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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Roquette Frères S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 dicembre 2001

(Causa T-322/01)

Lingua processuale: il francese

Il 20 dicembre 2001 la Roquette Frères S.A., con sede in Lestrem (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antoine Choffel e Olivier Prost, avocats, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare l'art. 1 della decisione controversa in quanto considera che la durata dell'infrazione commessa dalla Roquette si sia estesa dal febbraio 1987 al giugno 1995;

--annullare l'art. 3 della decisione controversa in quanto infligge alla società Roquette un'ammenda di importo pari a 10,8 milioni di euro;

--esercitare il suo potere giurisdizionale di merito al fine di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla società Roquette;

--condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 2 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha inflitto alla società ricorrente un'ammenda di 10,8 milioni di euro per aver preso parte, insieme ad altri produttori di gluconato di sodio, ad un accordo e/o ad una pratica concordata estesi all'intero Spazio economico europeo, nell'ambito dei quali i produttori si sono ripartiti quote di vendita, hanno fissato il prezzo del prodotto in questione ed hanno raggiunto un'intesa circa l'attribuzione dei contratti stipulati con la clientela.

Con il presente ricorso la ricorrente contesta unicamente il livello dell'ammenda inflittale. A sostegno delle proprie pretese, essa fa valere:

--la violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17 e dei principi di uguaglianza e proporzionalità, in quanto la Commissione non avrebbe valutato correttamente la gravità dell'infrazione né la sua durata. In pratica, la convenuta avrebbe incluso nel volume d'affari preso in considerazione per calcolare l'importo di base dell'ammenda il volume di vendite di un altro prodotto (le "acque madri"), che non sono mai state oggetto dell'infrazione. Inoltre, la Commissione avrebbe esteso la durata dell'infrazione al mese di giugno 1995, quando la società leader dell'intesa avrebbe affermato di fronte alla stessa Commissione che la Roquette aveva deciso di non fornire più dati statistici a partire dal 1994, e allorché numerosi elementi emersi durante le inchieste della Commissione e nell'ambito della cooperazione di diverse imprese proverebbero che la Roquette aveva abbandonato l'intesa nel 1994;

--l'errata applicazione da parte della Commissione degli orientamenti da essa definiti per il calcolo delle ammende, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, nonché l'errata applicazione della sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese. Al riguardo si afferma che la convenuta:

-- ha valutato i presunti effetti dell'intesa senza tener conto del fatto che le informazioni e le prove fornite dalla ricorrente dimostrerebbero le limitate ripercussioni dell'intesa sul mercato del prodotto considerato;

--ha valutato il ruolo della Roquette all'interno dell'intesa senza tenere conto dell'azione esercitata da questa società nel frenare l'attuazione dell'intesa medesima;

--ha minimizzato il carattere decisivo delle informazioni fornite dalla Roquette ai fini di comprovare l'esistenza dell'intesa e svelarne il funzionamento;

--la violazione del principio non bis in idem, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che alla Roquette è già stata inflitta un'ammenda di $ 2.500.000 dalle autorità americane a causa di un'infrazione avente oggetto identico a quello che ha motivato la decisione controversa.

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