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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell' Internationaler Hilfsfonds e. V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2001.

    (causa T-321/01)

    Lingua processuale: il francese

Il 15 dicembre 2001, l'Internationaler Hilfsfonds, con sede in Rosbach (Repubblica federale di Germania), rappresentato dall'avv. Hans Kaltenecker, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione europea 16 ottobre 2001, con la quale essa respingeva le domande di cofinanziamento della ricorrente per il 1996 e per il 1997;

-pronunciarsi sul principio del rimborso, da parte della Commissione, delle spese di procedura - incluse quelle risultanti dai procedimenti innanzi al Mediatore che la ricorrente è stata costretta ad avviare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, recante rigetto di tre domande di cofinanziamento che essa aveva presentato in base alla linea di bilancio B7-6000, relativa al cofinanziamento di azioni con organizzazioni non governative per lo sviluppo (ONGS) europee nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo.

In tale decisione, la Commissione espone che nel 1993, all'atto dell'esame delle precedenti domande di cofinanziamento della ricorrente, essa aveva dichiarato l'esclusione di quest'ultima in quanto essa non rispondeva ai criteri applicabili e che, quando i servizi competenti dichiarano l'esclusione di una ONG da un cofinanziamento comunitario, tale decisione porta automaticamente al rigetto degli ulteriori progetti, finché l'ONG non soddisfi i criteri di ammissibilità. La ricorrente ritiene che tale metodo non sia conforme né al diritto comunitario, né ai principi che una buona amministrazione deve rispettare.

La ricorrente sottolinea anche che la Commissione ha costantemente sostenuto, sia nella decisione impugnata sia nel corso del procedimento che si è svolto innanzi al Mediatore europeo in seguito alle denunce presentate dalla ricorrente, che quest'ultima ha agito in maniera fraudolenta per ottenere mezzi di finanziamento. La ricorrente fa valere che tale giudizio non è fondato e che, di conseguenza, la decisione impugnata non è motivata.

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