Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 – Haeberlen / ENISA
(Causa T-632/16)1
(«Funzione pubblica – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Regolamenti (UE) n. 422/2014 e 423/2014 – Adeguamento delle retribuzioni e pensioni per gli anni 2011 e 2012 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Legittimo affidamento – Norme relative al dialogo sociale»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomas Haeberlen (Swisttal, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e A. Tymen, successivamente L. Levi e infine L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentanti: A. Ryan, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlemento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’ENISA del 21 ottobre 2015, con la quale si ordinava al ricorrente di pagare la somma di EUR 3 133,19, a seguito dell’applicazione alla sua retribuzione dell’adeguamento dello 0% per l’anno 2011, previsto dal regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5), e dell’adeguamento dello 0,8% per l’anno 2012, previsto dal regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12), e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Thomas Haeberlen sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).
Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.
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1 GU C 410 del 7.11.2016.