Language of document : ECLI:EU:F:2014:107

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

22 maggio 2014

Causa F‑130/12

CI

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figlio a carico – Doppio assegno per figlio a carico – Articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto – Condizioni per la concessione – Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell’intervento del mediatore europeo – Attuazione – Dovere di sollecitudine»

Oggetto: Ricorso presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale CI chiede l’annullamento della decisione del 4 agosto 2008, con la quale il Parlamento europeo ha subordinato il rinnovo, a partire dal 1º giugno 2008, del doppio assegno per figlio a carico, che essa percepiva a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari de l’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») in capo a suo figlio affetto da handicap, alla produzione di documenti giustificativi dei suoi oneri finanziari; della decisione del 24 ottobre 2008, che le negava detto rinnovo; della decisione del 5 dicembre 2011, adottata a seguito della riapertura del suo fascicolo, in quanto conferma le due decisioni predette, nonché della decisione del 20 luglio 2012, recante rigetto del reclamo introdotto avverso la decisione del 5 dicembre 2011.

Decisione:      La decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2011, recante diniego di rinnovo, a partire dal 1º giugno 2008, del doppio assegno per figlio a carico, nonché la decisione del 20 luglio 2012, recante rigetto del reclamo, sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CI.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Termini – Norma di ordine pubblico – Denuncia depositata presso il mediatore europeo – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 3; decisione del Parlamento europeo 94/262, art. 2, § 6)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Doppio assegno – Presupposti per la concessione – Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell’intervento del mediatore europeo – Attuazione – Dovere di sollecitudine

(Statuto dei funzionari, art. 67, § 3)

1.      Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore, le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali.

(v. punto 42)

2.      In forza dell’articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto, l’assegno per figli a carico può essere raddoppiato qualora il figlio sia affetto da menomazione mentale o fisica e, a causa di tale situazione, il funzionario debba sopportare oneri gravosi.

Per quanto riguarda l’attuazione di una soluzione amichevole proposta dal mediatore ed accettata dalle parti, in primo luogo, l’amministrazione commette un errore manifesto nella valutazione della decisione del mediatore di chiudere l’indagine quando, laddove la soluzione amichevole preveda che il funzionario interessato debba unicamente fornire una stima dei costi di un terapeuta o di un tutore privato, il capo dell’unità competente imponga al funzionario interessato una condizione non prevista nella soluzione amichevole, vale a dire che le esigenze concrete di suo figlio consistano in un trattamento terapeutico.

In secondo luogo, il capo dell’unità competente snatura il contenuto del parere medico del medico di fiducia dell’istituzione concludendo che il figlio del funzionario interessato ha bisogno di un trattamento speciale dispensato da un professionista e che l’aiuto di cui necessita non possa essere dispensato a distanza per telefono o posta elettronica.

In terzo luogo, la consultazione di un medico indipendente dalle parti, la cui perizia ha condotto all’adozione della decisione di diniego del doppio assegno, è avvenuta a seguito delle conclusioni errate alle quali il capo dell’unità competente è pervenuto, a loro volta formulate a seguito di un esame scorretto del fascicolo del funzionario interessato e senza che l’amministrazione insistesse precedentemente presso il medico di fiducia, come avrebbe potuto fare, affinché quest’ultimo chiarisse i pareri che aveva emesso circa le esigenze del figlio del funzionario interessato a partire dai certificati medici da questi esibiti.

In tali circostanze, l’amministrazione esorbita dai limiti di ragionevolezza nella valutazione dell’interesse del servizio rispetto a quello del funzionario interessato e fa uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo nell’attuazione della soluzione amichevole proposta dal mediatore ed accettata dalle parti, violando in tal modo il proprio dovere di sollecitudine nei confronti del funzionario interessato.

(v. punti 56‑58, 62, 65, 66, 71 e 74)