Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012 —
Hearst Communications / UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
(causa T‑344/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COSMOBELLEZA — Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION e THE COSMOPOLITAN SHOW — Marchi non registrati e nomi commerciali COSMO e COSMOPOLITAN — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i marchi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 36, 98-104)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2009 (procedimento R 770/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hearst Communications, Inc. e la Vida Estética, SL. |
Dispositivo
2) | | La Hearst Communications, Inc., è condannata alle spese. |