Language of document : ECLI:EU:T:2017:471





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 –
Francia / Commissione

(causa T74/14)

«Aiuti di Stato – Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM – Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione – Criterio dell’investitore privato in economia di mercato – Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno – Riapertura del procedimento di indagine formale – Obbligo di motivazione»

1.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione – Annullamento per errore di diritto e per errori manifesti di valutazione – Nuova analisi disposta dalla sentenza di annullamento che può essere effettuata dalla Commissione senza riprendere l’istruzione della causa – Diritto al contraddittorio rispettato al momento dell’adozione della decisione annullata – Adozione di una nuova decisione senza riapertura del procedimento d’indagine formale – Ammissibilità

(Artt. 108, § 2, TFUE e 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)

(v. punti 44‑60)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 6874)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7066 final della Commissione, del 20 novembre 2013, riguardante gli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.