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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - KODA/Commissione

(Causa T-425/08)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: KODA (Copenhagen, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær e J. Borum)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 CISAC, nella sua interezza, o

in subordine, annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 CISAC, nella sua interezza per quanto concerne la KODA; o

annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 CISAC; o

in subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 CISAC, per quanto concerne la KODA; o

in ulteriore subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 CISAC, per quanto concerne la trasmissione via cavo; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698 - CISAC, con cui la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 del Trattato SEE avendo incluso nei suoi accordi di rappresentanza reciproca o avendo operato nella sua prassi limitazioni relative allo status di membro (art. 1) e clausole di esclusiva (art. 2) e avendo concertato limitazioni territoriali in modo tale da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione nel caso dell'attribuzione di licenze di diritti per la diffusione pubblica di opere musicali via internet, via satellite e via cavo (art. 3).

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere che:

-    la decisione impugnata è affetta da un vizio sostanziale di forma, in quanto, in un punto centrale, la comunicazione degli addebiti è differente dalla decisione finale;

la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto i) non sarebbe provato che l'inclusione da parte della ricorrente di limitazioni territoriali nei suoi contratti di rappresentanza reciproca per la diffusione via internet, via satellite e via cavo sia il risultato di una pratica concertata con le altre società di gestione operanti nel SEE, e in quanto ii) le limitazioni territoriali non costituiscono restrizioni della concorrenza.

Subordinatamente la ricorrente afferma che nella decisione impugnata non è stato dimostrato che sussista una violazione per quanto concerne la concessione di licenze di diritti di trasmissione via cavo.

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