Language of document : ECLI:EU:T:2014:808

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Principio di collegialità – Natura giuridica della controversia – Tasso di lesione all’integrità psicofisica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑83/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 12 dicembre 2012, BS/Commissione (F‑90/11, Racc. FP, EU:F:2012:188),

BS, ex funzionario della Commissione europea, residente in Messina (Italia), rappresentato da C. Pollicino, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e V. Joris, successivamente da J. Currall, in qualità di agenti, assistiti da D. Gullo, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M.E. Martins Ribeiro (relatore) e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, BS, ex funzionario della Commissione europea, chiede l’annullamento della della sentenza del 12 dicembre 2012, BS/Commissione (F‑90/11, Racc. FP; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2012:188), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione del 20 dicembre 2012 con la quale l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dichiarando l’insussistenza di una lesione all’integrità psicofisica (in prosieguo: la «LIP»).

 Contesto normativo

 Lo Statuto

2        Ai sensi dell’articolo 73, paragrafi 1 e 2, dello Statuto:

«1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio (…).

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

(…)

b)      in caso di invalidità permanente totale:

versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l’infortunio;

c)      in caso di invalidità permanente parziale:

versamento all’interessato di una parte dell’indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

(…)

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3».

 La regolamentazione di copertura adottata in applicazione dell’articolo 73 dello Statuto


 Ambito di applicazione

3        Il 1º gennaio 2006 è entrata in vigore la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, stabilita di comune accordo dalle istituzioni in applicazione dell’articolo 73 dello Statuto (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»).

4        L’articolo 1 della regolamentazione di copertura è così formulato:

«La presente regolamentazione fissa, in applicazione dell’articolo 73 dello statuto, le condizioni della copertura garantita ovunque nel mondo all’assicurato contro i rischi di infortunio e di malattia professionale.

Sono assicurati a norma della presente regolamentazione:

–        il funzionario;

–        l’agente temporaneo;

–        l’agente contrattuale».

 Nozione di invalidità permanente

5        L’articolo 11 della regolamentazione di copertura, rubricato «Invalidità permanente», è del seguente tenore:

«1.      La misurazione dell’invalidità permanente totale o parziale è data dalla [LIP] stabilita dalla tabella europea di valutazione delle lesioni all’integrità psicofisica, di cui all’allegato A.

Si applicano le modalità pratiche di uso della tabella di cui all’allegato B.

(…)

2.      In caso di invalidità permanente totale dell’assicurato risultante da un infortunio o da una malattia professionale, la [LIP] è del 100% e gli viene corrisposto il capitale contemplato dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello statuto.

3.      In caso di invalidità permanente parziale dell’assicurato risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene versato il capitale contemplato dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), dello statuto, il cui importo è fissato in base alle percentuali previste dalla tabella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.      La lesione di membra od organi già infermi è indennizzata soltanto in misura pari alla differenza tra lo stato precedente e quello successivo all’infortunio.

5.      (...)

6.      L’indennità totale spettante per più invalidità originate dallo stesso infortunio si calcola addizionando le singole indennità, senza che tuttavia si possa superare né il capitale integrale dovuto per l’invalidità permanente totale, né la somma parziale garantita per la perdita totale o la perdita completa della funzionalità dell’arto o dell’organo leso».

 Indennità complementare

6        L’articolo 13 della regolamentazione di copertura prevede che, su parere dei medici designati dalle istituzioni o della commissione medica di cui all’articolo 22 di tale regolamentazione, viene concessa all’assicurato un’indennità complementare all’invalidità permanente parziale per il danno estetico, il danno sessuale (esclusa la riproduzione), i dolori eccezionali senza connotati oggettivi ma medicalmente plausibili, il danno alle attività di svago specifiche dell’assicurato. Tale indennità è stabilita in base alla tabella di valutazione dei danni particolari specifici che figura all’allegato C della regolamentazione di copertura.

 Disposizioni procedurali

7        L’articolo 18 della regolamentazione di copertura prevede che le decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento o al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente sono adottate dall’APN con la procedura prevista dall’articolo 20 della stessa regolamentazione.

8        L’articolo 20 della regolamentazione di copertura dispone quanto segue:

«1.      Prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 18, l’[APN] notifica all’assicurato o ai suoi aventi diritto il progetto di decisione, unitamente alle conclusioni del medico o dei medici designati dall’istituzione. L’assicurato o i suoi aventi diritto possono chiedere che la relazione medica completa sia trasmessa al loro medico di fiducia o che sia loro comunicata.

2.      L’assicurato o i suoi aventi diritto possono chiedere, entro un termine di 60 giorni, che venga chiesto il parere della commissione medica di cui all’articolo 22. La richiesta di deferimento alla commissione medica deve comunicare sia il nome del medico rappresentante l’assicurato o i suoi aventi diritto, che la sua relazione che precisa le questioni mediche contestate al medico o ai medici designati dall’istituzione ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente regolamentazione.

3.      Se alla scadenza del predetto termine non è stata presentata alcuna domanda di consultazione della commissione medica, l’[APN] adotta una decisione identica al progetto notificato».

9        L’articolo 22 della regolamentazione di copertura, rubricato «Commissione medica», così recita:

«1.      La commissione d’invalidità è composta di tre medici designati:

–        il primo, dall’assicurato o dai suoi aventi diritto;

–        il secondo, dall’[APN];

–        il terzo d’intesa tra i due medici suddetti.

Ove, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico, quest’ultimo è scelto d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia [dell’Unione europea], su iniziativa di una delle parti.

Indipendentemente dal modo di designazione, il terzo medico deve possedere una competenza in materia di valutazione e cura delle lesioni fisiche.

2.      L’istituzione definisce il mandato conferito alla commissione medica. Esso concerne le questioni di tipo medico sollevate dalla relazione del medico rappresentante l’assicurato o i suoi aventi diritto e da altre pertinenti relazioni mediche comunicate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

Gli onorari e le spese dei medici che compongono la commissione medica sono fissati conformemente a una tabella stabilita dai capi dell’amministrazione delle istituzioni (...), in funzione della complessità del caso deferito alla commissione medica.

Prima di confermare il mandato alla commissione medica, l’istituzione comunica all’assicurato o ai suoi aventi diritto gli onorari e le spese che possono eventualmente restare a loro carico ai sensi del paragrafo 4. L’assicurato o i suoi aventi diritto non possono in alcun caso ricusare il terzo medico a causa dell’importo degli onorari e delle spese che questi richiede. L’assicurato può tuttavia rinunciare in qualsiasi momento al deferimento alla commissione medica. In tal caso gli onorari e le spese del medico designato dall’assicurato o dai suoi aventi diritto, nonché la metà degli onorari e delle spese del terzo medico, restano a carico dell’assicurato o dei suoi aventi diritto per la parte di lavori svolta.

L’assicurato o i suoi aventi diritto restano debitori al loro medico delle somme con lui concordate, indipendentemente da ciò che accetta di pagare l’istituzione.

3.      La commissione medica esamina in modo collegiale tutti i documenti disponibili che possono esserle utili per le sue valutazioni e decide a maggioranza. Spetta alla commissione medica definire la propria procedura e le proprie modalità di funzionamento. Il terzo medico è incaricato delle funzioni di segreteria e della redazione della relazione. La commissione medica ha facoltà di chiedere esami complementari e di consultare esperti al fine di completare la pratica o di ottenere pareri utili a portare a termine il proprio compito.

La commissione medica può fornire pareri di natura medica unicamente in merito ai fatti che è chiamata ad esaminare o che le sono stati comunicati.

Se la commissione medica, il cui compito si limita all’aspetto puramente medico della pratica, ritiene di trovarsi in presenza di un contenzioso di tipo giuridico, si dichiara incompetente al riguardo.

Al termine dei lavori la commissione medica raccoglie le proprie conclusioni in una relazione indirizzata all’[APN].

In base a tale relazione l’[APN] notifica all’assicurato o ai suoi aventi diritto la propria decisione unitamente alle conclusioni della commissione medica. L’assicurato o i suoi aventi diritto possono chiedere che la relazione completa della [c]ommissione sia trasmessa al loro medico di fiducia o che sia loro comunicata.

4.      Le spese di funzionamento della commissione medica sono a carico dell’istituzione di appartenenza dell’assicurato.

Tuttavia, se il parere della commissione medica risulta conforme al progetto di decisione dell’[APN], l’assicurato o i suoi aventi diritto sono tenuti a sostenere gli onorari e le spese accessorie del medico da essi designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico, con la parte restante a carico dell’istituzione.

(…)».

 Allegati alla regolamentazione di copertura

–        Allegato A: tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico a fini medici

10      La tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico a fini medici (in prosieguo: la «tabella») comprende dieci capitoli. Il decimo capitolo reca il titolo «Apparato cutaneo», seguito dalla dicitura «Bruciature profonde o cicatrizzazioni patologiche».

11      Tale capitolo comprende un unico articolo (articolo 73 della tabella), rubricato «Postumi cutanei», il quale indica, in forma di tabella, il tasso o la forbice di tassi di LIP corrispondente alle lesioni cutanee valutate in percentuale di superficie corporea. Sotto la rubrica dell’articolo 73 viene precisato, tra parentesi, che i tassi proposti non includono le conseguenze estetiche e le limitazioni dei movimenti.

12      Dal prospetto dell’articolo 73 della tabella emerge che il tasso di LIP previsto per le lesioni cutanee che rappresentano una percentuale di superficie corporea inferiore al 10% è del 5%.

 – Allegato B: modalità pratiche di uso della tabella

13      All’allegato B della regolamentazione di copertura è previsto, in particolare, che:

«La tabella (...) dev’essere inderogabilmente applicata.

Essa è vincolante se indica una percentuale prestabilita; se indica una fascia di percentuali, l’esperto non può derogare alla minima e alla massima».

–       Allegato C: tabella di valutazione per l’indennità complementare di cui all’articolo 13 della regolamentazione di copertura

14      Ai sensi dell’articolo 13 della regolamentazione di copertura, l’allegato C indica, in forma di tabella, il tasso di LIP riconosciuto per i danni particolari specifici, danni valutati in base alla loro gravità su una scala che va da 1 a 7. In base a tale tabella, ad un danno qualificato come «molto lieve», valutato a 1 su 7, corrisponde un tasso dello 0,5% per l’indennità complementare.

 Fatti

15      I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 15 a 29 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«15      Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione il 15 gennaio 1973. Il 27 aprile 2002 è stato vittima di un’aggressione.

16      La Commissione ha avviato un procedimento sulla base dell’articolo 73 dello Statuto dopo che il ricorrente aveva presentato una dichiarazione d’infortunio. Tuttavia, poiché quest’ultimo non ha più fornito informazioni sulle conseguenze di carattere medico del suo infortunio, il suo fascicolo è stato archiviato il 23 settembre 2003.

17      Nel gennaio 2006 il ricorrente ha presentato una domanda di riapertura del procedimento, chiuso precedentemente, di determinazione del grado di invalidità permanente derivante dall’infortunio. A seguito di tale domanda, il procedimento è stato riaperto.

18      Il 1º maggio 2006 il ricorrente è stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

19      In una relazione del 5 maggio 2006, il medico designato dall’istituzione nell’ambito del procedimento di determinazione del grado di invalidità permanente del ricorrente ha ravvisato un’assenza di LIP. Egli ha precisato altresì che il consolidamento delle lesioni era avvenuto il 25 gennaio 2006. Le conclusioni del medico designato dall’istituzione sono state riprese dall’APN in un progetto di decisione datato 1º giugno 2006.

20      Dissentendo da tale progetto di decisione, il ricorrente ha chiesto di adire la commissione medica, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura.

21      Poiché il medico di fiducia del ricorrente e quello dell’istituzione non sono riusciti ad accordarsi sul nome del terzo medico da designare quale membro della commissione medica, quest’ultimo è stato nominato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea.

22      Il 29 novembre 2010 la relazione della commissione medica adottata a maggioranza dei suoi membri è stata trasmessa all’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO). In tale relazione, la commissione medica ha constatato l’assenza di LIP e ha confermato che la data di consolidamento delle lesioni era il 25 gennaio 2006. Alla luce di queste conclusioni, il 20 dicembre 2010 l’APN ha deciso di confermare il contenuto del progetto di decisione del 1º giugno 2006 (in prosieguo: la «decisione del 20 dicembre 2010»).

23      Con nota del 12 gennaio 2011, il PMO ha informato il ricorrente che intendeva procedere al recupero, sulla sua pensione di anzianità, della metà degli onorari del terzo medico.

24      Il 26 gennaio 2011 il ricorrente ha rimesso in discussione la procedura seguita dalla commissione medica, nonché la relazione emessa dalla stessa. Egli ha contestato altresì la nota del PMO del 12 gennaio 2011.

25      Il PMO ha risposto il 3 febbraio 2011 a questa prima contestazione.

26      Il 24 febbraio 2011 il ricorrente ha inviato una nuova nota al PMO nella quale, da un lato, menzionava quelle che secondo lui erano irregolarità nella procedura di consultazione della commissione medica e, dall’altro, contestava il recupero da parte della Commissione dei costi della procedura.

27      Con nota del 26 febbraio 2011, il ricorrente ha presentato una domanda diretta ad ottenere una nuova convocazione della commissione medica. L’APN ha ritenuto che questa domanda costituisse un reclamo a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

28      Il 19 aprile 2011 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, registrato il giorno stesso. In detto reclamo, egli chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 20 dicembre 2010 nonché della decisione relativa al recupero, sulla sua pensione, della metà degli onorari del terzo medico.

29      La nota del 26 febbraio 2011, registrata come reclamo dall’APN, nonché il reclamo del 19 aprile 2011 hanno costituito oggetto di un’unica decisione di rigetto dell’APN, redatta in lingua francese, del 16 giugno 2011 (in prosieguo: la «decisione del 16 giugno 2011»). La decisione del 16 giugno 2011 è stata notificata al ricorrente il 28 giugno 2011. Il ricorrente ha peraltro ricevuto, il 4 agosto 2011, la traduzione in italiano di tale decisione».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

16      Con atto introduttivo depositato in data 26 settembre 2011 presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo al numero F‑90/11.

17      Il ricorrente concludeva, in primo grado, che il Tribunale volesse:

–        annullare la decisione del 16 giugno 2011 con la quale l’APN aveva respinto la sua nota del 26 febbraio 2011, registrata come reclamo, e il suo reclamo del 19 aprile 2011;

–        pronunciarsi in via definitiva dichiarando che la regolamentazione relativa alla copertura copre tutto il sistema cutaneo e non soltanto le bruciature profonde e le cicatrizzazioni patologiche del sistema cutaneo;

–        intimare alla Commissione di procedere alla costituzione di una nuova commissione medica, con il compito di riesaminare il caso del ricorrente alla luce dell’interpretazione della regolamentazione di copertura fornita dal Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiedeva, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica respingesse il ricorso e ponesse le spese del giudizio a carico del ricorrente.

19      Nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato anzitutto, al punto 35, che il ricorrente deduceva cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verteva su un abuso di potere e sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, nella parte in cui prevedono il funzionamento collegiale della commissione medica; il secondo motivo atteneva alla violazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, nella parte in cui prevedono che la commissione medica non è competente ad esaminare questioni di tipo giuridico; il terzo riguardava l’insufficiente motivazione del parere della commissione medica; il quarto verteva sulla violazione, da parte della commissione medica, del mandato conferitole e il quinto su un errore di diritto.

20      Relativamente al primo motivo, il ricorrente affermava che la commissione medica aveva commesso un abuso di potere e violato le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, poiché non si era pronunciata in modo collegiale sulla sua situazione.

21      Il Tribunale della funzione pubblica, al punto 47 della sentenza impugnata, ha considerato che, «dato che il medico designato dal ricorrente è stato convocato in modo regolare alla riunione della commissione medica, il quale ha avvertito gli altri membri della sua assenza – che non si dimostra, e neppure si afferma, essere dovuta a forza maggiore – solamente alla vigilia del giorno in cui tale riunione doveva tenersi, che egli ha accettato che la riunione fosse ugualmente svolta, indicando nel contempo di poter essere raggiunto durante l’intera durata dei lavori, che ha trasmesso agli altri membri, tramite il ricorrente, presente alla riunione, una relazione contenente le sue conclusioni sul caso del ricorrente, che tale relazione ha potuto essere esaminata dagli altri membri nel corso della riunione e che a seguito dell’esame e dell’anamnesi del ricorrente praticati durante la riunione egli ha potuto esporre per telefono il proprio punto di vista agli altri membri, il motivo vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, nella parte in cui prevedono un funzionamento collegiale della commissione medica, dev’essere respinto in quanto errato in fatto».

22      Al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre rilevato che il membro assente dalla riunione aveva avuto la possibilità di far valere le proprie conclusioni sulla relazione redatta da uno dei membri della commissione e che esse erano state prese in considerazione prima dell’adozione della relazione definitiva. In risposta agli argomenti del ricorrente il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, anzitutto, che la circostanza che il medico assente non fosse stato raggiunto telefonicamente nell’esatto momento in cui il ricorrente veniva sottoposto ad esame e visita da parte degli altri due membri della commissione medica non provava che i lavori di tale commissione si fossero svolti in modo non collegiale (sentenza impugnata, punto 53), inoltre, che la normativa pertinente prevedeva che il terzo medico dovesse redigere la relazione della commissione medica (sentenza impugnata, punti 56 e 57) e, infine, che nessuna disposizione prevedeva che, dopo aver ricevuto tale relazione, il terzo medico avrebbe dovuto accludervi la risposta della commissione medica alle osservazioni del medico assente, o quanto meno, le sue osservazioni (sentenza impugnata, punti 57 e 58).

23      Nell’ambito del secondo motivo il ricorrente contestava alla commissione medica di aver violato le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, sulla base del rilievo che quest’ultima non era competente ad esaminare questioni di tipo giuridico.

24      Il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, contrariamente a quanto affermava il ricorrente, la commissione medica non fosse tenuta, nella fattispecie, a dichiararsi incompetente e a rinviare la pratica all’APN. Il Tribunale della funzione pubblica, al punto 64 della sentenza impugnata, ha così statuito:

«A tal fine, si deve tener conto del fatto che, per valutare il tasso di LIP degli assicurati, la commissione medica applica la tabella nonché l’allegato C della regolamentazione di copertura. Orbene, nell’applicare la tabella e l’allegato C della regolamentazione di copertura la commissione medica mette necessariamente in relazione gli accertamenti medici che essa compie con le categorie giuridiche definite nella tabella e nell’allegato C, il che presuppone la previa identificazione e delimitazione di tali categorie. È pertanto insito nell’attività della commissione medica procedere alla qualificazione delle constatazioni mediche cui è pervenuta alla luce delle disposizioni della tabella e dell’allegato C da essa applicati».

25      Al punto 65 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che spettava in definitiva all’APN convalidare o meno l’interpretazione della tabella e dell’allegato C adottata dalla commissione medica al fine di qualificare gli accertamenti medici compiuti dalla stessa commissione.

26      Detto giudice ha inoltre precisato, al punto 67 della sentenza impugnata, che, anche ammesso che il ricorrente avesse fatto valere il fatto che la commissione medica non si fosse limitata ad applicare la tabella e l’allegato C della regolamentazione di copertura, ma si fosse pronunciata su un contenzioso di tipo giuridico, il motivo avrebbe dovuto comunque essere respinto. Il Tribunale della funzione pubblica ha considerato infatti, al punto 69 della sentenza impugnata, che le operazioni di qualificazione compiute dalla commissione medica corrispondevano all’attività propria della medesima e si inserivano nell’ambito dell’aspetto medico della pratica.

27      Riguardo al terzo motivo, nel quale il ricorrente considerava che il parere della commissione medica non fosse sufficientemente motivato, il Tribunale della funzione pubblica, tenendo conto della giurisprudenza e citando taluni brani della relazione della commissione medica, ha, invece, considerato che la motivazione contenuta in tale relazione fosse sufficiente (sentenza impugnata, in particolare, punti 74 e 75).

28      Per quanto riguarda il quarto motivo, con il quale il ricorrente censurava la commissione medica per non aver rispettato il suo mandato, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 85 della sentenza impugnata, ha considerato che non si poteva addebitare alla commissione medica di non aver risposto in dettaglio a ciascuno dei punti menzionati nel mandato conferitole se emergeva, comunque, dai documenti del fascicolo che essa aveva fornito all’APN, con le sue valutazioni mediche, tutti gli elementi necessari all’adozione della decisione da parte di quest’ultima. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi concluso, al punto 86 della sentenza impugnata, che la commissione medica aveva fornito all’APN tutti gli elementi atti a consentirle di determinare il tasso di LIP conseguente all’infortunio del ricorrente.

29      Quanto al quinto motivo, attinente ad un errore di diritto, riguardo al fatto che la regolamentazione di copertura avrebbe imposto alla commissione medica di riconoscere che il ricorrente era affetto, quanto meno, da un tasso di LIP del 5,5%, ossia un tasso del 5% in base all’articolo 11 della regolamentazione di copertura e all’articolo 73 della tabella e dello 0,5% per il danno estetico, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, in sostanza, tale motivo giudicando, al punto 89 della sentenza impugnata, che l’articolo 73 della tabella non disponeva che all’assicurato debba essere riconosciuto un tasso siffatto di LIP per qualunque lesione cutanea, comprese quelle di minima entità. Il Tribunale della funzione pubblica ha precisato, al punto 91 della sentenza impugnata, che, alla luce della nozione di invalidità contenuta all’articolo 73 dello Statuto, l’articolo 73 della tabella non poteva essere interpretato nel senso che qualsiasi lesione cutanea sia atta a comportare un tasso di LIP di almeno il 5%, cosicché potevano essere prese in considerazione solo le lesioni presentanti una gravità sufficiente.

30      Il Tribunale della funzione pubblica ha pertanto respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

31      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2013, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

32      La Commissione ha depositato la sua comparsa di risposta il 6 maggio 2013.

33      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

–        annullare la sentenza impugnata;

–        confermare che la regolamentazione di copertura copre tutto il sistema cutaneo e non soltanto le bruciature profonde e le cicatrizzazioni patologiche del sistema cutaneo;

–        disporre che sia costituita una nuova commissione medica, con il compito di riesaminare il caso del ricorrente;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        accogliere le sue conclusioni formulate in primo grado;

–        porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.

 Sull’impugnazione

35      Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 19 marzo 2012, Barthel e a./Corte di giustizia, T‑398/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:131, punto 19, e del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punto 16).

36      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

37      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, per il fatto che la commissione medica non avrebbe effettuato l’esame del ricorrente in modo collegiale, il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, in quanto, di fronte ad una controversia di ordine giuridico, la commissione medica avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, e il terzo motivo verte sull’erronea interpretazione dell’articolo 73 della tabella.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, per il fatto che la commissione medica non avrebbe effettuato l’esame del ricorrente in modo collegiale

38      In primo luogo, il ricorrente sostiene che la regolamentazione di copertura esige che la commissione medica esamini collegialmente tutti i documenti disponibili, mentre, nella fattispecie, come rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 45 della sentenza impugnata, l’esame è stato fatto in modo sussequenziale. Non sarebbe stato quindi effettuato in modo collegiale né l’esame del ricorrente né quello dei documenti disponibili.

39      In proposito va rilevato, da un lato, che, come risulta dai punti 44 e 47 della sentenza impugnata, in occasione della riunione della commissione medica del 21 ottobre 2009, il ricorrente stesso ha consegnato alla commissione medica alcuni documenti, tra cui una relazione del medico da lui designato che concludeva per un tasso di LIP compreso tra il 6 e il 6,5%, documento che ha potuto essere esaminato dagli altri membri nel corso di tale riunione.

40      Si deve, d’altro lato, constatare che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 45 della sentenza impugnata, tutti i documenti raccolti dalla commissione medica sono stati esaminati collegialmente dai membri di detta commissione, e che solo l’esame medico del ricorrente è stato effettuato da due membri della commissione medica, poiché, alla vigilia dell’esame, il restante membro aveva avvertito gli altri membri della propria assenza, accettando espressamente, nel contempo, che la predetta riunione si tenesse in sua assenza. Nel corso di tale riunione si è avuta, nondimeno, una discussione telefonica tra i tre membri della commissione medica, nel corso della quale ciascuno ha avuto modo di esprimere utilmente il proprio punto di vista.

41      Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso nessuna violazione della regolamentazione di copertura, nella parte in cui essa prevede che i documenti debbano essere esaminati collegialmente, cosicché la censura del ricorrente è manifestamente infondata.

42      In secondo luogo, il ricorrente critica il punto 48 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe fatto riferimento ad una relazione del 21 ottobre 2009, relazione che il ricorrente dichiara di non aver mai visto.

43      Il punto 48 della sentenza impugnata è formulato nel modo seguente:

«Inoltre, risulta dagli atti che il medico designato dal ricorrente ha avuto modo di far valere le proprie osservazioni sulla relazione redatta dal terzo medico a seguito della riunione del 21 ottobre 2009 e che le sue osservazioni sono state prese in considerazione prima dell’adozione della relazione definitiva della commissione medica».

44      Si deve necessariamente constatare che il ricorrente dà un’interpretazione erronea di tale punto della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non fa in alcun modo riferimento ad una relazione del 21 ottobre 2009, bensì alla relazione che fa seguito alla riunione del 21 ottobre 2009, vale a dire la relazione del 23 novembre 2009, come peraltro risulta chiaramente dal punto 49 della sentenza impugnata.

45      Ne consegue che tale censura del ricorrente dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

46      Il ricorrente contesta, infine, il punto 50 della sentenza impugnata nel quale il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che «l’affermazione della Commissione secondo cui gli altri due membri della commissione medica hanno deciso di non condividere [le] osservazioni [del medico del ricorrente] non è stata contestata dal ricorrente».

47      In proposito è sufficiente constatare che non risulta affatto dall’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che il ricorrente abbia contestato che gli altri due membri della commissione medica avevano deciso di non condividere le osservazioni del suo medico e, inoltre, il ricorrente non precisa affatto il punto in cui avrebbe contestato tale elemento di fatto. Si deve aggiungere che la circostanza che il ricorrente, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, abbia lamentato un abuso di potere di due membri della commissione medica, in base al rilievo che essi non avrebbero incluso nel fascicolo di detta commissione le osservazioni firmate da uno dei suoi membri, non può essere intesa nel senso che egli abbia contestato il fatto che tali altri membri della commissione medica avevano deciso di non condividere le osservazioni del medico del ricorrente.

48      Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura, giacché, di fronte ad una controversia di ordine giuridico, la commissione medica avrebbe dovuto dichiararsi incompetente

49      Nell’ambito di tale motivo il ricorrente sostiene che, poiché il suo medico, nella lettera del 5 ottobre 2010, aveva sollevato questioni di natura giuridica, il presidente della commissione medica avrebbe dovuto accludere tale lettera nel progetto di relazione di detta commissione, menzionare in tale progetto il contenzioso di tipo giuridico avanzato dal medico del ricorrente, dichiarare l’incompetenza della commissione medica a decidere al riguardo e rimettere il fascicolo all’APN.

50      In proposito, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, nonché dall’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza Lebedef/Commissione, EU:T:2014:21, punti 23 e 88 e giurisprudenza ivi citata).

51      Non risponde a detto requisito il motivo d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso a individuare l’errore che vizierebbe la decisione impugnata, si limiti a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, un motivo di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame di un motivo presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (v. ordinanza Lebedef/Commissione, EU:T:2014:21, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

52      A tal proposito occorre constatare che il ricorrente adduce circostanze che, a suo parere, avrebbero richiesto che la commissione medica si dichiarasse incompetente. Egli indica, ad esempio, che certamente non competeva a tale commissione decidere definitivamente se le lesioni patologiche erano o non erano coperte dalla regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari. Adduce altresì che il presidente, di fronte a due tesi contrapposte, avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza di tale commissione e non pronunciarsi. Egli considera che il presidente abbia commesso un eccesso di potere.

53      Va necessariamente rilevato che, nell’ambito di tale motivo il ricorrente, che si riferisce solo al punto 66 della sentenza impugnata, non presenta alcuna argomentazione giuridica precisa diretta a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto, ma si limita a chiedere un riesame dell’argomento da lui presentato in primo grado.

54      Peraltro, lungi dal precisare o chiarire il motivo dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente adduce per la prima volta dinanzi al Tribunale ragioni per le quali la commissione medica avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, mentre, come il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente constatato al punto 66 della sentenza impugnata, dinanzi ad esso il ricorrente non aveva affatto spiegato sotto quale aspetto la commissione medica si sarebbe pronunciata su questioni che non rientravano nell’ambito della sua competenza.

55      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sul terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 73 della tabella

56      Con il suo terzo motivo, il ricorrente muove, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica l’addebito di aver dichiarato, al punto 89 della sentenza impugnata, che «pur prevedendo un tasso di LIP del 5% per le lesioni cutanee che rappresentano una percentuale della superficie corporea inferiore al 10%, [l’articolo 73 della tabella] non dispone tuttavia che all’assicurato debba essere riconosciuto un simile tasso di LIP per qualunque lesione cutanea, comprese quelle di minima entità».

57      Secondo il ricorrente l’articolo 73 della tabella non può riguardare solo le bruciature profonde e le cicatrici patologiche, escludendo così qualsiasi cicatrice non patologica come quella che egli presenta.

58      Come il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, al punto 91 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza risulta che deve considerarsi invalida, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la persona che a seguito di infortunio o di malattia professionale non è più in grado, in tutto o in parte, di condurre una vita attiva normale (sentenza del 2 ottobre 1979, B./Commissione, 152/77, Racc., EU:C:1979:220, punto 10).

59      Da tale disposizione emerge chiaramente che non può comportare il riconoscimento di un tasso di LIP qualsiasi lesione cutanea. Rientrano nell’ambito di tale disposizione solo le lesioni che impediscano, totalmente o parzialmente, la prosecuzione di una vita attiva normale.

60      Il ricorrente aggiunge che la formulazione del capitolo X della tabella, intitolato «Bruciature profonde o cicatrizzazioni patologiche» sottolinea il carattere alternativo delle lesioni che vi sono previste, altrimenti avrebbe dovuto essere utilizzata, al posto di «o», la congiunzione coordinante «e».

61      Si deve necessariamente constatare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il capitolo X della tabella si applica alle bruciature che sono profonde o alle cicatrizzazioni patologiche, dato che l’uso della congiunzione coordinante «o» si limita a precisare che per poter beneficiare del riconoscimento a titolo della LIP la lesione considerata non deve essere contemporaneamente una bruciatura profonda e una cicatrizzazione patologica. Per contro, non può fruire di indennizzo una qualsiasi bruciatura non profonda e neppure una cicatrizzazione non patologica.

62      Siffatta interpretazione letterale è suffragata dall’interpretazione teleologica svolta dal Tribunale della funzione pubblica, in particolare al punto 91 della sentenza impugnata, secondo la quale la finalità dell’articolo 73 mira appunto a coprire il rischio di invalidità, cosicché non può determinare un tasso di LIP pari almeno al 5% qualunque lesione cutanea, indipendentemente dalla sua gravità.

63      Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica ai punti da 89 a 92 della sentenza impugnata, non può dare diritto al riconoscimento di un tasso di LIP pari almeno al 5% qualunque lesione cutanea.

64      Inoltre, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto, al punto 92 della sentenza impugnata, che la conclusione contenuta al punto 91 della medesima sentenza non poteva essere rimessa in discussione dal fatto che all’allegato B della regolamentazione di copertura fosse precisato che la tabella era vincolante se indicava una percentuale prestabilita.

65      In mancanza di qualunque lesione cutanea, infatti, non può sussistere un diritto al riconoscimento di un tasso di LIP pari almeno al 5%, poiché la condizione del carattere vincolante della tabella è subordinata appunto all’esistenza di una lesione cutanea.

66      Da quanto precede risulta che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

67      Alla luce di tutte le considerazioni supra esposte la presente impugnazione deve essere respinta nella sua integralità quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

68      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

69      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

70      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      BS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 16 settembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.