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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso di CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 agosto 2004

(causa T-355/04)

Lingua processuale : l'italiano

il 27 agosto 2004, CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l., con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare, ex art. 230 Trattato CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera del Direttore Generale della D.G. "Agricoltura" datata 28 aprile 2004 (AGRI/11451/28.04.2004) - con cui è stata respinta la domanda iniziale di Co-Frutta di accesso ai documenti contenenti i dati, per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativi agli operatori registrati nella Comunità per l'importazione di banane (OCM-banane) - e il rigetto implicito della domanda di conferma presentata da Co-Frutta con lettera del 3 maggio 2004

-    condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fà valere che il rigetto della propria richiesta di accesso ai documenti è illegittimo in quanto è frutto di un'erronea applicazione da parte della Commissione delle norme procedurali e sostanziali disciplinanti la materia. In particolare:

-    la Commissione ha violato i termini procedurali imposti dal regolamento 1049/20011 e dalla decisione 2001/937 2 ed ha negato l'accesso sulla base dell'opposizione di alcuni Stati membri che sarebbe stata tardivamente esercitata;

-    la decisione è manifestamente contraddittoria nella misura in cui il ritardo sarebbe stato determinato dalla necessità di consultare gli Stati membri. Tuttavia la stessa Commissione afferma che, indipendentemente dall'opposizione di questi ultimi, in ogni caso essa avrebbe espresso il proprio diniego d'accesso: in tal modo la Commissione viola altresì le pertinenti norme che le imponevano di decidere autonomamente, in quanto già convinta della decisione finale da adottare;

-    la Commissione ha invocato la sussistenza di una delle eccezioni previste dal regolamento 1049/2001 per negare l'accesso senza addurre alcuna motivazione al riguardo e, in ogni caso, quanto all'eccezione invocata (protezione dei segreti commerciali, prevista all'articolo 4, par. 2, del regolamento 1049/2001), la ricorrente rileva che non sussistono le condizioni per una sua applicazione poiché nel settore dell'OCM banane non può parlarsi di segreti commerciali da tutelare nei termini indicati dalla Commissione;

-    la Commissione ha mancato di statuire quanto ad una serie di documenti indicati nella richiesta di accesso della ricorrente, violando così il principio di buona amministrazione;

-    la Commissione non ha concesso l'accesso parziale, relativamente ai documenti provenienti dagli Stati che non hanno espresso un diniego alla divulgazione.

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1 - . Regolamento (CE) n. 049/200 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 200, relativo all'accesso al pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (G.U.C.E. L 45, del 3.05.200, p. 43)

2 - . Decisione 001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 5 dicembre 001, che modifica il suo regolamento interno (G.U.C.E. L 345, del 9.1.001, p. 94)