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Impugnazione proposta il 17 febbraio 2021 dalla Danske Slagtermestre avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1° dicembre 2020, causa T-486/18, Danske Slagtermestre / Commissione europea

(Causa C-99/21 P)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 1° dicembre 2020, causa T-486/18.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente il requisito dell’incidenza diretta. A sostegno di tale motivo la ricorrente deduce che per stabilire l’incidenza diretta nei suoi confronti è sufficiente che essa spieghi le ragioni per le quali il modello a scala potrebbe porre i suoi membri in una situazione concorrenziale svantaggiosa (v. punti 47 e 50 della sentenza nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P) 1 . Il Tribunale avrebbe pertanto errato, al punto 103 dell’ordinanza, nel ritenere che la Danske Slagtermestre debba dimostrare quali membri specifici siano stati lesi e quali siano le conseguenze concrete del modello a scala sulla loro posizione concorrenziale.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha considerato che il requisito dell’incidenza individuale non si applica nei casi di cui all’articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE. La ricorrente fa valere pertanto che l’ordinanza del Tribunale è viziata da un errore nei limiti in cui, nell’ambito della valutazione dell’incidenza diretta, al punto 103, è fatto riferimento alle considerazioni di cui ai punti da 71 a 77 riguardanti l’incidenza individuale. Risulta, quindi, espressamente, sia dal punto 63, che inizia la sezione, sia dal punto 82, che la termina, che i punti da 71 a 77 riguardano esclusivamente il criterio dell’incidenza individuale.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha considerato che i criteri applicati dalla Corte nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P confermano che il requisito dell’incidenza diretta è soddisfatto nel caso di specie. Pertanto, la ricorrente sostiene che la Danske Slagtermestre ha affermato in maniera adeguata che: i) le attività sono simili; ii) i suoi membri sono attivi sullo stesso mercato di beni e servizi dell’impresa sovvenzionata; e iii) i suoi membri sono attivi sullo stesso mercato geografico della medesima impresa. Pertanto, nel caso di specie le attività dei membri non sono soltanto simili, bensì identiche a quella del beneficiario degli aiuti.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, al punto 103, usa il termine «dimostrato» in modo non corretto, poiché tale termine costituisce una notevole intensificazione dei termini «spiegato» o «illustrato». In tale contesto la ricorrente sostiene che non è vero che la Danske Slagtermestre non ha spiegato le ragioni per le quali i suoi membri sono esposti ad una concorrenza distorta dal modello a scala. Il requisito secondo cui il beneficiario è liberato dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività è già soddisfatto. Ciò deriva dalla giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, causa C-172/03 2 , Heiser, punto 55).

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, in ogni caso, applica erroneamente i fatti della causa e i punti da 71 a 77 sono pertanto inficiati da errori di diritto. La ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nel formulare riserve in relazione ad alcune informazioni fornite dalla Danske Slagtermestre, sebbene esse non siano contestate né dalla Commissione né dal governo danese, e, in secondo luogo, che il Tribunale ha errato nel non prendere in considerazione una serie di informazioni essenziali incluse dalla Danske Slagtermestre in varie occasioni nel ricorso, nella replica e nei suoi allegati.

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1 Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2     Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser (C-172/03, EU:C:2005:130).