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Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 - Holcim (Deutschland) e Holcim / Commissione

(Causa T-293/11 R)

["Procedimento sommario - Concorrenza - Richiesta d'informazioni - Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell'urgenza"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedenti: Holcim AG (Amburgo, Germania); e Holcim Ltd (Rapperswil-Jona, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2363 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 - Cemento e prodotti affini)

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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