l’anno 2010, e, infine, in sesto luogo, la condanna della Banca al risarcimento dei danni materiali e morali che sono la conseguenza del rapporto di valutazione per il 2010, nonché al pagamento delle spese, degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. De Nicola sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Contestazione – Comitato per i ricorsi e procedura di conciliazione – Natura facoltativa – Possibilità di avvalersi di entrambe le procedure contro il medesimo rapporto di valutazione – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 22 e 41)

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Contenzioso in materia di valutazione del personale – Dies a quo del termine

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 22 e 41)

1.      Il regolamento del personale riconosce agli agenti della Banca europea per gli investimenti la facoltà – prima di proporre un ricorso giurisdizionale e se lo desiderano – di chiedere l’avvio di una procedura ad hoc, come quella dinanzi al comitato per i ricorsi, proprio allo scopo di far preliminarmente verificare, da un organo imparziale ed esterno al servizio dell’agente interessato, la legittimità di un rapporto di valutazione e di ottenerne persino, se del caso, la modifica integrale, in quanto, di fatto, il comitato per i ricorsi può sostituire integralmente la propria valutazione a quella del valutatore.

L’altra procedura a disposizione degli agenti della Banca per contestare un atto che arrechi loro pregiudizio è quella della conciliazione prevista e disciplinata dall’articolo 41 del regolamento del personale.

Queste due procedure facoltative non sono, peraltro, alternative, nel senso che una non esclude la possibilità di avvalersi dell’altra, e potrebbero essere seguite dall’agente interessato simultaneamente o in modo indipendente.

È inoltre necessario che tali procedure facoltative di contestazione interna alla Banca non siano esercitate in modo abusivo e a detrimento del rispetto del principio della certezza del diritto che costituisce una garanzia essenziale di qualsiasi atto amministrativo idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei suoi destinatari.

(v. punti 85-88)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 96

2.      Gli agenti della Banca europea per gli investimenti, al pari degli altri agenti e funzionari al servizio dell’Unione, possono avvalersi, nelle controversie che li oppongono alla loro amministrazione, di un doppio grado di sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti amministrativi che arrecano loro pregiudizio. Essi hanno accesso ad un primo grado direttamente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dispongono di un secondo grado, sotto forma di un’impugnazione, limitata tuttavia alle questioni di diritto, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Essi possono infine fruire di un procedimento di riesame della sentenza su impugnazione, sebbene quest’ultimo procedimento appartenga all’iniziativa e alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sia dunque a disposizione delle parti. Nondimeno, l’eventuale sentenza della Corte di giustizia che riesamini una sentenza su impugnazione del Tribunale dell’Unione europea costituisce un’ulteriore garanzia del sindacato di legittimità dell’atto amministrativo controverso, che, in definitiva, è del pari a vantaggio delle parti.

Per contro, per quanto attiene al rispetto del principio della certezza del diritto, né le disposizioni del diritto primario dell’Unione che regolano il funzionamento della Banca, né il regolamento del personale di quest’ultima, contengono disposizioni del genere di quelle che compaiono agli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea che fissino termini perentori per la contestazione dinanzi al giudice dell’Unione degli atti arrecanti pregiudizio adottati dalla Banca, in modo tale che, successivamente alla scadenza di tali termini, l’atto arrecante pregiudizio in questione possa, in linea di principio, essere considerato definitivo.

A tal riguardo, nel contenzioso in materia di valutazione del personale che opponga la Banca ad uno dei suoi agenti, un lasso di tempo superiore a otto mesi per adire il Tribunale della funzione pubblica, decorrente dal giorno della comunicazione dell’atto arrecante pregiudizio all’agente interessato, può essere considerato un termine ragionevole purché, tuttavia, da un lato, l’eventuale procedimento dinanzi al comitato dei ricorsi contro siffatto atto sia stato avviato dall’agente interessato in un termine ragionevole e/o, d’altro lato, che l’interessato abbia proposto un’eventuale domanda di conciliazione in un termine ugualmente ragionevole, e ciò alla luce di tutte le circostanze della fattispecie.

(v. punti 89-91)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52