Language of document : ECLI:EU:C:2011:289

Causa C‑115/09

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV

contro

Bezirksregierung Arnsberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen)

«Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Accesso alla giustizia — Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso delle organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente — Portata

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, nn. 1 e 2, e 10 bis)

2.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso delle organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente — Effetto diretto delle disposizioni di tale direttiva che prevedono il suddetto diritto

(Direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, nn. 1 e 2, e 10 bis, e 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, art. 6)

1.        L’art. 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, osta ad una normativa che non riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un impatto ambientale importante ai sensi dell’art. 1, n. 1, della stessa direttiva, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

Se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’art. 10 bis, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità del terzo comma, ultima frase, di detto articolo. Infatti, se è vero che, come risulta da detta disposizione, tali associazioni devono poter far valere gli stessi diritti dei singoli, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia, da una parte, nonché con il principio di effettività, dall’altra, la circostanza che dette associazioni non possano anche invocare la violazione di norme derivanti dal diritto dell’Unione in materia ambientale per il solo motivo che queste ultime tutelano interessi collettivi. Ciò le priverebbe in larga misura della possibilità di far verificare il rispetto di norme derivanti da tale diritto, che sono, per la maggior parte dei casi, rivolte all’interesse pubblico e non alla sola protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente.

(v. punti 45-46, 50, dispositivo 1)

2.        Un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, prevista all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, di tale direttiva il diritto a far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso contro una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un impatto ambientale importante, in base all’art. 1, n. 1, della stessa direttiva, la violazione delle disposizioni di diritto nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, mentre il diritto processuale nazionale non lo consente in quanto le disposizioni invocate tutelano i soli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

Infatti, le disposizioni delle ultime due frasi del terzo comma di detto articolo 10 bis, nel prevedere, da una parte, che è considerato sufficiente l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, dall’altra, che si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi, fissano regole precise e non soggette ad altre condizioni. Nel novero di tali diritti figurano le disposizioni derivanti dal diritto nazionale che attuano la normativa dell’Unione in materia di ambiente, nonché le norme di diritto dell’Unione in materia di ambiente provviste di effetto diretto.

(v. punti 48, 56-57, 59, dispositivo 2)