Language of document : ECLI:EU:T:2014:361

Causa T‑145/08 DEP

(pubblicazione per estratto)

Atlas Transport GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 maggio 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Organo giurisdizionale competente in caso di impugnazione

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184; regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Insussistenza di una decisione della commissione di ricorso sulle spese del procedimento dinanzi ad essa

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 136, § 2; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 85, §§ 1 e 6)

1.      In forza degli articoli 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte nonché dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. Pertanto, allorquando la Corte respinge l’impugnazione e condanna la parte ricorrente alle spese, tale condanna deve essere interpretata nel senso che essa riguarda unicamente le spese dell’impugnazione. Invero, il rigetto dell’impugnazione implica che la Corte non ha annullato la decisione del Tribunale sulle spese.

Di conseguenza, spetta al Tribunale determinare gli importi ripetibili in seguito al procedimento svoltosi dinanzi ad esso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Il Tribunale è dunque competente a conoscere della domanda di liquidazione delle spese del procedimento svoltosi dinanzi ad esso e sfociato nella sentenza impugnata.

(v. punti 11‑13)

2.      Dall’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, risulta che il Tribunale non è competente a statuire sulle spese inerenti al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Di conseguenza, una domanda di liquidazione di tali spese dev’essere dichiarata irricevibile.

Quanto alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio, allorquando quest’ultima respinge il ricorso della parte ricorrente senza pronunciarsi in merito alle spese del procedimento dinanzi ad essa, spetta all’interveniente presentare alla cancelleria della commissione di ricorso una richiesta volta alla fissazione dell’importo delle spese da rimborsare per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, a norma dell’articolo 85, paragrafi 1 e 6, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’impugnazione dinanzi alla Corte non incidono su tale valutazione, poiché né il Tribunale né la Corte rimettono in discussione la legittimità della decisione della commissione di ricorso. Tali procedimenti giudiziari differiscono unicamente la data in cui diviene definitiva la decisione della commissione di ricorso per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese.

Di conseguenza, per analogia con il caso in cui, avendo la commissione di ricorso statuito sulle spese ed essendo rimasta valida la sua decisione dopo il rigetto del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale, quest’ultimo non statuisca sulle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, non è necessario, in tali circostanze, che il Tribunale statuisca sulle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

(v. punti 17, 20‑22)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 39)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 27)