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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2003 nelle cause riunite T-124/01 e T-320/01, Pietro Del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee 1

(Dipendenti ( Coefficiente correttore ( Pensione ( Nozione di residenza ( Onere della prova ( Regno Unito)

    Lingua processuale: il francese

Nelle cause riunite T-124/01 e T-320/01, Pietro Del Vaglio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Londra, rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni 5 aprile 2000 e 6 settembre 2001, con cui la Commissione si rifiuta di applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a decorrere dall'8 maggio 1999 e, rispettivamente, 27 settembre 2000, nonché la concessione dei danni e di interessi di mora sul saldo della pensione, il Tribunale (giudice unico: sig.ra V. Tiili); cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale ha pronunciato, il 4 giugno 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Il ricorso T-124/01 è respinto.

2)La decisione della Commissione 6 settembre 2001 è annullata nella parte in cui la Commissione si è rifiutata di applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a decorrere dal 1( gennaio 2001.

3)Il ricorso T-320/01 è respinto per il resto.

4)La Commissione è condannata a versare al ricorrente interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nelle diverse fasi del periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti, all'anno sugli arretrati di pensione dal 1( gennaio 2001 al 31 marzo 2001; tali interessi devono essere calcolati a partire dalle diverse scadenze alle quali ciascun pagamento, in forza del regime pensionistico, avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno del pagamento effettivo.

5)Nel ricorso T-124/01 ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

6)Nel ricorso T-320/01 la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese del ricorrente.

7)Nel ricorso T-320/01 il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 - (GU C 56 del 2.3.02