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Ricorso proposto il 31 gennaio 2014 – Francia / Commissione

(Causa T-74/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione europea n. C(2013) 7066 final, del 20 novembre 2013, riguardante l'aiuto di Stato n. SA. 16237, attuato dalla Francia a favore della Société Nationale Corse Méditerranée;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2013) 7066 final, della Commissione, del 20 novembre 2013, con cui la Commissione ha considerato che, da una parte, il saldo dell'aiuto alla ristrutturazione, notificato il 18 febbraio 2002 dalle autorità francesi, per un importo di EUR 15,81 milioni, e, dall'altra, le tre misure attuate dalle autorità francesi nel 2006 a favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (in prosieguo: la “SNCM”), cioè la cessione del 75% della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni, l'aumento di capitale di EUR 8,75 milioni, sottoscritto dalla Compagnie générale maritime et financière (in prosieguo: la “CGMF”), nonché l’anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni, costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno. La Commissione ne ha conseguentemente ordinato il recupero.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente, in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di riaprire il procedimento di indagine formale in seguito alla sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T-565/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Secondo motivo vertente, in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare che la Commissione abbia avuto ragione a non riaprire il procedimento di indagine formale in seguito alla sentenza dell'11 settembre 2012, su una violazione della nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che le misure del 2006 dovessero essere qualificate come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione. Tale motivo si suddivide in tre parti. La ricorrente considera che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto:

ha ritenuto che la cessione del 75% della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni dovesse essere qualificata come aiuto di Stato e che il test dell'investitore privato non fosse nella fattispecie soddisfatto;

ha ritenuto che l'apporto di capitale di EUR 8,75 milioni dovesse essere qualificato come aiuto di Stato;

ha considerato che l'anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni a favore dei dipendenti della SNCM dovesse essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione.

Terzo motivo vertente, in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare che la Commissione abbia avuto ragione a non riavviare il procedimento formale di indagine in seguito alla sentenza dell'11 settembre 2012, su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che l'apporto di capitale di EUR 15,81 milioni, notificato nel 2002 a titolo di aiuto alla ristrutturazione, dovesse essere qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Quarto motivo vertente su un difetto di motivazione.