Language of document : ECLI:EU:T:2014:1073

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 dicembre 2014

Causa T‑512/13 P

AN

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto – Omessa pronuncia – Snaturamento degli elementi di fatto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, AN/Commissione (F‑111/10, Racc. FP, EU:F:2013:114).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione), AN/Commissione (F‑111/10, Racc. FP, EU:F:2013:114) è annullata in quanto esso ha omesso di pronunciarsi sul motivo attinente all’irregolarità dell’indagine registrata come CMS 07/041. L’impugnazione è respinta per il resto. Il ricorso proposto da AN dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑111/10 è respinto. AN sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente grado di giudizio. La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente grado di giudizio.

Massime

Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Comunicazione di fatti che possano far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una grave mancanza – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis, § 3)

L’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevede che il funzionario che, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, ha comunicato un’informazione relativa a fatti che possano far presumere una possibile attività illecita o una condotta che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione non può essere penalizzato dall’istituzione qualora abbia agito ragionevolmente e onestamente. Al riguardo, irregolarità intervenute nel corso di un procedimento amministrativo possono causare un danno, ai sensi di detto articolo, benché il predetto procedimento sia archiviato senza seguito e non si concluda, quindi, con un atto lesivo. Infatti, indipendentemente dall’esito del procedimento amministrativo, non si può escludere a priori che le circostanze concrete di siffatta indagine, in particolare comportamenti eccessivi, fuori luogo o vessatori, subiti dal funzionario nei cui confronti il procedimento è stato avviato, possano di per sé causare un pregiudizio al funzionario interessato. L’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto mira, dunque, non solo a proteggere colui che segnala il pericolo dall’avvio di un’indagine infondata, ma anche a tutelarlo da ogni danno, materiale o morale, subito nel corso di un’indagine, anche quando l’avvio della predetta indagine sia fondato. La circostanza che all’origine di un procedimento amministrativo non vi sia una domanda di assistenza di un funzionario non può rimettere in discussione tale constatazione.

Ciononostante, non necessariamente qualsiasi irregolarità intervenuta nel corso di un’indagine amministrativa può causare un danno, ai sensi di detto articolo. Infatti, siffatta valutazione, che richiede fatti di una certa gravità, dipende dalle circostanze specifiche di ogni causa.

(v. punti 30, 33, 34 e 64)