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Ricorso proposto il 4 agosto 2021 – RTE / ACER

(Causa T-472/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RTE Réseau de transport de l'électricité (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Levitt, avvocato, B. Byrne, Solicitor, e D. Vasbeck, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, per la parte che riguarda il ricorrente, la decisione della commissione dei ricorsi della convenuta A-001-2021 (consolidata) del 28 maggio 2021 (in prosieguo: la «decisione»), che conferma la decisione della convenuta 30/2020 del 30 novembre 2020;

accogliere le conclusioni esposte dal ricorrente nel suo ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta, confermando la decisione della convenuta 30/2020 del 30 novembre 2020, ha esteso illegittimamente la portata dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull’energia elettrica 1 , nonché dell’articolo 74 del regolamento ACGC 2 , ed ha violato il principio fondamentale di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, del TUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta ha interpretato erroneamente il quadro giuridico di riferimento e non ha applicato correttamente i parametri necessari per l’adozione di una metodologia comune di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la regione di calcolo della capacità denominata Core.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di buona amministrazione e l’obbligo di motivazione, e non soddisfa gli obblighi giuridici gravanti sulla commissione dei ricorsi della convenuta in qualità di commissione d’appello.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 3 del regolamento 3 , nonché le disposizioni e i principi relativi del diritto dell’Unione, che stabiliscono le lingue in cui la convenuta è tenuta ad emanare le proprie decisioni, ivi compresi l’articolo 342 TFUE, l’articolo 3, paragrafo 3 TUE, l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento ACER 4 , il principio della certezza del diritto e i diritti della difesa.

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1 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

2 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

3 Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, P 17, pag. 385), come modificato da ultimo dal regolamento 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).

4 Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019, L 158, pag. 22).