Language of document : ECLI:EU:T:2017:725

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 ottobre 2017 (*)

«Impugnazione – Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Istituzione rappresentata da un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑447/13 P-DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

composto da M. Jaeger, presidente, M. van der Woude e H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 22 agosto 2013, il sig. Marcuccio ha presentato, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑143/11, EU:F:2013:81). Con tale ordinanza, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, in quanto manifestamente irricevibile, il ricorso del sig. Marcuccio volto, da un canto, all’annullamento della decisione della Commissione europea che ha rigettato parzialmente la sua domanda di corrispondergli interessi di mora sugli arretrati dell’indennità di invalidità che la suddetta Istituzione gli aveva corrisposto e, dall’altro, alla condanna della Commissione a pagargli una somma pari alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri che debbono a suo avviso essere applicati e l’importo effettivamente pagato, somma, questa, a sua volta maggiorata di interessi di mora.

2        Con ordinanza del 2 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869), il Tribunale ha respinto integralmente l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Esso ha inoltre condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale grado di giudizio.

3        L’8 maggio 2015 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di tredici decisioni giudiziarie, tra cui l’ordinanza emessa nella causa T‑447/13 P, nelle quali egli era stato condannato al pagamento delle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica, con indicazione delle somme che detta Istituzione reclamava per ciascuna causa. La somma richiesta per la causa sfociata nell’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869) ammontava a EUR 1 700, corrispondenti alle prestazioni svolte dall’avv. Dal Ferro, che rappresentava la Commissione in tale causa.

4        Sebbene il sig. Marcuccio e il suo avvocato abbiano firmato l’avviso di ricevimento della lettera dell’8 maggio 2015, rispettivamente in data 17 giugno e 27 maggio 2015, nessuno di loro ha reagito a tale lettera, per quanto fossero stati invitati a farlo entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2017, la Commissione, in conformità all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese, che è stata registrata con il numero di ruolo T‑447/13 P-DEP.

6        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa che ha dato origine all’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869) a EUR 1 700;

–        applicare al detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

7        La domanda di liquidazione delle spese è stata regolarmente notificata al sig. Marcuccio con lettera del 27 aprile 2017. Con la stessa lettera la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio che il termine per depositare le proprie osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era fissato al 7 giugno 2017. Il sig. Marcuccio non ha depositato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese

8        Occorre in primo luogo ricordare che, a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

9        Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 32).

10      In secondo luogo, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza era oggettivamente giustificata (v. ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 33 e giurisprudenza citata).

11      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 1 700, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese, oneri e costi sopportati, che hanno carattere di spese ripetibili.

 Sull’importo delle spese ripetibili

12      Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 36).

13      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del 27 aprile 2016, T‑385/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 10, e dell’11 gennaio 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2017:12, punto 12).

14      Peraltro, al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati supra, al punto 12, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, punto 32). A tale riguardo, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si può fondare su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutazioni necessariamente rigorose quanto al recupero delle spese richiesto dell’autore della domanda (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, punto 39).

15      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, si deve rilevare che la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto l’accertamento di fatti (v. ordinanza del 27 aprile 2016, T‑385/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 15 e giurisprudenza citata), salvo i casi in cui sia stato sollevato un motivo relativo allo snaturamento di elementi di fatto. Sul punto, sebbene il sig. Marcuccio abbia effettivamente addotto un siffatto motivo nel contesto della sua impugnazione, basta rammentare che, al punto 35 dell’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869), il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva precisato le constatazioni di fatto che sarebbero state viziate da un presunto snaturamento o travisamento. Pertanto, tale censura non era stata esaminata più nel dettaglio e non richiedeva un impegno rilevante per replicarvi (v., in questo senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:667, punto 33).

16      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, occorre rilevare che, per corroborare la sua impugnazione, il sig. Marcuccio aveva dedotto in giudizio tre motivi. Il primo si articolava in due parti. Nella prima parte, il ricorrente lamentava un «difetto assoluto di motivazione, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, delle affermazioni e del [suo] petitum (...) nel primo grado de quo (...), inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza». Nel contesto della seconda parte del primo motivo, il sig. Marcuccio aveva lamentato, sostanzialmente un’«errata erronea fallace ed irragionevole interpretazione ed applicazione», in primo luogo, della nozione di domanda nell’accezione dell’articolo 90 dello Statuto, in secondo luogo, dell’articolo 91 dello Statuto, in terzo luogo della nozione di obbligo in capo ad un’istituzione dell’Unione europea di porre in essere le misure di esecuzione di una pronuncia emessa dal giudice dell’Unione. Il secondo motivo verteva, in sostanza, sul fatto che non si fosse statuito, che non fosse stata svolta attività istruttoria e che non fosse stata fornita una motivazione rispetto ad una domanda formulata dal sig. Marcuccio nel corso del procedimento di primo grado. Il terzo motivo era sostanzialmente tratto dall’interpretazione e dall’applicazione «errata erronea fallace» dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e, di riflesso, dalla violazione «grave e palese» del principio del giudice naturale.

17      Nessuno di tali motivi poneva problemi giuridici complessi o sollevava questioni giuridiche inedite. La causa, quindi, non presentava un grado particolarmente elevato di difficoltà, circostanza che si evince altresì dal fatto che il Tribunale abbia risolto tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, rigettando l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

18      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione si inferisce che, sebbene la loro portata potesse essere interpretata nel senso che si spingeva oltre alla specifica situazione del sig. Marcuccio, la loro ripercussione sul diritto dell’Unione nel suo complesso risultava cionondimeno minima. Occorre pertanto considerare che la controversia rivestisse un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentasse un particolare interesse economico.

19      In quarto luogo, per quanto attiene alla mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto far gravare sulla Commissione, nella fattispecie quest’ultima reclama un importo pari a EUR 1 700 che corrispondono alla somma forfettaria negoziata con il suo avvocato esterno per assisterla nel contesto nella causa da cui è scaturita l’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869). La Commissione precisa che il suo avvocato esterno ha stimato ex post il numero complessivo di ore di lavoro in 6 ore e 45 minuti, fatturate a 250 EUR/ora. Alla luce di tale valutazione, l’esame del ricorso, di difficile comprensione, ha a suo avviso richiesto un’ora e 30 minuti, la predisposizione del controricorso cinque ore, e la negoziazione del contratto di assistenza con la Commissione 15 minuti. Le spese d’ufficio, ivi comprese le spese per fotocopie, telefono e posta elettronica, sono state quantificate dall’avvocato esterno della Commissione in EUR 65.

20      Sulla scorta della disamina dei criteri rilevanti per quantificare l’importo delle spese (v. punti da 15 a 19 supra), il numero di ore prestate dall’avvocato esterno della Commissione, la sua tariffa oraria e l’importo delle spese d’ufficio sostenute non appaiono inappropriati.

21      Pertanto, sarà fatta equa valutazione delle spese ripetibili fissandone l’ammontare complessivo a EUR 1 700.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

22      La Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rifondere, e ciò a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

23      In proposito occorre rilevare che la constatazione di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora, nonché la fissazione del tasso applicabile, rientrano nella competenza del Tribunale a norma dell’articolo 170, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 30 e giurisprudenza citata).

24      Secondo una costante giurisprudenza, una domanda intesa ad ottenere che l’importo dovuto nell’ambito di una procedura di liquidazione delle spese venga aumentato degli interessi di mora deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del rimborso effettivo di queste ultime (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 31 e giurisprudenza citata).

25      Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 69).

26      Dalle considerazioni sopra svolte risulta che l’importo complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione nei confronti del sig. Marcuccio per la causa sfociata nell’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑447/13 P, EU:T:2014:869) è pari a EUR 1 700, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data della notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea quali spese ripetibili nella causa sfociata nell’ordinanza del 2 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione (T447/13 P, EU:T:2014:869) è fissato in EUR 1 700.

2)      Detta somma comporterà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data di pagamento.

Lussemburgo, 12 ottobre 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


*      Lingua processuale: l’italiano.