Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 marzo 2015 –
Braun Melsungen / UAMI (SafeSet)
(causa T‑513/13)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SafeSet – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Motivazione logica (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 11, 12)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 29‑31)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo SafeSet [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 37‑40)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punti 44‑46)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 27 giugno 2013 (procedimento R 1598/2012‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SafeSet come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La B. Braun Melsungen AG è condannata alle spese. |