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Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 – Heitkamp BauHolding / Commissione

(Causa T-287/11) 1

[«Aiuti di Stato – Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Carattere selettivo – Natura e struttura del sistema fiscale»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heitkamp BauHolding GmbH (Herne, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Niemann, M. Kiera-Nöllen e S. Geringhoff, successivamente W. Niemann, S. Geringhoff e P. Dodos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, successivamente R. Lyal, T. Maxian Rusche e C. Egerer, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).

Dispositivo

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

Il ricorso è respinto in quanto infondato.

La Heitkamp BauHolding GmbH sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 238 del 13.8.2011.