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Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 - Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals / Commissione

(Causa T-83/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Denki Kagaku Kogyo K.K. (Tokyo, Giappone) e Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: G. Van Gerven, T. Franchoo e D. Fessenko, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007)5910 def. (caso COMP/F/38.629 - Gomma cloroprene);

in via alternativa, ridurre in maniera sostanziale l'ammenda imposta alle ricorrenti ai sensi dell'art. 2 di tale decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007)5910 def. (caso COMP/F/38.629 - Gomma cloroprene) relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. art. 53 SEE nella parte in cui la Commissione ha stabilito che le ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e ha imposto loro un'ammenda richiedendo di porre immediatamente fine alla asserita violazione.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti hanno dedotto sei motivi:

In base al primo e secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'affermare che esse hanno preso parte ad una violazione dell'art. 81 CE, in quanto non è stato provato che le ricorrenti condividessero lo stesso obiettivo comune con gli altri produttori di cloroprene al fine di stabilire un'intesa, né che avessero preso parte ad una pratica concordata.

In secondo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato i loro diritti di difesa, l'art. 253 CE nonché il principio di buona amministrazione per non aver consentito l'accesso alle dichiarazioni fatte dalla Bayer durante l'udienza a parte chiuse.

In base al terzo, quarto, quinto e sesto motivo, le ricorrenti chiedono alla Corte di ridurre in maniera significativa l'ammenda imposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata.

Più in particolare, con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività calcolando l'ammenda sulla base degli Orientamenti del 2006 invece di applicare gli Orientamenti del 1998.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione relativamente al calcolo del valore delle vendite nel determinare l'importo di base dell'ammenda. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità punendole due volte.

Con il quinto motivo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione in relazione alla durata dell'intesa.

Infine, con il sesto motivo, si sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e violato l'art. 253 CE nonché i principi di proporzionalità e di parità di trattamento per non aver ridotto l'ammenda imposta alle ricorrenti applicando le circostanze attenuanti.

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