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Ricorso presentato il 19 dicembre 2005 - Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management / Commissione

(Causa T-445/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management S.p.A. (Italia) [Rappresentanti: Avv. Gabriele Escalar e Avv. Giuseppe Maria Cipolla]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

-        Annullamento della decisione della Commissione C.E. del 6 settembre 2005, n. C (2005) 3302, a conclusione del procedimento C-19/2004, (ex NN 163/03).

-        La condanna della convenuta alle spese processuali e ad ogni altra spesa consequenziale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione che é stata impugnata nella causa T-424/05, Repubblica italiana/Commissione1.

A sostegno delle loro pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

-    L'insufficienza e contraddittorietà della decisione impugnata, per quanto attiene, in primo luogo, all'esistenza di un vantaggio economico selettivo, nella misura in cui non si riuscirebbe a comprendere, dal suo testo, quale sarebbe il vantaggio economico che le misure fiscali litigiose conferirebbero e quali sarebbero poi i beneficiari. In secondo luogo, la motivazione della decisione sarebbe anche da considerarsi insufficiente, per quanto riguarda l'eventuale esistenza di una distorsione della concorrenza, tale da alterare gli scambi intracomunitari.

-     La violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, in quanto la riduzione dell'imposta applicabile sui redditi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione (SPMC) non darebbero luogo ad un aiuto di Stato. Viene affermato, in particolare, a questo riguardo, che la riduzione dell'imposta in questione comporta un vantaggio economico per tutti i relativi partecipanti, ma non di natura selettiva per gli organismi gestori. Infatti, tutte le società di gestione del risparmio (SGR) italiane e comunitarie possono gestire OICVM specializzati in SPMC e tutte le SICAV italiane e comunitarie possono assumere la veste di SICAV specializzate in SPMC. Dall'altro, anche se le misure litigiose comportassero in conseguimento di un vantaggio economico per gli OICVM, non darebbe comunque luogo ad un aiuto di Stato, dato che i fondi d'investimento consisterebbero in masse patrimoniali prive di soggettività autonoma, non hanno propri organi di amministrazione, né perseguirebbero fini economici, per essere privi di organi che ne manifestino la volontà. Per ultimo, le misure fiscali litigiose non comporterebbero vantaggi economici di natura selettiva per le stesse SPMC.

In via subordinata, i ricorrenti fanno valere:

-    che le misure fiscali in questione devono ritenersi compatibili con il mercato comune, in forza dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del Trattato; e

-    che la decisione impugnata viola l'articolo 14 del Regolamento del Consiglio N. 659/1999, del 22 marzo 1999, per essere stato ordinato il ricupero a carico degli strumenti di investimento aventi forma societaria e delle imprese che gestiscono gli strumenti di investimento aventi forma contrattuale.

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1 -

2 - Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.