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Ricorso proposto il 28 novembre 2011 – ZZ / Commissione

(Causa F-126/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Boury)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione dell’APN con la quale è inflitta al ricorrente una sanzione disciplinare in forma di nota di biasimo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN CMS 10/038 di infliggere al ricorrente una nota di biasimo, nonché la decisione dell’APN n. R/393/11 di conferma della prima;

constatare che la sanzione discrezionale costituita dalla nota di biasimo, inflitta dall’APN al ricorrente senza produrre prove valide dei pretesi atti di molestie psicologiche a lui contestati e in mancanza dell’avvio di una vera istruttoria indipendente, imparziale ed equa in grado di accertare la realtà e la verità dei pretesi atti di molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe commesso nei confronti del suo collega, costituisce un atto discriminatorio da parte dell’APN nei confronti del ricorrente;

constatare che durante l’intero svolgimento di questo procedimento il ricorrente ha subito gravi danni materiali e morali, dei quali egli ha pertanto il diritto di ottenere il risarcimento, secondo criteri che il Tribunale dovrà stabilire;

constatare, in particolare, che durante l’intero svolgimento di questo procedimento e dei procedimenti anteriori ad esso connessi, il ricorrente è rimasto vittima di gravi violazioni dei suoi diritti umani fondamentali, dei diritti sanciti nei Trattati, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e che, pertanto, egli ha il diritto di ottenere il risarcimento per tali violazioni, secondo la valutazione discrezionale del Tribunale.