Language of document : ECLI:EU:T:2014:808

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2014

Causa T‑83/13 P

BS

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Principio di collegialità – Natura giuridica della controversia – Tasso di lesione all’integrità psicofisica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, BS/Commissione (F‑90/11, Racc. FP, EU:F:2012:188).

Decisione: L’impugnazione è respinta. BS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Nozione – Lesioni presentanti una gravità sufficiente – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 73)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Tabella per la valutazione del danno psicofisico – Applicazione alle bruciature e alle cicatrizzazioni

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, allegato A, capitolo X)

1.      Deve considerarsi invalida, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la persona che a seguito di infortunio o di malattia professionale non è più in grado, in tutto o in parte, di condurre una vita attiva normale. Da tale disposizione emerge chiaramente che non può comportare il riconoscimento di un tasso di lesione all’integrità psicofisica qualsiasi lesione cutanea. Rientrano nell’ambito di tale disposizione solo le lesioni che impediscano, totalmente o parzialmente, la prosecuzione di una vita attiva normale.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Corte: sentenza del 2 ottobre 1979, B./Commissione, 152/77, Racc., EU:C:1979:220, punto 10

2.      Il capitolo X della tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico a fini medici, di cui all’allegato A della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, si applica alle bruciature che sono profonde o alle cicatrizzazioni patologiche, dato che l’uso della congiunzione coordinante «o» si limita a precisare che, per poter beneficiare del riconoscimento a titolo di danno psicofisico, la lesione considerata non deve essere contemporaneamente una bruciatura profonda e una cicatrizzazione patologica. Per contro, non può fruire di indennizzo una qualsiasi bruciatura non profonda e neppure una cicatrizzazione non patologica.

(v. punto 61)