Language of document : ECLI:EU:T:2011:403





Ordinanza del Presidente del Tribunale 29 luglio 2011 – Holcim (Deutschland) e Holcim / Commissione

(causa T‑293/11 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta d’informazioni – Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 19‑20)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Richiesta di informazioni da parte della Commissione fondata sull’art. 18, n. 4, del regolamento n. 1/2003 – Possibilità per la Commissione di infliggere ammende o penalità di mora in caso di mancato rispetto del termine stabilito per trasmettere informazioni – Realizzazione del danno di carattere ipotetico [Art. 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18, n. 4, e 23, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑23)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno risultante da un eventuale utilizzo illecito dei dati ottenuti nell’ambito di una richiesta di informazioni da parte della Commissione fondata sull’art. 18, n. 4, del regolamento n. 1/2003 – Insussistenza (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, n. 4) (v. punti 25‑26)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2363 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 – Cemento e prodotti affini).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.