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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della The British Aggregates Association Limited, della Healy Bros. Limited e della DK Trotter & Sons Limited contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 30 agosto 2004

    (Causa T-359/04)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 30 agosto 2004 della The British Aggregates Association Limited, Lanark (Regno Unito) la Healy Bros. Limited, Middleton, County Cork (Irlanda) e la DK Trotter & Sons, Manorhamilton, County Leitrim (Irlanda) rappresentate dal sig. C. Pouncey, Solicitor and dall'avv. L. Van Den Hende, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2004 C(2004) 1614 def. relativa all' "Aiuto di Stato n. 2/2004 Regno Unito/Aggregates Levy (imposta sugli aggregati)";

-     condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    

    

Motivi e principali argomenti    

Nel 2002 il Regno Unito ha introdotto il prelievo sugli aggregati, un'imposta ambientale su taluni aggregati. Con una decisione dello stesso anno, la Commissione ha concluso che le disposizioni relative al prelievo sugli aggregati non costituivano un aiuto di Stato. Le ricorrenti, sostenendo che la posizione concorrenziale dei loro membri viene pregiudicata dal prelievo sugli aggregati, hanno impugnato tale decisione nell'ambito di un'altra causa dinanzi al Tribunale di primo grado1

    

Il 5 gennaio 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione un nuovo regime di esenzione dal prelievo sugli aggregati per l'Irlanda del Nord. Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato il nuovo regime compatibile con il mercato comune e ha respinto il ricorso delle ricorrenti avverso il medesimo senza avviare il procedimento di indagine formale.

    

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno innanzi tutto valere che il regime in questione viola gli artt. 23 e 90 CE e non avrebbe quindi potuto essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha violato i suoi stessi orientamenti in materia ambientale2, commettendo a tal riguardo tre errori manifesti di valutazione, in particolare: considerando insignificante una proporzione del 20% del prelievo pagabile dalle imprese a cui è applicabile il regime di esenzioni; considerando erroneamente che il nuovo regime di esenzioni era stato deciso al momento dell'adozione del prelievo sugli aggregati e constatando erroneamente che il prelievo ha un notevole impatto positivo in termini di tutela dell'ambiente.

    

Le ricorrenti fanno valere anche che la Commissione ha omesso di motivare la decisione impugnata, come previsto dall'art. 253 CE, ha violato il suo obbligo di avviare procedimento di indagine formale e ha violato i suoi obblighi procedurali nelle indagini preliminari.

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1 - Causa t-210/02, notificata nella GU C 219 del 14.9.2002, pag. 23

2 - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente GU C37, del 3.2. 2001 pag. 3 - 15