Language of document : ECLI:EU:C:2022:572

Causa C145/20

DS

contro

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
e
Volkswagen AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Omologazione dei veicoli a motore – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motori diesel – Sistema di controllo delle emissioni – Software integrato nella centralina di controllo del motore – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR)– Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Eccezione a tale divieto – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Nozione di “beni che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene” – Veicolo che dispone di omologazione CE – Articolo 3, paragrafo 6 – Nozione di “difetto di conformità minore”»

1.        Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44 – Bene conforme al contratto di vendita – Nozione di «beni che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene» – Veicolo che dispone di un’omologazione CE valida – Veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi del regolamento n. 715/2007 – Esclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, art. 2, § 2, d)]

(v. punti 52-56, 58, dispositivo 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Obblighi dei costruttori relativi all’omologazione – Divieto di utilizzare impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Eccezioni – Impianto che garantisce la protezione del motore da danni o avarie e il funzionamento sicuro del veicolo – Portata – Impianto che riduce, in funzione della temperatura esterna e dell’altitudine, l’efficacia del sistema di ricircolo dei gas inquinanti dei veicoli durante il normale funzionamento e il normale uso di questi ultimi – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2007, art. 5, § 2, a)]

(v. punti 61-67, 72-76, 78-81, dispositivo 2)

3.        Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44 – Diritti del consumatore – Difetto di conformità minore – Nozione – Presenza, nel veicolo interessato, di un impianto di manipolazione vietato ai sensi del regolamento n. 715/2007 – Esclusione – Consumatore che pur essendo al corrente dell’esistenza di tale impianto ha comunque acquistato il veicolo – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, art. 3, § 6)

(v. punti 85, 86, 88-97, dispositivo 3)

Sintesi

L’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente all’interno dell’Unione europea si manifesta, in particolare, con l’adozione di misure intese a limitare le emissioni di agenti inquinanti. In tal senso, i veicoli a motore sono stati oggetto di una regolamentazione sempre più restrittiva, in particolare con l’adozione del regolamento n. 715/2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore (1). Tale regolamento mira, in particolare, a ridurre in modo significativo le emissioni di ossido di azoto (NOx) dai veicoli con motore diesel per migliorare la qualità dell’aria e rispettare i valori limite riguardanti l’inquinamento.

Le presenti tre cause vertono sull’acquisto di veicoli dotati di un software integrato nella centralina di controllo del motore che, al di fuori di certe condizioni di temperatura e al di sopra di una certa altitudine a cui si circola, riduce l’efficacia del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), il che comporta un superamento dei valori limite di emissione di NOx fissati dal regolamento n. 715/2007.

Infatti, a seguito di un aggiornamento del software integrato nella centralina di controllo del motore, il sistema di depurazione dei gas di scarico è disattivato a una temperatura esterna inferiore a 15 gradi Celsius e superiore a 33 gradi Celsius, nonché a un’altitudine a cui si circola superiore a 1 000 metri (in prosieguo: l’«intervallo termico»). Al di fuori di tale intervallo, nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, la percentuale di ricircolo dei gas di scarico è ridotta in modo lineare a 0, il che comporta un aumento delle emissioni di NOx al di sopra dei valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007.

Tali tre cause costituiscono la prosecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel) (in prosieguo: la «sentenza CLCV») (2), nella quale la Corte ha interpretato, per la prima volta, la nozione di «impianto di manipolazione», ai sensi del regolamento n. 715/2007 (3), e ha stabilito in quale misura un siffatto impianto sia illecito alla luce della disposizione di tale regolamento (4) che prevede eccezioni al divieto di impianti di manipolazione, tra cui la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli.

In tale contesto i tre giudici del rinvio austriaci hanno chiesto alla Corte se un software, come quello di cui trattasi, costituisca un «impianto di manipolazione», ai sensi del regolamento n. 715/2007. In caso di risposta affermativa, detti giudici si chiedono se tale software possa essere autorizzato in forza dell’eccezione al divieto di siffatti impianti basata sulla necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli. Infine, nel caso in cui detto software non sia autorizzato, tali giudici chiedono se il suo utilizzo possa comportare l’annullamento della vendita per difetto di conformità del veicolo rispetto al contratto, ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo (5).

Con tre sentenze pronunciate dalla Grande Sezione, la Corte dichiara, anzitutto, che il software in questione riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni durante il normale funzionamento e il normale uso dei veicoli e che costituisce quindi un «impianto di manipolazione» ai sensi del regolamento n. 715/2007. La Corte osserva inoltre che un impianto di manipolazione utilizzato principalmente per la protezione di parti meccaniche, quali la valvola EGR, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel, non rientra nell’eccezione al divieto di siffatti impianti nel caso in cui il funzionamento di tali elementi non riguardi la protezione del motore. Infine, la Corte stabilisce che un veicolo dotato di un simile impianto non è conforme al contratto di vendita, ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, anche se dispone di un’omologazione CE in corso di validità, e che il vizio da cui è affetto non può essere qualificato come «minore», il che escluderebbe per principio la possibilità per l’acquirente di ottenere una pronuncia di nullità del contratto.

Giudizio della Corte

In primo luogo, al fine di stabilire se il software di cui trattasi costituisca un «impianto di manipolazione», ai sensi del regolamento n. 715/2007, la Corte procede all’interpretazione della nozione di «normale funzionamento e (...) normale uso» di un veicolo.

A tal proposito, la Corte dichiara che non soltanto dalla formulazione della disposizione del regolamento n. 715/2007 che definisce un impianto siffatto (6) ma anche dal contesto in cui si inserisce tale disposizione, nonché dall’obiettivo perseguito da tale regolamento, risulta che tale nozione rinvia all’utilizzo di un veicolo in condizioni di guida normali, vale a dire non solo al suo utilizzo nelle condizioni previste per il test di omologazione, applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale. Tale nozione si riferisce quindi all’uso di tale veicolo in condizioni di guida reali, quali sussistono abitualmente nel territorio dell’Unione. La Corte ricorda a tal riguardo che, come ha dichiarato nella sentenza CLCV, l’introduzione di un dispositivo che consenta di garantire l’osservanza dei valori limite di emissione previsti dal regolamento n. 715/2007 solo durante la fase del test di omologazione, laddove detta fase non consente di riprodurre condizioni normali di utilizzo di un veicolo, sarebbe in contrasto con l’obbligo di garantire che le emissioni risultino effettivamente limitate in simili condizioni di uso. Lo stesso vale per quanto riguarda la predisposizione di un dispositivo che consenta di garantire tale osservanza solo nell’ambito di un intervallo termico che, pur coprendo le condizioni in cui ha luogo la fase del test di omologazione, non corrisponde a condizioni di guida normali.

In tali circostanze, la Corte rileva che un software, come quello di cui trattasi, che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal regolamento n. 715/2007 solo quando la temperatura esterna è compresa nell’intervallo termico, riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo, ai sensi del regolamento n. 715/2007. Tale software costituisce pertanto un «impianto di manipolazione» ai sensi di tale regolamento (7).

In secondo luogo, la Corte esamina la questione se un impianto, come quello di cui trattasi, possa rientrare nell’eccezione al divieto di utilizzo di impianti di manipolazione relativa alla necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli, prevista dal regolamento n. 715/2007 (8), poiché tale dispositivo contribuisce alla protezione di parti meccaniche, quali la valvola EGR, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel.

A tal proposito, la Corte ricorda che il regolamento n. 715/2007 prevede eccezioni al divieto di utilizzo di impianti di manipolazione, in particolare quando «l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli». Per quanto riguarda, anzitutto, la nozione di «motore», la Corte sottolinea che il diritto dell’Unione (9) stabilisce una distinzione chiara tra, da un lato, il motore cui si riferisce tale eccezione e, dall’altro, i parametri del sistema di controllo delle emissioni, che includono i filtri antiparticolato e l’EGR. Di conseguenza, la valvola EGR, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel costituiscono componenti distinte dal motore. Per quanto riguarda, poi, le nozioni di «avaria» e di «danno», la Corte osserva che la formazione di incrostazioni e l’invecchiamento del motore non possono essere considerati un’«avaria» o un «danno», ai sensi del regolamento n. 715/2007 (10), poiché tali eventi sono, in linea di principio, prevedibili e inerenti al normale funzionamento del veicolo. Secondo la Corte, solo i rischi immediati di danni o avarie al motore che generano un pericolo concreto al momento della guida di un veicolo sono pertanto tali da giustificare l’utilizzo di un impianto di manipolazione, ai sensi del regolamento n. 715/2007.

Tenuto conto che l’eccezione al divieto di utilizzo di impianti di manipolazione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, la Corte rileva che la «necessità» di un siffatto impianto, ai sensi del regolamento n. 715/2007, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che generino un pericolo concreto nella guida di tale veicolo.

Di conseguenza, la Corte dichiara che un impianto di manipolazione che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal regolamento n. 715/2007 solo quando la temperatura esterna è compresa nell’intervallo termico non può rientrare nell’eccezione al divieto di utilizzo di simili impianti, prevista da detto regolamento, per il solo fatto che tale dispositivo contribuisce alla protezione di componenti, come la valvola EGR, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel. Diverso è tuttavia il caso qualora si accerti che detto impianto risponde strettamente all’esigenza di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore causati da un malfunzionamento di uno di tali componenti, che presentino una gravità tale da generare un concreto rischio in occasione della guida del veicolo dotato del medesimo impianto. In ogni caso, un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo non può ricadere nell’eccezione prevista dal regolamento n. 715/2007.

Inoltre, la Corte precisa che la circostanza che un impianto di manipolazione, ai sensi del regolamento n. 715/2007, sia stato installato dopo la messa in servizio di un veicolo, in occasione di una riparazione (11), non è rilevante al fine di valutare se l’utilizzo di tale impianto sia vietato, ai sensi di tale regolamento (12).

In terzo e ultimo luogo, la Corte esamina la questione se l’utilizzo di un software vietato possa comportare l’annullamento della vendita per difetto di conformità del veicolo rispetto al contratto, ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo.

A tal proposito, la Corte rileva, da un lato, che i veicoli rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2007/46 (13) devono essere oggetto di omologazione CE e, dall’altro, che tale omologazione può essere concessa soltanto se il tipo di veicolo in questione è conforme alle disposizioni del regolamento n. 715/2007, in particolare a quelle relative alle emissioni di agenti inquinanti. Inoltre, ai sensi della direttiva 2007/46 (14), il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Tale certificato è obbligatorio ai fini dell’immatricolazione e della vendita o della messa in circolazione di un veicolo (15). Quando acquista un veicolo appartenente alla serie di un tipo di veicolo omologato e, pertanto, corredato da un certificato di conformità, il consumatore può ragionevolmente attendersi che il regolamento n. 715/2007 sia rispettato per quanto riguarda tale veicolo, e ciò anche in assenza di clausole contrattuali specifiche.

Di conseguenza, la Corte dichiara che un veicolo a motore, rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 715/2007, non presenta la «qualità [abituale dei beni] dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi», ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo(16), se, pur disponendo di un’omologazione CE valida e potendo quindi essere utilizzato su strada, tale veicolo è dotato di un impianto di manipolazione il cui uso è vietato dal regolamento n. 715/2007 (17).

Infine, la Corte precisa che un difetto di conformità consistente nella presenza, nel veicolo interessato, di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato in forza del regolamento n. 715/2007 non può essere qualificato come «minore» (18), anche laddove, qualora il consumatore fosse stato al corrente dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, egli avrebbe nondimeno acquistato tale veicolo.



1      Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).


2      Sentenza del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel) (C‑693/18, EU:C:2020:1040).


3      Ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007. Tale disposizione definisce l’«impianto di manipolazione» come «ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo».


4      Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007.


5      Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12, in prosieguo: la «direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo»).


6      Articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.


7      Articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.


8      Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007.


9      Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento n. 715/2007 (GU 2008, L 199, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011 (GU 2011, L 158, pag. 1), allegato I.


10      Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007.


11      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44.


12      Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007.


13      Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (GU 2012, L 353, pag. 1).


14      Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46.


15      Conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46.


16      Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44.


17      Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007.


18      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44.