Language of document : ECLI:EU:T:2007:3

Causa T-447/05

Société des plantations de Mbanga SA (SPM)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP sul territorio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 2015/2005 — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire

(Art. 233 CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 2015/2005)

3.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE, 235 CE, 241 CE e 288, secondo comma, CE)

1.      La ricevibilità del ricorso d’annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che questa dimostri un interesse ad agire. Detto interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre, di per sé, effetti giuridici, circostanza che non può essere esclusa nel caso di un regolamento non applicabile ad una determinata categoria di operatori economici, stabiliti in un paese terzo e che non esercitano alcuna attività economica sul territorio degli Stati membri.

Infatti, secondo l’art. 233 CE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, il che può indurre tale istituzione a ripristinare adeguatamente la situazione del ricorrente o ad evitare l’adozione di un atto identico.

Pertanto, l’istituzione interessata ha l’obbligo di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato soltanto dalle stesse irregolarità individuate dalla sentenza di annullamento. Ciò detto, l’annullamento di un atto per il fatto di non aver tenuto conto di una categoria determinata di operatori economici, che comporta per l’istituzione da cui emana l’atto l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, può produrre effetti sulla situazione giuridica di un operatore economico siffatto.

(v. punti 52-54, 57, 59)

2.      In talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo, quale un regolamento, che si applicano a tutti gli operatori economici interessati possono riguardare individualmente alcuni tra loro. In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale.

Ciò non avviene tuttavia nel caso del regolamento n. 2015/2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 1964/2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006, nei confronti di un produttore indipendente di banane stabilito in un paese terzo, che non eserciti alcuna attività economica sul territorio degli Stati membri e non disponga di un riferimento storico nell’ambito del regime comunitario d’importazione applicabile fino al 31 dicembre 2005.

In primo luogo, infatti, il detto regolamento riguarda il ricorrente unicamente nella sua qualità oggettiva di impresa che produce e commercializza banane ACP, al pari di qualsiasi altro operatore indipendente stabilito in un paese ACP e che esercita la medesima attività, caratteristica insufficiente per dimostrare di essere toccato in modo individuale dal regolamento di cui trattasi. In secondo luogo, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso. In terzo luogo, l’aver constatato che la Commissione, nell’adottare il regolamento di cui trattasi, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tener conto delle ripercussioni negative che esso poteva provocare, in particolare, sulle imprese interessate non esime affatto il ricorrente dall’onere di provare che il regolamento contestato lo riguarda in ragione di una circostanza di fatto che lo distingue rispetto a ogni altro soggetto.

(v. punti 66, 69, 71, 77)

3.      Il Trattato CE, con gli artt. 230 CE e 241 CE, da una parte, e con l’art. 234 CE, dall’altra, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure, destinato a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. In tale sistema, le persone fisiche o giuridiche che, in ragione delle condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente degli atti comunitari di portata generale hanno la possibilità, a seconda del caso, di far valere l’invalidità di tali atti vuoi, incidentalmente ai sensi dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, ai quali non spetta constatare la validità dei suddetti atti, a interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali.

La circostanza secondo la quale non sarebbe effettivo alcun mezzo di ricorso non può giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli articoli summenzionati. La ricevibilità di un ricorso d’annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui si chiede l’annullamento. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE.

Peraltro, il fatto che un singolo non possa proporre un ricorso di annullamento contro misure da lui contestate non implica che sia però privato dell’accesso al giudice, poiché resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale, previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE se simili misure sono tali da far sorgere la responsabilità della Comunità.

(v. punti 81-83)