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Impugnazione proposta il 20 settembre 2013 da AN avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, causa F-111/10, AN/Commissione

(causa T-512/13P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : AN (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti : É. Boigelot e R. Murru, avocats)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, causa F-111/10, AN/Commissione europea;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su di una violazione dell’obbligo di motivazione nel corso dell’esame effettuato dal TFP del motivo dedotto in prima istanza relativo all’irregolarità dell’indagine svolta sulla ricorrente, poiché la motivazione esposta dal TFP ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata è errata o, quantomeno, insufficiente e lacunosa.

Secondo motivo, vertente sullo snaturamento da parte del TFP di fatti ed elementi di prova, tanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente beneficiava della tutela prevista dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, quanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente non ha fornito il minimo indizio della circostanza che l’indagine amministrativa condotta nei suoi confronti sarebbe stata avviata quale rappresaglia (relativamente ai punti 87, 88 e 94 della sentenza impugnata).