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Impugnazione proposta il 16 giugno 2022 dalla Cargolux Airlines International SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-334/17, Cargolux Airlines / Commissione

(Causa C-401/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (rappresentante: E. Aliende Rodríguez, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata;

in via principale, annullare integralmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente e la condotta relativa alle commissioni e/o al sovrapprezzo di sicurezza, e/o annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente e ai collegamenti in entrata, e in ogni caso ridurre di conseguenza l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 3, lettera f), della decisione;

annullare integralmente o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 3, lettera f), della decisione;

in subordine, qualora la Corte ritenga di non poter emettere una sentenza definitiva, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale; e

adottare ogni altro provvedimento che risulti appropriato nelle circostanze del caso di specie.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto sostenendo la competenza della Commissione a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo di merci da paesi terzi verso paesi all’interno del SEE (ossia i collegamenti in entrata). In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato per affermare la propria competenza sulla base del diritto internazionale pubblico e non del diritto dell’Unione europea e, in ogni caso, ha applicato erroneamente il criterio degli effetti qualificati ai sensi del diritto internazionale pubblico.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare la conclusione della Commissione secondo cui la condotta a cui la ricorrente ha partecipato costituiva un’infrazione per oggetto. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel confermare la conclusione della Commissione secondo cui la condotta relativa al mancato pagamento delle commissioni sui sovrapprezzi configurava un’infrazione per oggetto.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver erroneamente indicato e applicato il criterio giuridico per stabilire un’infrazione unica e continuata e per aver erroneamente confermato la decisione che sanzionava la ricorrente per tale infrazione unica e continuata. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione abbia correttamente accertato la natura complementare e continuativa delle condotte costituenti l’infrazione unica e continuata.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, in subordine, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo la ricorrente responsabile di tutti gli aspetti dell’infrazione unica e continuata quando in realtà la sua partecipazione è stata limitata, tra l’altro violando il principio di parità di trattamento per quanto riguarda la sua valutazione della partecipazione della ricorrente al mancato pagamento delle commissioni sui sovrapprezzi, e stabilendo erroneamente la partecipazione continuata della ricorrente al sovrapprezzo di sicurezza in periodi per i quali non è stata fornita alcuna prova di tale partecipazione.

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