Ricorso proposto il 2 agosto 2021 – Quantic Dream / EUIPO – Quentia (Q)
(Causa T-458/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Quantic Dream (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quentia GmbH (Gersthofen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Q – Domanda di registrazione n. 18 069 734
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2021 nel procedimento R 2070/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
e, a titolo di correzione, respingere l’opposizione n. B 3 092 566 alla registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea Q n. 18 069 734 depositata il 21 maggio 2019;
condannare l’EUIPO e/o la Quentia GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’EUIPO e al Tribunale.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
violazione dell’articolo 7 TFUE;
violazione dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
____________