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Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 - Amann & Söhne und Cousin Filterie / Commissione

(Causa T-446/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Amann & Söhne GmbH & Co. KG (Bönnigheim, Germania) e Cousin Filterie S.A.S. (Wervicq, Francia) (Rappresentanti: avv.ti A. Röhling e M. Dietrich)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, ridurre ad un importo adeguato l'entità dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti si oppongono alla decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452 def., caso 38.337 - PO/Fili [integrata dalla decisione della convenuta 13 ottobre 2005, C(2005) 3765]. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere sei motivi.

In primo luogo esse deducono la violazione dell'art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1/2003 1. In tale contesto esse sostengono che la Commissione, all'art. 1 della decisione impugnata, è incorsa in un errore di diritto ritenendo sussistenti tre distinte violazioni dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE. In realtà si tratterebbe di un'unica violazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la convenuta avrebbe erroneamente stabilito la durata della violazione.

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 2 ovvero dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. A loro avviso, la Commissione ha inflitto, in violazione delle norme suddette, ammende superiori al 10% del fatturato complessivo a livello mondiale del gruppo Amann.

Inoltre, la decisione impugnata della Commissione violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

In quarto luogo la Amann & Söhne GmbH & Co. KG censura l'erronea applicazione degli orientamenti nel settore dei fili da cucire industriali a motivo dell'erronea differenziazione nella fissazione dell'importo di base, dell'erroneo calcolo della durata della violazione, nonché dell'erronea omessa considerazione di circostanze attenuanti.

Quale quinto motivo le ricorrenti fanno valere l'erronea applicazione degli orientamenti nel settore dell'industria automobilistica. Tale violazione della Commissione consisterebbe nell'erroneo calcolo dell'importo di base nonché nell'omessa presa in considerazione della mancata trasposizione della violazione.

Infine, le ricorrenti affermano che la convenuta ha violato il principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, nonché i diritti della difesa delle ricorrenti ai sensi dell'art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204).