Language of document : ECLI:EU:T:2017:476

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 luglio 2017 (*)

«Impugnazione – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Rapporto informativo 2013 – Domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi e della decisione di non promuovere il ricorrente – Molestie psicologiche – Richiesta di risarcimento danni»

Nella causa T‑666/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F‑100/15, EU:F:2016:167),

Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F‑100/15, EU:F:2016:167; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso.

 Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia vengono esposti ai punti da 8 a 15 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«8      Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava, dal 1º ottobre 2011, alla divisione “Analisi paesi e settore finanziario” del dipartimento “Analisi economiche” del segretariato generale della Banca.

9      Nel rapporto informativo per il 2013, ultimato il 29 gennaio 2014, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che il suo rendimento fosse, a seconda dell’ambito considerato, conforme o inferiore alle attese, gli hanno attribuito il voto C e gli hanno accordato un bonus di EUR 4 064.

10      Il 31 marzo 2014 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2013 (in prosieguo: le “decisioni sulle promozioni”). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.

11      Il 17 giugno 2014 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi chiedendogli, in primo luogo, di trasmettergli la “registrazione dell’audizione”; in secondo luogo, di valutare nuovamente il suo rendimento per l’anno 2013, constatando che il rapporto informativo per il 2013 non era stato obiettivo, giusto ed equo; in terzo luogo, di assegnargli una delle due note più alte; in quarto luogo, di raccomandare al presidente della Banca di concedergli una promozione con ricostruzione della carriera; in quinto luogo, di proporre un aumento del suo bonus; in sesto luogo, di riconoscere che egli aveva dovuto lavorare in condizioni anormali, nella prosecuzione delle condizioni che aveva dovuto fronteggiare dal 1993; in settimo luogo, di riconoscere che le linee guida per il 2013 non fornivano spiegazioni sul sistema di attribuzione dei voti utilizzato per giudicare il rendimento degli agenti valutati e, in ottavo e ultimo luogo, di riconoscere che gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2013 erano, in sostanza, irrealizzabili (in prosieguo: il “ricorso interno”).

12      Il 17 luglio 2014 la Banca ha depositato la propria comparsa di risposta dinanzi al comitato per i ricorsi.

13      Il comitato per i ricorsi ha sentito il ricorrente e i rappresentanti della BEI nel corso di un’audizione svoltasi il 1º ottobre 2014.

14      Con decisione dell’8 dicembre 2014, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 17 giugno 2014 (in prosieguo: la “decisione del comitato per i ricorsi”).

15      Il 17 febbraio 2015 il ricorrente ha chiesto di avviare una procedura di conciliazione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale. Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo che ponesse fine alla controversia, la procedura di conciliazione si è conclusa il 31 marzo 2015».

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 6 luglio 2015, il sig. De Nicola ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’8 dicembre 2014 del comitato per i ricorsi recante rigetto del suo ricorso proposto contro il suo rapporto informativo relativo all’anno 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di non promuoverlo, in secondo luogo, la constatazione delle molestie psicologiche di cui egli si reputa vittima e, in terzo luogo, la condanna della BEI a risarcire i danni morali, fisici e materiali da lui asseritamente sofferti e a rifondere le spese.

4        Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso.

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

5        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2016, il ricorrente ha proposto l’odierna impugnazione, sulla base dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6        Il 6 dicembre 2016 la BEI ha depositato la propria comparsa di risposta.

7        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        accogliere la presente impugnazione e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché i punti 33, da 46 a 60, da 85 a 94, da 100 a 106 e da 107 a 109 di tale sentenza;

–        per l’effetto, annullare e/o disapplicare la decisione impugnata, eventualmente rinviando gli atti al comitato per i ricorsi dopo aver fissato i criteri cui tale organo deve attenersi nell’adottare una nuova decisione;

–        constatare le molestie psicologiche messe in atto dalla BEI nei suoi confronti;

–        condannare la BEI a risarcire i danni da lui sofferti, come richiesto nel ricorso in primo grado;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi a un’altra sezione del Tribunale affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta.

8        La BEI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione perché irricevibile o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A norma dell’articolo 208 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione dell’articolo suddetto, di statuire senza proseguire il procedimento.

10      A sostegno della sua impugnazione, il sig. De Nicola deduce quattro motivi, riguardanti, il primo, un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie psicologiche che egli avrebbe subito, il secondo, un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esaminare le conclusioni della domanda intese ad ottenere il risarcimento dei danni, il terzo, vari errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nell’esaminare la decisione impugnata e, il quarto, un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esaminare la domanda intesa all’adozione di una misura istruttoria riguardante una richiesta di perizia medica.

 Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di constatazione delle molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe subito

11      Mediante tale motivo di impugnazione, il ricorrente imputa al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nell’esame della domanda di constatazione delle molestie psicologiche che egli sostiene di aver subito, statuendo ancora una volta che tale tipo di accertamento esulerebbe dalla competenza e dai poteri dei giudici dell’Unione europea. A questo proposito, in primo luogo, il ricorrente fa valere che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, dichiarando che il principio stabilito dalla Corte suprema di cassazione (Italia), secondo cui il giudice ha il potere e l’obbligo di constatare l’esistenza delle molestie psicologiche, non si applicava nel caso di specie. In secondo luogo, secondo il ricorrente, anche ammettendo che il diritto italiano non fosse applicabile nel caso di specie, il Tribunale ha in ogni caso, al punto 80 della sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), constatato l’esistenza delle molestie psicologiche che egli avrebbe subito.

12      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

13      È sufficiente constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente respinto, perché irricevibile, la domanda del ricorrente intesa alla constatazione delle molestie psicologiche di cui egli pretendeva di essere stato vittima, fondandosi su una costante giurisprudenza secondo cui non spetta al giudice dell’Unione effettuare constatazioni di principio (v. ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

14      Tale conclusione non viene rimessa in questione dagli altri argomenti del ricorrente. Per quanto riguarda l’argomento relativo al principio stabilito dalla Corte suprema di cassazione italiana, secondo cui il giudice ha il potere e l’obbligo di constatare l’esistenza delle molestie psicologiche, giustamente il Tribunale della funzione pubblica, al punto 93 della sentenza impugnata, ha fatto applicazione della costante giurisprudenza secondo cui il giudice dell’Unione, al fine di statuire sulle controversie in materia di funzione pubblica per le quali è competente, applica unicamente il diritto della funzione pubblica dell’Unione e non un qualsivoglia diritto nazionale, di modo che i riferimenti effettuati ad un determinato diritto nazionale sono privi di qualsiasi rilevanza (sentenza del 22 settembre 2016, Weissenfels/Parlamento, T‑684/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:525, punto 30).

15      Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), è sufficiente constatare come tale argomento sia fondato su un’erronea lettura di tale sentenza. Infatti, al punto 80 di questa pronuncia, il Tribunale non ha affatto constatato l’esistenza di molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe subito, bensì si è limitato ad annullare la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), statuendo che il Tribunale della funzione pubblica si era dichiarato incompetente sulla base di un’erronea analogia tra il procedimento obbligatorio previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e la procedura interna facoltativa di conciliazione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale della BEI.

16      Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto perché manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle conclusioni intese al risarcimento dei danni

17      Mediante tale motivo di impugnazione, il ricorrente imputa al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto dichiarando irricevibili le conclusioni intese al risarcimento del danno materiale e morale correlato agli spostamenti che egli doveva effettuare tra il luogo della sua assegnazione in servizio e il luogo di residenza della sua famiglia, con la motivazione che tali conclusioni risarcitorie sarebbero state identiche a quelle respinte con la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, punti da 259 a 268), confermata su impugnazione, riguardo a tali punti, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punti da 93 a 96). Il ricorrente fa valere che i periodi erano differenti e che pertanto il Tribunale della funzione pubblica non poteva concludere per l’irricevibilità di dette conclusioni.

18      La BEI contesta l’argomento del ricorrente.

19      In limine, occorre constatare che giustamente il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, al punto 102 della sentenza impugnata, che, se una domanda risarcitoria è strettamente connessa a una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima, o per irricevibilità o per infondatezza, comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria. Mediante la sua impugnazione, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a rimettere in discussione tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica.

20      Inoltre, l’argomento del ricorrente, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto statuendo che le conclusioni intese al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente connesso agli spostamenti che egli doveva effettuare tra il suo luogo di assegnazione e il luogo di residenza della sua famiglia erano irricevibili, deve essere respinto perché manifestamente infondato. Infatti, anche ammettendo che i periodi menzionati dal ricorrente nel suo ricorso introduttivo, e nel corso dei quali egli effettuava degli spostamenti tra il luogo di assegnazione e il luogo di residenza della sua famiglia, siano differenti dai periodi contemplati nelle sentenze citate al punto 16 supra, correttamente il Tribunale della funzione pubblica vi ha fatto riferimento.

21      Infatti, mediante le sentenze di cui sopra, e segnatamente nei punti da 259 a 268 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), il giudice dell’Unione ha accertato che gli spostamenti effettuati dal ricorrente tra il luogo di assegnazione e il luogo di residenza della sua famiglia non erano idonei a far sorgere la responsabilità della BEI, posto che quest’ultima aveva potuto legittimamente decidere di assegnare il ricorrente in servizio a Lussemburgo (Lussemburgo), per le necessità del servizio. È pertanto corretta la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, al punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui la domanda di risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito era identica a quella già respinta dal giudice dell’Unione.

22      Pertanto, tale motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, relativo a vari errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della decisione impugnata

23      Mediante tale motivo di impugnazione, il ricorrente, in primo luogo, addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto respingendo il suo argomento concernente la mancanza di imparzialità del comitato per i ricorsi, segnatamente del sig. A. In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto concludendo che gli elementi che egli aveva prodotto non consentivano di dimostrare che la decisione impugnata, adottata dal comitato per i ricorsi, fosse viziata da un manifesto errore di valutazione. Per quanto riguarda questo secondo argomento, il ricorrente censura il Tribunale della funzione pubblica per la natura del controllo da questo esercitato sulla valutazione compiuta dal comitato per i ricorsi riguardo al suo insufficiente contributo alla «visibilità esterna della BEI», e segnatamente riguardo alla sua mancata partecipazione ad una conferenza alle Isole Cook. Il ricorrente fa valere che egli ha giustificato la propria impossibilità di partecipare alla suddetta conferenza alle Isole Cook con il fatto che, il 5 novembre 2013, egli doveva presenziare a un’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

24      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

25      In limine, occorre ricordare che il comitato per i ricorsi è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna delle affermazioni contenute nel formulario di valutazione o a modificare la valutazione finale dei meriti degli agenti della BEI e, eventualmente, a censurarle, cosicché la portata di tale competenza va al di là del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, in quanto essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione di tale dispositivo, indipendentemente dalla loro importanza nell’economia generale della motivazione dell’atto suddetto (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

26      Occorre altresì ricordare che spetta al giudice dell’Unione verificare se e in quale misura il comitato per i ricorsi abbia adempiuto al proprio dovere di controllo pieno conformemente alle norme applicabili, ricordando al contempo che il controllo di legittimità effettuato dal giudice suddetto in merito alle valutazioni contenute nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della BEI è limitato e riguarda soltanto le eventuali irregolarità formali, gli errori di fatto manifesti inficianti tali valutazioni, nonché un eventuale sviamento di potere (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punti 52 e 54).

27      Per quanto riguarda l’argomento relativo alla mancanza di imparzialità del comitato per i ricorsi, e segnatamente del sig. A., occorre constatare che, nella presente impugnazione, il ricorrente si limita a ripetere argomenti già sviluppati nell’ambito del ricorso in primo grado, senza fornire alcun elemento idoneo a rimettere in discussione la conclusione cui è arrivato il Tribunale della funzione pubblica, al punto 31 della sentenza impugnata, vale a dire che il semplice fatto che il sig. A. fosse stato membro di altri due comitati per i ricorsi, che avevano respinto due ricorsi interni precedentemente proposti dal ricorrente, non implicava, di per sé, una mancanza di obiettività del sig. A. e, a maggior ragione, del comitato per i ricorsi nel suo insieme.

28      Per quanto riguarda l’argomento relativo all’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel controllo delle valutazioni compiute dal comitato per i ricorsi, occorre procedere alle constatazioni che seguono.

29      Risulta dal punto 49 della sentenza impugnata che, per quanto riguarda la censura relativa all’insufficiente contributo del ricorrente alla «visibilità esterna della BEI», il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che gli elementi prodotti dal ricorrente non permettevano di dimostrare che la decisione del comitato per i ricorsi fosse viziata da un errore manifesto di valutazione.

30      Il Tribunale della funzione pubblica ha giustificato tale conclusione, precisando, al punto 50 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la conferenza alle Isole Cook fosse stata l’unica occasione concessagli per contribuire all’obiettivo della «visibilità esterna della BEI», e aggiungendo che risultava dai documenti allegati dallo stesso ricorrente alla propria risposta alle misure di organizzazione del procedimento che, durante l’anno di riferimento, egli aveva avuto la possibilità di partecipare a varie conferenze.

31      Inoltre, per quanto riguardava più specificamente la conferenza alle Isole Cook, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, al punto 51 della sentenza impugnata, che tale conferenza era organizzata annualmente da un’organizzazione che riuniva le principali istituzioni responsabili del finanziamento dello sviluppo nei paesi del Pacifico, paesi che rientravano nella sfera di attribuzioni del ricorrente. A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che il ricorrente non aveva fornito alcun argomento per dimostrare che il comitato per i ricorsi avesse commesso un errore manifesto di valutazione là dove aveva affermato che, tenuto conto degli incarichi assegnati al ricorrente, egli avrebbe dovuto essere al corrente dell’esistenza della conferenza alle Isole Cook.

32      Al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì rilevato come la BEI, senza essere stata contraddetta sul punto, avesse dimostrato che il ricorrente aveva già avuto occasione di occuparsi di un certo numero di paesi del Pacifico e dei Caraibi nell’ottobre 2011, e come le conoscenze del ricorrente dei legami tra la BEI e alcuni dei suoi più importanti partner in tali regioni fossero perlomeno frammentarie, tanto durante l’anno di riferimento quanto al momento dell’udienza. A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che tali elementi, lungi dall’indebolire la conclusione del comitato per i ricorsi secondo cui il ricorrente non aveva sufficientemente contribuito alla «visibilità esterna della BEI», non facevano altro che confermare la plausibilità di tale conclusione.

33      Infine, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto gli argomenti del ricorrente intesi a dimostrare che il comitato per i ricorsi non aveva tenuto conto di tutte le ragioni che egli aveva addotto per giustificare la propria mancata partecipazione alla conferenza alle Isole Cook. Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente ad una delle sue udienze il 5 novembre 2013 a Lussemburgo, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, nella decisione impugnata, il comitato per i ricorsi aveva espressamente affermato che, «sebbene tale viaggio richied[esse] diversi giorni (...), sembra[va] perfettamente possibile ritenere che la presenza [del ricorrente alla conferenza alle Isole Cook] non fosse incompatibile con un ritorno in Lussemburgo prima del 5 novembre 2013», aggiungendo che, in ogni caso, essendo ogni ricorrente rappresentato nei procedimenti da un avvocato, la presenza del ricorrente non era indispensabile, a meno che non fosse stata richiesta dal Tribunale della funzione pubblica o imposta dalle circostanze, ciò che il ricorrente non aveva sostenuto.

34      Così facendo, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto. Infatti, nella sua impugnazione, il ricorrente non presenta alcun elemento idoneo a rimettere in discussione le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica, il quale, conformemente alla consolidata giurisprudenza citata al punto 26 supra, ha esercitato un controllo sulla decisione impugnata, adottata dal comitato per i ricorsi, limitato alle eventuali irregolarità formali, agli errori manifesti in punto di fatto inficianti tali valutazioni, nonché ad un eventuale sviamento di potere, statuendo, in maniera corretta, che la decisione suddetta non era affetta da tali vizi. Lo stesso vale per l’argomento relativo alla presenza all’udienza, che avrebbe giustificato la non partecipazione del ricorrente alla conferenza alle Isole Cook. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, nessun errore di diritto ha commesso il Tribunale della funzione pubblica là dove ha concluso che la valutazione del comitato per i ricorsi, secondo cui la partecipazione alla conferenza di cui sopra, che terminava il 1º novembre 2013, non era incompatibile con un ritorno a Lussemburgo per l’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, fissata per il 5 novembre 2013, non era viziata da un errore manifesto di valutazione.

 Sul quarto motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda volta all’adozione di una misura istruttoria concernente una richiesta di perizia medica

35      Il ricorrente imputa al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nell’esame della sua domanda intesa all’adozione di una misura istruttoria concernente una richiesta di perizia medica.

36      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

37      Occorre ricordare che, se certo spetta al Tribunale della funzione pubblica, alla luce del suo regolamento di procedura, valutare l’utilità di eventuali misure istruttorie ai fini della soluzione della controversia ad esso sottoposta, spetta però al Tribunale verificare se il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto rifiutando di ordinare o di adottare le misure suddette [sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 87 (non pubblicata)].

38      Nel caso di specie, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, alla luce, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, delle motivazioni della medesima sentenza, che la misura istruttoria richiesta non presentava alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia.

39      Poiché il ricorrente non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto statuendo, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, che la misura richiesta non presentava alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia in primo grado, il motivo di impugnazione deve essere respinto perché manifestamente infondato.

40      Pertanto, tale motivo e l’impugnazione nel suo insieme devono essere respinti perché manifestamente infondati.

 Sulle spese

41      In conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

42      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

43      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nelle conclusioni proposte nell’ambito dell’impugnazione e la BEI ha chiesto che egli sia condannato alle spese, detto ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 3 luglio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


*      Lingua processuale: l’italiano.