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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 marzo 2023 – Autorità di regolazione dei trasporti / Lufthansa Linee Aeree Germaniche e a.

(Causa C-204/23, Lufthansa Linee Aeree Germaniche e a.)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Autorità di regolazione dei trasporti

Appellate: Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines AG, Brussels Airlines SA/NV, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo AG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12/CE1 – norma relativa al settore aeroportuale – debba interpretarsi nel senso che il finanziamento dell’Autorità debba avvenire solo attraverso l’imposizione di diritti aeroportuali o non possa avvenire anche attraverso altre forme di finanziamento come l’imposizione di un contributo (il Collegio ritiene che sia una mera facoltà dello Stato membro la riscossione delle somme destinate a finanziare l’Autorità mediante diritti aeroportuali);

Se i diritti o il contributo che possono essere imposti per il finanziamento della autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debbono essere relativi solo a prestazioni e costi specifici – comunque non indicati nella direttiva – o se non sia sufficiente la loro correlazione ai costi di funzionamento della Autorità quali risultanti dai bilanci trasmessi e controllati da autorità di Governo;

Se l’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debba interpretarsi nel senso che i diritti possano essere imposti solo a carico dei soggetti residenti o costituiti secondo la legge dello Stato che ha istituito la Autorità; e se ciò possa valere anche nel caso di contributi imposti per il funzionamento della Autorità.

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1     Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU 2009, L 70, pag. 11).