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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) l’8 febbraio 2022 – Right to Know CLG / An Taoiseach

(Causa C-84/22)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Right to Know CLG

Resistente: An Taoiseach

Questioni pregiudiziali

1)    Se i verbali di riunioni formali del potere esecutivo di uno Stato membro, nel corso delle quali i membri del governo sono tenuti a riunirsi e ad agire in qualità di autorità collettiva, debbano essere qualificati, ai fini di una domanda di accesso all’informazione ambientale in essi contenuta, come «comunicazioni interne» o come «deliberazioni interne» di un’autorità pubblica nel significato attribuito a tali nozioni, rispettivamente, dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

2)    Se il principio dell’autorità di cosa giudicata (come dibattuto nella causa Köbler, C-224/01 1 , e giurisprudenza successiva) si estenda oltre il dispositivo della sentenza precedente e includa, inoltre, constatazioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza precedente. In altri termini, se il principio dell’autorità di cosa giudicata sia limitato alla «cause of action estoppel» o si estenda all’«issue estoppel».

3)    Se, in un procedimento pendente tra le parti in merito all’asserita inosservanza della direttiva 2003/4/CE relativamente a una specifica richiesta di informazioni ambientali, qualora il ricorrente/richiedente abbia ottenuto l’annullamento di una decisione a seguito dell’accoglimento di determinati motivi di impugnazione fondati sul diritto dell’Unione e del rigetto di altri, il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività ostino a una norma nazionale sull’autorità di cosa giudicata fondata sull’«issue estoppel» che impone a un giudice nazionale, nell’ambito di un nuovo procedimento avente ad oggetto un’ulteriore decisione sulla medesima richiesta, di precludere a tale ricorrente/richiedente la possibilità di impugnare detta ulteriore decisione in base a motivi fondati sul diritto dell’Unione che siano stati precedentemente respinti ma che, in tali circostanze, non siano stati oggetto di appello dinanzi a un giudice di grado superiore.

4)    Se sulla risposta alla terza questione di cui sopra incidano i seguenti fatti: i) che non sia stato effettuato alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e ii) che nessuna delle parti abbia sottoposto al giudice nazionale la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.

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1 GU 2003, L 41, pag. 26.

1 Sentenza del 30 settembre 2003 (EU:C:2003:513).