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Ricorso proposto il 26 agosto 2010 - Tecnimed / UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Causa T-360/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tecnimed Srl (Vedano Olona) (rappresentata da: M. Franzosi e V. Piccarreta, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ecobrands Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 giugno 2010, procedimento R 1795/2008-4;

confermare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 ottobre 2010, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "ZAPPER-CLICK" per prodotti delle classi 5, 9 e 10 - registrazione del marchio comunitario n. 3870284

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchi invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione italiana n. 747249 del marchio denominativo "CLICK" per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 927574 del marchio denominativo "MOUSTI CLICK" per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 801404 del marchio denominativo "ECO-CLICK" per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 801405 del marchio denominativo "ZANZA CLICK" per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 825425 del marchio denominativo internazionale "MOUSTI CLICK" per prodotti della classe 10; marchio denominativo "CLICK" non registrato, oggetto di tutela nel Regno Unito; marchio denominativo "ZANZA CLICK" non registrato, oggetto di tutela nel Regno Unito

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di parziale invalidità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione e falsa interpretazione dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente escluso la "buona fede". Violazione e falsa interpretazione delle regole 38, punto 2, 39, punto 2, 39, punto 3 e 96, punto 2, del regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95, dal momento che la commissione di ricorso ha erroneamente collegato l'irricevibilità del motivo di ricorso alla addotta omessa traduzione dei documenti e in quanto non ha considerato che la traduzione era stata fornita dalla ricorrente. Erronea applicazione degli artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 53, n. 1, lett. b), e 8, n. 3, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 poiché la commissione di ricorso ha dedotto a torto che l'usurpazione doveva essere esclusa in quanto i marchi in causa non erano identici. Violazione degli artt. 53, n. 1, lett. c), e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, dal momento che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso l'abuso di denominazione e ha erroneamente dichiarato che il dossier non fornisce elementi di prova sul modo in cui il prodotto era presentato sul mercato.

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