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Ricorso proposto il 2 agosto 2021 – Quantic Dream / EUIPO – Quentia (Q)

(Causa T-458/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Quantic Dream (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quentia GmbH (Gersthofen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Q – Domanda di registrazione n. 18 069 734

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2021 nel procedimento R 2070/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

e, a titolo di correzione, respingere l’opposizione n. B 3 092 566 alla registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea Q n. 18 069 734 depositata il 21 maggio 2019;

condannare l’EUIPO e/o la Quentia GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’EUIPO e al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;

violazione dell’articolo 7 TFUE;

violazione dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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