Language of document : ECLI:EU:T:2015:1004

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

17 dicembre 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Costruzione navale – Disposizioni fiscali applicabili a taluni accordi posti in essere per il finanziamento e l’acquisto di navi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero parziale – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Vantaggio – Selettività – Incidenza sugli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite T‑515/13 e T‑719/13,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da N. Díaz Abad, successivamente da M. Sampol Pucurull, abogados del Estado,

ricorrente nella causa T‑515/13,

Lico Leasing, SA, con sede a Madrid (Spagna),

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA, con sede a Madrid,

rappresentate da M. Merola e A. Sánchez, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑719/13,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria» (GU 2014, L 114, pag. 1), noto anche come «regime spagnolo di tax lease»,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito delle udienze del 9 e 10 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

I –  Procedimento amministrativo

1        La Commissione europea ha ricevuto, a partire dal maggio 2006, varie denunce contro il cosiddetto «regime spagnolo di tax lease». In particolare, due federazioni nazionali di cantieri navali e un singolo cantiere navale hanno denunciato che tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di acquistare navi costruite presso cantieri navali spagnoli beneficiando di prezzi ridotti dal 20% al 30% (in prosieguo: lo «sconto»), causando la perdita di contratti di costruzione navale da parte dei loro membri. Il 13 luglio 2010, le associazioni di costruttori navali di sette paesi europei hanno firmato una petizione contro il regime spagnolo di tax lease. Almeno una compagnia di trasporto marittimo ha sostenuto dette denunce.

2        A seguito di numerose richieste di informazioni inviate dalla Commissione alle autorità spagnole e di due riunioni tenutesi tra tali parti, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE con la decisione C (2011) 4494 definitivo, del 29 giugno 2011 (GU C 276, pag. 5; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»).

II –  Decisione impugnata

3        Il 17 luglio 2013, la Commissione ha adottato la decisione 2014/200/UE relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata») noto come «regime spagnolo di tax lease». Con tale decisione, la Commissione ha ritenuto che alcune misure fiscali facenti parte del regime spagnolo di tax lease «costitui[va]no aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cui il Regno di Spagna ha illegalmente dato esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (articolo 1 della decisione impugnata). Tali misure sono state considerate parzialmente incompatibili con il mercato interno (articolo 2 della decisione impugnata). Il recupero è stato ordinato, a determinate condizioni, solamente presso gli investitori che hanno beneficiato dei vantaggi in questione, senza la possibilità per i beneficiari di trasferire l’onere del recupero ad altre persone (articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata).

A –  Descrizione del regime spagnolo di tax lease

4        Al considerando 8 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il regime spagnolo di tax lease era utilizzato nelle transazioni che comportavano la costruzione di navi da parte di cantieri navali (venditori) e il loro acquisto da parte di compagnie di trasporto marittimo (acquirenti) e il finanziamento di tali transazioni mediante una struttura giuridica e finanziaria ad hoc.

5        La Commissione ha precisato che «[i]l regime spagnolo di tax lease si fonda[va] su una struttura giuridica e finanziaria ad hoc organizzata da una banca e interposta tra la compagnia di trasporto marittimo e il cantiere navale (…), una rete complessa di contratti tra le varie parti e l’applicazione di numerose misure fiscali spagnole» (considerando 9 della decisione impugnata).

6        La Commissione ha inoltre osservato che «[g]li acquirenti [erano] compagnie di trasporto marittimo di tutta Europa e di altri paesi» e che, «[in] tutte le transazioni tranne una (un contratto di EUR 6 148 969) erano coinvolti cantieri navali spagnoli» (considerando 10 della decisione impugnata).

1.     Struttura giuridica e finanziaria del regime spagnolo di tax lease

7        Dai punti 9 e 10 della decisione di avvio del procedimento, a cui fa rinvio, in sostanza, il considerando 14 della decisione impugnata, emerge che il regime spagnolo di tax lease è costituito, per ogni ordine di costruzione di nave, da più attori, vale a dire una compagnia di trasporto marittimo, un cantiere navale, una banca, una società di locazione finanziaria (leasing), un gruppo d’interesse economico (GIE) formato dalla banca e dagli investitori che acquistano partecipazioni nel GIE.

8        Al considerando 12 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

«La struttura del regime spagnolo di tax lease è costituita da un sistema di pianificazione fiscale organizzato in genere da una banca al fine di creare vantaggi fiscali per gli investitori in un GIE trasparente sotto il profilo fiscale e di trasferire parte dei vantaggi fiscali alla compagnia di trasporto marittimo sotto forma di riduzione del prezzo della nave. La quota restante dei vantaggi è conservata dagli investitori nel GIE come remunerazione per il loro investimento. Oltre al GIE, un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease coinvolge anche altri intermediari, come una banca e una società di leasing (v. grafico di seguito riportato)».

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9        Nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, gli attori indicati al precedente punto 7 concludono vari contratti che saranno spiegati in prosieguo. Tra le parti coinvolte viene concluso anche un accordo quadro che specifica l’organizzazione e il funzionamento del regime spagnolo di tax lease [punto 9, lettera h), della decisione di avvio del procedimento].

a)     Contratto di costruzione navale originario

10      La compagnia di trasporto marittimo che intende acquistare una nave approfittando dello sconto si mette d’accordo con un cantiere navale sulla nave da costruire e un prezzo d’acquisto che include lo sconto (in prosieguo: il «prezzo netto»). Il contratto di costruzione navale originario prevede il pagamento al cantiere navale del prezzo netto mediante versamenti periodici. Il cantiere navale chiede a una banca di organizzare la struttura e gli accordi del regime spagnolo di tax lease [punto 9, lettera a), della decisione di avvio del procedimento].

b)     Modifica del contratto di costruzione navale (novazione)

11      La banca fa intervenire una società di leasing che si sostituisce, mediante un contratto di novazione, alla compagnia di trasporto marittimo e conclude con il cantiere navale un nuovo contratto di acquisto della nave per un prezzo che non include lo sconto (in prosieguo: il «prezzo lordo»). Una novazione consente di sostituire un’obbligazione con un’altra o una parte di un contratto con un’altra. Il nuovo contratto prevede il pagamento al cantiere navale di un versamento periodico supplementare rispetto ai versamenti previsti nel contratto di costruzione navale originario, che corrisponde allo sconto (differenza tra il prezzo lordo e il prezzo netto) [punto 9, lettera c), della decisione di avvio del procedimento].

c)     Costituzione di un GIE da parte della banca e chiamata degli investitori

12      Dal punto 9, lettera b), della decisione di avvio del procedimento risulta che la banca «crea un [GIE] e vende azioni a degli investitori», che «[n]ormalemente, tali investitori sono importanti contribuenti spagnoli che investono nel GIE per ottenere una riduzione della loro base imponibile» e che, «[i]n generale, non esercitano un’attività marittima». La Commissione precisa, al considerando 28 della decisione impugnata, che, «poiché i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sono considerati uno strumento d’investimento dai loro membri, anziché un mezzo per svolgere congiuntamente un’attività, la presente decisione si riferisce ad essi come investitori».

d)     Contratto di leasing

13      La società di leasing indicata al precedente punto 11 concede in locazione la nave al GIE con opzione di acquisto (opzione call) per tre o quattro anni sulla base del prezzo lordo. Il GIE s’impegna previamente ad esercitare l’opzione di acquisto della nave al termine di tale periodo. Il contratto prevede il versamento di canoni molto elevati alla società di leasing, causando ingenti perdite a livello dei GIE. Il prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto, invece, è piuttosto basso [punto 9, lettera d), della decisione di avvio del procedimento]. In pratica, il GIE prende in locazione la nave nell’ambito del contratto di leasing a decorrere dalla data di inizio della sua costruzione (punto 10 della decisione di avvio del procedimento).

e)     Contratto di locazione a scafo nudo con opzione di acquisto

14      Dal punto 9, lettera e), della decisione di avvio del procedimento risulta che il GIE, a sua volta, concede in locazione la nave «per un breve periodo» alla compagnia di trasporto marittimo nell’ambito di un contratto di locazione a scafo nudo. Un contratto di locazione a scafo nudo è un accordo per la locazione di una nave che non include né l’equipaggio né il rifornimento, che sono a carico del noleggiatore. La compagnia di trasporto marittimo s’impegna previamente ad acquistare la nave dal GIE al termine del periodo previsto, sulla base del prezzo netto. Diversamente dal contratto di leasing descritto al precedente punto 13, il prezzo dei canoni previsti dal contratto di locazione a scafo nudo è inferiore, mentre il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto è elevato. In pratica, il contratto di locazione a scafo nudo viene concluso dopo il completamento della costruzione della nave. La data prevista per esercitare l’opzione di acquisto è fissata in «qualche settimana» dopo quella di acquisto della nave da parte del GIE presso la società di leasing, di cui al precedente punto 13 (punto 10 della decisione di avvio del procedimento).

15      Dalla struttura giuridica e finanziaria del regime spagnolo di tax lease, quale descritta nella decisione di avvio del procedimento e nella decisione impugnata, risulta che la banca interpone, nell’ambito della vendita di una nave da parte di un cantiere navale a una compagnia di trasporto marittimo, due intermediari, vale a dire una società di leasing e un GIE. Quest’ultimo s’impegna, nell’ambito di un contratto di leasing, ad acquistare la nave a un prezzo lordo, che viene trasferito al cantiere navale dalla società di leasing. Quando invece il GIE rivende la nave alla compagnia di trasporto marittimo, nell’ambito di un contratto di locazione a scafo nudo con opzione call, percepisce soltanto il prezzo netto, che non include lo sconto concesso all’inizio alla compagnia di trasporto marittimo.

2.     Struttura fiscale del regime spagnolo di tax lease

16      Secondo la Commissione, «[l]o scopo del regime spagnolo di tax lease (...) è in primo luogo definire talune misure fiscali che offrano determinati vantaggi al GIE e agli investitori che vi partecipano, i quali trasmettono quindi una parte dei vantaggi alla compagnia di trasporto marittimo che acquista una nuova nave» (considerando 15 della decisione impugnata).

17      Dai considerando da 15 a 20 della decisione impugnata e dai punti da 12 a 19 della decisione di avvio del procedimento, a cui rinvia, in sostanza, il considerando 18 della decisione impugnata, risulta che «[i]l GIE usufruisce dei vantaggi fiscali in due fasi» (considerando 16 della decisione impugnata).

18      Infatti, «[n]ella prima fase, si applica l’ammortamento anticipato [misura 2, esaminata in prosieguo sub punto 25] e accelerato [misura 1, esaminata in prosieguo sub punto 24] della nave locata nell’ambito del regime “normale” d’imposta sulle società, con la conseguenza di considerevoli perdite fiscali per il GIE[; t]enuto conto dell’obbligo di trasparenza fiscale del GIE [misura 3, esaminata in prosieguo sub punto 27], le perdite fiscali sono deducibili dai redditi degli investitori in misura proporzionale alla rispettiva quota nel GIE» (considerando 16 della decisione impugnata).

19      Al considerando 17 della decisione impugnata, la Commissione precisa che, «[i]n circostanze normali, i risparmi fiscali ottenuti con l’ammortamento anticipato e accelerato del costo della nave dovrebbero essere compensati successivamente dal pagamento di maggiori imposte quando la nave è stata completamente ammortizzata e non sono più deducibili costi di ammortamento o quando la nave viene venduta e dalla vendita si ricava una plusvalenza». Tuttavia, una siffatta compensazione non è mai avvenuta nell’ambito del regime spagnolo di tax lease.

20      Difatti, «[n]ella seconda fase, i risparmi fiscali derivanti dal trasferimento delle perdite iniziali agli investitori sono salvaguardati in seguito al passaggio del GIE dal regime d’imposta sul reddito al regime d’imposta sul tonnellaggio [che consente] l’esenzione totale delle plusvalenze derivanti dalla vendita della nave (…) alla compagnia di trasporto marittimo [misure 4 e 5, esaminate in prosieguo sub punti da 27 a 29]». La vendita avviene dopo che la nave è stata ammortizzata dal GIE e poco tempo dopo il trasferimento al regime speciale d’imposta sul tonnellaggio (considerando 18 della decisione impugnata).

21      Secondo la Commissione, «l’effetto combinato delle misure fiscali utilizzate nel regime spagnolo di tax lease consente al GIE e ai suoi investitori di conseguire una plusvalenza pari a circa il 30% del prezzo lordo iniziale della nave[; u]na parte della plusvalenza – inizialmente ottenuta dal GIE/dai suoi investitori – è conservata dagli investitori (10-15%) e una parte viene trasferita alla compagnia di trasporto marittimo (85-90%), che alla fine diventa il proprietario della nave, con una riduzione compresa tra il 20% e il 30% del prezzo lordo iniziale della nave» (considerando 19 della decisione impugnata).

22      Dal considerando 20 della decisione impugnata si evince che «le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease combinano varie misure fiscali distinte, seppure intercorrelate, allo scopo di creare un vantaggio fiscale». Tali misure sono previste in numerose disposizioni del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto legislativo n. 4/2004, che approva la versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: la «TRLIS») e del Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto 1777/2004, che approva il regolamento relativo all’imposta sulle società), del 30 luglio 2004 (BOE n. 189, del 6 agosto 2004, pag. 37072; in prosieguo: il «RIS»).

23      Si tratta delle cinque misure seguenti, descritte ai considerando da 21 a 42 della decisione impugnata.

a)     Misura 1: ammortamento accelerato di beni locati (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS)

24      L’articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS consente l’ammortamento accelerato di un bene locato, considerando deducibili i pagamenti effettuati in virtù di un contratto di leasing relativo a tale bene (considerando da 21 a 23 della decisione impugnata).

b)     Misura 2: applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati (articolo 48, paragrafo 4, e articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS e articolo 49 del RIS)

25      In base all’articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS, l’ammortamento accelerato di un bene locato inizia alla data in cui il bene diventa operativo, ossia non prima della consegna del bene e dell’inizio del suo uso da parte del locatario. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può, su richiesta formale del locatario, determinare una data d’inizio anticipata per l’ammortamento. L’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS impone due condizioni generali per l’ammortamento anticipato. Le condizioni specifiche applicabili ai GIE sono contenute nell’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS. Il procedimento di autorizzazione previsto dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS è specificato dall’articolo 49 del RIS (considerando da 24 a 26 della decisione impugnata).

c)     Misura 3: i GIE

26      La Commissione osserva, al considerando 27 della decisione impugnata, che «[i] GIE spagnoli hanno una personalità giuridica distinta da quella dei loro membri» e che «[n]e consegue che i GIE possono presentare una domanda per la misura di ammortamento anticipato e per il regime alternativo d’imposta sul tonnellaggio previsti dagli articoli da 124 a 128 della TRLIS (…), se soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge spagnola, anche se nessuno dei loro membri è una compagnia di trasporto marittimo». La Commissione precisa, al considerando 28 della decisione impugnata, che «[t]uttavia, da un punto di vista fiscale, i GIE sono trasparenti riguardo ai loro azionisti residenti in Spagna e che, «[i]n altre parole, a fini fiscali, i profitti (o le perdite) dei GIE sono attribuiti direttamente ai loro membri residenti in Spagna in misura proporzionale». Al considerando 29 della decisione impugnata, la Commissione aggiunge che «[l]a trasparenza fiscale dei GIE significa che le perdite sostanziali subite da un GIE in seguito a un ammortamento anticipato e accelerato possono essere trasferite direttamente agli investitori, che possono compensarle con i propri profitti e ridurre l’imposta dovuta».

d)     Misura 4: regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS)

27      La Commissione ricorda, ai considerando 30 e 31 della decisione impugnata, che il regime d’imposta sul tonnellaggio, previsto agli articoli da 124 a 128 della TRLIS, è stato autorizzato nel 2002 come aiuto di Stato compatibile sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 5 luglio 1997 (GU C 205, pag. 5), modificati il 17 gennaio 2004 (GU C 13, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti per i trasporti marittimi») [decisione della Commissione C (2002) 582 definitivo, del 27 febbraio 2002, relativa all’aiuto di Stato N 736/2001 al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime d’imposta delle società di trasporto marittimo basato sul tonnellaggio (GU 2004, C 38, pag. 4)].

28      Dai considerando 30, 37 e 38 della decisione impugnata emerge che, in base al regime d’imposta sul tonnellaggio, la base imponibile delle imprese iscritte in uno dei registri delle compagnie di trasporto marittimo che abbiano ottenuto un’autorizzazione dell’amministrazione fiscale a tal fine non è calcolata tenendo conto di ricavi e spese, bensì del tonnellaggio. Ne consegue che non sono soggette a imposizione le entrate derivanti dalla vendita di una nave precedentemente acquistata a nuovo da un’impresa che usufruiva già del regime d’imposta sul tonnellaggio. Tuttavia, esiste un’eccezione a tale regola. Infatti, in base ad una procedura specifica prevista dall’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, le plusvalenze ottenute dalla vendita o di una nave già acquistata al momento del passaggio al regime d’imposta sul tonnellaggio, o di una nave «usata» acquistata quando l’impresa usufruisce già del regime speciale, sono tassate al momento della vendita. Pertanto, «nelle normali condizioni di applicazione del regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio, approvato dalla Commissione, le possibili plusvalenze sono tassate all’ingresso in tale regime e si presume che la tassazione delle plusvalenze, anche se ritardata, avvenga successivamente quando la nave viene venduta o dismessa» (considerando 39 della decisione impugnata).

e)     Misura 5: articolo 50, paragrafo 3, del RIS

29      La Commissione osserva, al considerando 41 della decisione impugnata, che, «in deroga alla disposizione di cui all’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS [v. precedente punto 28], l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS stabilisce che quando le navi sono acquistate mediante un’opzione call nell’ambito di un contratto di locazione precedentemente approvato dalle autorità fiscali, si ritiene che le navi siano nuove e non usate» ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, senza prendere in considerazione se siano già state ammortizzate. Pertanto, le eventuali plusvalenze nell’ambito di siffatta vendita non sono tassate secondo la procedura specifica prevista dall’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS.

30      In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, «tale deroga è stata applicata soltanto a contratti di locazione specifici approvati dalle autorità fiscali nel contesto delle domande di ammortamento anticipato ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS [misura 2, v. precedente punto 25], ossia in relazione alle navi (…) di nuova costruzione locate acquistate mediante operazioni rientranti nel regime spagnolo di tax lease e, con una sola eccezione, da cantieri navali spagnoli» (considerando 41 della decisione impugnata).

31      Pertanto, secondo la Commissione, «[n]el caso delle operazioni autorizzate nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, (...) i GIE possono (...) aderire al regime d’imposta sul tonnellaggio senza compensare l’imposta occulta cui sono soggetti derivante dall’ammortamento anticipato e accelerato all’ingresso nel regime d’imposta sul tonnellaggio o successivamente quando la nave viene venduta o dismessa» (considerando 40 della decisione impugnata).

32      Dalla struttura fiscale del regime spagnolo di tax lease, quale descritta ai considerando da 15 a 42 della decisione impugnata, risulta dunque che le misure 1 e 2 consentono anzitutto l’ammortamento accelerato e anticipato della nave dall’inizio della sua costruzione, generando perdite a livello dei GIE. Grazie alla trasparenza fiscale dei GIE (misura 3), tali perdite sono imputate fiscalmente agli investitori, che possono in tal modo ridurre la loro base imponibile relativa alle proprie attività. Le misure 4 e 5 evitano che le plusvalenze ottenute dalla vendita della nave dal GIE alla compagnia di trasporto marittimo siano soggette al pagamento dell’imposta, cosicché gli investitori possono mantenere il beneficio delle perdite fiscali. Ciononostante, come indicato al precedente punto 15, siffatta vendita avviene sulla base del prezzo netto (che include lo sconto accordato alla compagnia di trasporto marittimo), e non del prezzo lordo (trasferito al cantiere navale).

B –  Valutazione della Commissione

1.     Valutazione del regime spagnolo di tax lease nel complesso/valutazione delle singole misure

33      La Commissione ha definito, ai considerando da 113 a 122 della decisione impugnata (punto 5.2), la portata della sua valutazione del regime spagnolo di tax lease.

34      Secondo la Commissione, «[i]l fatto che il regime spagnolo di tax lease sia composto da varie misure non tutte sancite dalla normativa spagnola in materia fiscale non è sufficiente per evitare che la [stessa] lo descriva e lo valuti come un sistema[; essa] ritiene infatti che le varie misure fiscali utilizzate nelle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease fossero collegate tra loro di diritto o di fatto» (considerando 116 della decisione impugnata). Per tali motivi, «[essa] ritiene necessario descrivere il regime spagnolo di tax lease come un sistema di misure fiscali collegate tra loro e valutarne gli effetti nel loro contesto reciproco, tenendo conto in particolare delle relazioni di fatto introdotte o approvate dallo Stato» (considerando 119 della decisione impugnata).

35      La Commissione ha precisato che, «[i]n ogni caso, [essa] non si avvale[va] esclusivamente di un approccio globale» e che, «[p]arallelamente ad esso, (…) [aveva] anche analizzato le singole misure che [costituivano] il regime spagnolo di tax lease». La Commissione ha ritenuto che «i due approcci [fossero] complementari e conduc[essero] a conclusioni coerenti». Essa ha affermato che «[l]a valutazione individuale [era] necessaria per determinare quale parte dei vantaggi economici creati dal regime spagnolo di tax lease deriv[asse] dalle misure generali e quale dalle misure selettive» e che «[l]a valutazione individuale consent[iva] alla [stessa] di determinare, se necessario, quale parte dell’aiuto [fosse] compatibile con il mercato interno e quale parte [dovesse essere recuperata» (considerando 120 della decisione impugnata).

36      La Commissione ha altresì osservato che «[g]li operatori economici [avevano] la facoltà di strutturare le proprie operazioni di finanziamento di beni come riten[evano opportuno e di utilizzare a tale scopo le misure fiscali generali ritenute più adeguate». Tuttavia, secondo la Commissione, «poiché dette operazioni comporta[va]no l’applicazione di misure fiscali selettive, che sono soggette al controllo in materia di aiuti di Stato, le imprese in esse coinvolte [erano] possibili beneficiari di aiuti di Stato[; d]a un lato, il fatto che vari settori o varie categorie d’imprese siano individuati come possibili beneficiari non dimostra[va] che il regime spagnolo di tax lease [fosse] una misura generale[; d]all’altro lato, il fatto che il regime sia utilizzato per finanziare l’acquisizione, il noleggio a scafo nudo e la rivendita di navi d’alto mare [poteva] essere considerato una chiara indicazione della selettività della misura da un punto di vista settoriale» (considerando 122 della decisione impugnata).

2.     Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

a)     Imprese ai sensi dell’articolo 107 TFUE

37      Al considerando 126 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che tutte le parti coinvolte in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease erano imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché le loro attività consistevano nell’offrire beni e servizi in un mercato. I GIE, in particolare, «conced[evano] in locazione e vend[evano] navi». Gli investitori, «offr[ivano] beni e servizi su un’ampia serie di mercati, se non si tratta[va] di persone che non esercita[va]no alcuna attività economica, nel cui caso non [erano] oggetto della [suindicata] decisione».

b)     Esistenza di un vantaggio selettivo

38      La Commissione ha analizzato, ai considerando da 127 a 163 della decisione impugnata (punto 5.3.2), l’esistenza di un vantaggio selettivo.

39      La Commissione ha ritenuto che la misura 1 (ammortamento accelerato) non conferisse di per sé «un vantaggio selettivo ai GIE nelle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease» (considerando 131 della decisione impugnata). Infatti, il vantaggio conferito da tale misura si applicherebbe, senza alcuna limitazione, a tutti i beni, anche a quelli costruiti in altri Stati membri, e a tutte le imprese soggette all’imposta sul reddito in Spagna. La Commissione ha osservato che nessun elemento indicava che i beneficiari della misura fossero, di fatto, concentrati in taluni settori o tipi di produzione. Infine, le condizioni d’applicazione della misura sarebbero chiare, oggettive e neutrali e affinché possa essere applicata dall’amministrazione fiscale non sarebbe necessaria un’autorizzazione preventiva (considerando da 128 a 130 della decisione impugnata).

40      Per quanto riguarda la misura 2 (applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato), la Commissione ha rilevato che detta possibilità conferiva un vantaggio economico (considerando 132 della decisione impugnata) e costituiva una deroga alla norma generale subordinata all’autorizzazione discrezionale delle autorità spagnole. Infatti, secondo la Commissione, i criteri di cui all’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS sono vaghi e devono essere interpretati dall’amministrazione fiscale. Inoltre, la Commissione evidenzia che il Regno di Spagna non ha esposto in maniera convincente i motivi per cui fossero necessarie tutte le condizioni imposte dall’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e dall’articolo 49 del RIS per evitare abusi. Il Regno di Spagna non avrebbe neppure dimostrato i motivi per cui fosse necessaria un’autorizzazione preventiva (considerando 133 della decisione impugnata). Non sarebbero peraltro state fornite prove a dimostrazione dell’avvenuta concessione delle autorizzazioni in altre circostanze diverse dal «caso di acquisizioni di navi per le quali era stato effettuato il passaggio dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sul tonnellaggio e il successivo trasferimento di proprietà della nave alla compagnia di trasporto marittimo mediante l’esercizio di un’opzione nel contesto di un contratto di locazione a scafo nudo» (considerando 134 della decisione impugnata). La Commissione ha osservato che le richieste presentate per ottenere il beneficio di tale misura descrivevano in maniera dettagliata tutta l’organizzazione del regime spagnolo di tax lease e fornivano tutti i contratti pertinenti (considerando 135 della decisione impugnata). La Commissione ha altresì affermato che le modalità di applicazione del procedimento di autorizzazione, segnatamente l’articolo 49 del RIS, conferivano considerevoli poteri discrezionali all’amministrazione fiscale. In particolare, l’amministrazione potrebbe richiedere tutte le informazioni supplementari che può ritenere rilevanti ai fini della valutazione (considerando 136 della decisione impugnata). In tali circostanze, la Commissione ha concluso che l’applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato «con[ferisse] un vantaggio selettivo ai GIE che [hanno] partecipa[to] a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e ai relativi investitori» (considerando 139 della decisione impugnata).

41      Quanto alla misura 3 (GIE), la Commissione ha ritenuto che «la condizione di trasparenza fiscale dei GIE sancita dagli articoli 48 e 49 della TRLIS consent[isse] semplicemente a vari operatori di unirsi per finanziare un investimento o di svolgere un’attività economica» e che, «[n]e consegu[iva] che tale misura non conferi[va] un vantaggio selettivo ai GIE o ai loro membri» (considerando 140 della decisione impugnata).

42      In merito alla misura 4 (regime d’imposta sul tonnellaggio), la Commissione ha osservato che essa consentiva «il differimento (…) della regolarizzazione delle imposte occulte», il che conferiva «un ulteriore vantaggio economico selettivo alle società che passa[va]no al regime d’imposta sul tonnellaggio rispetto a quelle che resta[va]no nel regime fiscale generale» (considerando 143 della decisione impugnata). Il regime d’imposta sul tonnellaggio approvato dalla Commissione (v. precedente punto 27), non si estendeva al trattamento fiscale dei ricavi ottenuti dalla locazione a scafo nudo e dalla rivendita delle navi, ma unicamente ai ricavi conseguiti con attività di trasporto marittimo. L’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio ai ricavi ottenuti dalla locazione a scafo nudo costituirebbe pertanto un nuovo aiuto e non un aiuto esistente che sarebbe stato approvato preventivamente dalla Commissione (considerando 144 della decisione impugnata, che rinvia al punto 5.4 della decisione impugnata).

43      Con riferimento alla misura 5 (articolo 50, paragrafo 3, del RIS), la Commissione ha rilevato che «[i]l vantaggio economico conferito dalla [disposizione in questione] [era] selettivo in quanto non [era] disponibile per tutti i beni; non [era] disponibile neppure per tutte le navi soggette al regime d’imposta sul tonnellaggio e all’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS[; i]n effetti, tale vantaggio [era] disponibile solo a condizione che la nave [fosse] acquisita mediante un contratto di locazione finanziaria autorizzato in precedenza dall’amministrazione fiscale [ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (misura 2)]». Orbene, «le autorizzazioni [erano] state concesse nel contesto dei sostanziali poteri discrezionali esercitati dall’amministrazione fiscale e solo in relazione a navi d’alto mare di nuova costruzione» (considerando 146 della decisione impugnata). Secondo la Commissione «la concessione di tale ulteriore vantaggio selettivo, sia esso in riferimento al regime fiscale generale o alla normale applicazione del regime alternativo d’imposta sul tonnellaggio e dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS autorizzato dalla Commissione, non po[trebbe] essere giustificata dal carattere e dalla generalità del regime spagnolo di tax lease» (considerando 148 della decisione impugnata). La Commissione ha concluso che la misura 5 «conferi[va un vantaggio selettivo alle imprese che acquista[va]no navi mediante contratti di locazione finanziaria precedentemente autorizzati dall’amministrazione fiscale e, in particolare, ai GIE o ai relativi investitori che partecipa[va]no a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease» (considerando 154 della decisione impugnata).

44      In merito al regime spagnolo di tax lease nel complesso e all’identificazione dei beneficiari, la Commissione ha anzitutto stabilito, al considerando 155 della decisione impugnata, che «[l]’importo del vantaggio economico derivante dal regime spagnolo di tax lease nel complesso corrisponde[va] al vantaggio che il GIE non avrebbe ottenuto nella stessa operazione finanziaria con la sola applicazione di misure generali». La Commissione ha precisato che, «[i]n pratica, il vantaggio corrisponde[va] alla somma dei vantaggi ottenuti dal GIE applicando le misure selettive summenzionate, ossia: l’interesse risparmiato sugli importi delle imposte il cui pagamento [era] stato differito in virtù dell’ammortamento anticipato (articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS), l’importo dell’imposta evitata o dell’interesse risparmiato sulle imposte il cui pagamento [era] stato differito in virtù del regime d’imposta sul tonnellaggio (articolo 128 della TRLIS), tenuto conto che il GIE non era ammissibile a detto regime, [e] l’importo dell’imposta evitata sulla plusvalenza ottenuta sulla vendita della nave in virtù dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS».

45      Al considerando 156 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Considerando il regime spagnolo di tax lease nel complesso, il vantaggio è selettivo in quanto era soggetto ai poteri discrezionali conferiti all’amministrazione fiscale dalla procedura d’autorizzazione preventiva obbligatoria e dalla formulazione imprecisa delle condizioni applicabili all’ammortamento anticipato. Poiché altre misure applicabili unicamente alle attività di trasporto marittimo ammissibili in base agli orientamenti per i trasporti marittimi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 3, della TRLIS, dipendono da tale autorizzazione preventiva, il regime spagnolo di tax lease nel complesso è selettivo. Ne consegue che l’amministrazione fiscale autorizzerebbe le operazioni nell’ambito del regime in questione soltanto per finanziare navi d’alto mare (selettività settoriale). Come confermato dai dati statistici forniti dal [Regno di] Spagna, tutte le 273 operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease organizzate fino al giugno 2010 riguardano navi d’alto mare».

46      Al considerando 157 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che, «[a] questo proposito, il fatto che tutte le compagnie di trasporto marittimo, comprese le compagnie stabilite in altri Stati membri, abbiano potenzialmente accesso alle operazioni di finanziamento nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non modifica[va] la conclusione secondo cui il regime favorisce talune attività, ossia l’acquisizione di navi d’alto mare mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente».

47      Sebbene la Commissione abbia osservato che «tutte le navi ammesse al regime spagnolo di tax lease tranne una erano state costruite in cantieri navali spagnoli», non ha ritenuto che fosse conferito a questi ultimi un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Al riguardo, la Commissione ha rilevato la mancanza «di elementi da cui risult[asse] che le richieste relative all’acquisizione di navi non spagnole siano state respinte» e il fatto che «con una comunicazione vincolante in risposta a una domanda di un potenziale investitore, del 1° dicembre 2008, l’amministrazione fiscale spagnola ha espressamente confermato che il regime spagnolo di tax lease si applica[va] alle navi costruite in altri Stati membri dell’Unione europea» (considerando 159 e 160 della decisione impugnata).

48      La Commissione ha ritenuto che «il vantaggio [fosse] a favore del GIE e, per effetto della trasparenza, dei relativi investitori[; i]n effetti, il GIE [era] il soggetto giuridico che applica[va] tutte le misure fiscali e, se del caso, presenta[va] richieste di autorizzazione all’amministrazione fiscale[; p]er esempio, [era] indiscutibile che [fossero] state presentate richieste d’applicazione dell’ammortamento anticipato o dell’imposta sul tonnellaggio per conto del GIE[; d]a un punto di vista fiscale, il GIE [era] un soggetto trasparente e i suoi ricavi imponibili o le spese deducibili [erano] automaticamente trasferiti agli investitori» (considerando 161 della decisione impugnata).

49      La Commissione ha altresì precisato, al considerando 162 della decisione impugnata, che, «[i]n un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, in termini economici, una parte sostanziale del vantaggio fiscale ottenuto dal GIE [era] trasferita alla compagnia di trasporto marittimo attraverso una riduzione di prezzo». La Commissione ha cionondimeno precisato che «[l]a questione dell’imputabilità allo Stato del vantaggio [veniva] trattata nella sezione successiva».

50      Infine, la Commissione ha affermato che, «[q]ualora altri partecipanti alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease come i cantieri navali, le società di locazione e altri intermediari usufruis[sero] di un effetto indiretto di tale vantaggio, [la stessa riteneva] che il vantaggio inizialmente ottenuto dal GIE e dai relativi investitori non [fosse] a loro trasferito» (considerando 163 della decisione impugnata).

c)     Trasferimento di risorse e imputabilità allo Stato

51      Secondo la Commissione, «[n]el contesto di operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, all’inizio lo Stato trasferisce le proprie risorse al GIE finanziando i vantaggi selettivi[; i]n virtù della trasparenza fiscale, il GIE trasferisce quindi le risorse statali ai propri investitori» (considerando 166 della decisione impugnata).

52      Riguardo all’imputabilità, la Commissione ha concluso che i vantaggi selettivi erano «chiaramente imputabili allo Stato spagnolo in quanto ne usufrui[vano] i GIE e i relativi investitori». Eppure, «lo stesso non vale[va] per i vantaggi goduti dalle compagnie di trasporto marittimo e a fortiori per i vantaggi indiretti per i cantieri navali e gli intermediari». Infatti, «[l]e norme applicabili non obbliga[va]no i GIE a trasferire parte del vantaggio fiscale alla compagnia di trasporto marittimo e tanto meno ai cantieri navali o agli intermediari» (considerando 169 e 170 della decisione impugnata).

d)     Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

53      Secondo la Commissione, «il vantaggio minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri[; a]llorché l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, questi sono da considerarsi influenzati da un tale aiuto[; è] sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri» (considerando 171 della decisione impugnata).

54      Al considerando 172 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che: «Nel caso in esame, gli investitori, ossia i membri dei GIE, sono attivi in vari settori dell’economia, in particolare in settori aperti agli scambi intraunionali. Inoltre, tramite le operazioni che usufruiscono del regime spagnolo di tax lease sono attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare, che sono aperti agli scambi intraunionali. I vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease rafforzano la loro posizione nei rispettivi mercati, falsando o minacciando di falsare la concorrenza». La Commissione ha concluso, al considerando 173 della decisione impugnata, che «[i]l vantaggio economico ricevuto dai GIE e dai relativi investitori che usufrui[vano] delle misure in esame [poteva] incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno».

3.     Compatibilità con il mercato interno

55      Ai considerando da 194 a 199 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che né la propria decisione sul regime d’imposta sul tonnellaggio (v. punto 27 supra), né gli orientamenti marittimi si applicassero alle attività dei GIE, che erano «intermediari finanziari» (considerando 197 della decisione impugnata).

56      La Commissione ha sostenuto tuttavia che «i GIE che partecipa[va]no a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e i relativi investitori [agissero] come intermediari che trasmett[evano] ad altri beneficiari (compagnie di trasporto marittimo) un vantaggio che persegu[iva] un obiettivo d’interesse comune» (considerando 200 della decisione impugnata) e che, pertanto, «l’aiuto ottenuto dal GIE o dai relativi investitori [dovesse] essere ritenuto compatibile nella stessa misura» (considerando 201 della decisione impugnata).

57      La Commissione ha ricordato che «le compagnie di trasporto marittimo non benefici[avano] di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE». Tuttavia, essa ha precisato che, «al fine di individuare l’importo dell’aiuto compatibile a livello di GIE, come intermediari che trasmettono alle compagnie di trasporto marittimo un vantaggio che persegue un obiettivo di interesse comune, [la stessa] [riteneva] che gli orientamenti per i trasporti marittimi [dovessero] essere applicati mutatis mutandis al vantaggio trasferito dal GIE alla compagnia di trasporto marittimo per determinare: 1) l’importo dell’aiuto ricevuto inizialmente dal GIE e trasferito alla compagnia di trasporto marittimo che sarebbe stato compatibile se l’importo trasferito avesse costituito un aiuto di Stato alla compagnia di trasporto marittimo; 2) la quota del vantaggio compatibile rispetto al vantaggio complessivo trasferito alla compagnia di trasporto marittimo; e 3) l’importo dell’aiuto che dov[eva] essere ritenuto compatibile come remunerazione dei GIE per la loro intermediazione» (considerando 203 della decisione impugnata).

4.     Recupero

a)     Principi generali del diritto dell’Unione europea

58      Ai considerando da 211 a 276 della decisione impugnata e ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), la Commissione ha esaminato se il recupero degli aiuti fosse contrario a un principio generale del diritto dell’Unione. In proposito, la Commissione ha ritenuto che se, da un lato, i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento non ostavano al recupero dell’aiuto (considerando da 213 a 245 della decisione impugnata), dall’altro, il rispetto del principio di certezza del diritto imponeva di escludere «il recupero dell’aiuto derivante dalle operazioni nell’ambito del regime di tax lease riguardo alle quali [era] stato concesso l’aiuto tra l’entrata in vigore di detto regime nel 2002 e il 30 aprile 2007», data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sua decisione 2007/256/CE, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte – Aiuto di Stato C 46/04 (ex NN 65/04) (GU 2007, L 112, pag. 41) (considerando da 246 a 262 della decisione impugnata).

b)     Determinazione degli importi da recuperare

59      La Commissione ha esposto, ai considerando da 263 a 269 della decisione impugnata, una metodologia per determinare gli importi degli aiuti incompatibili da recuperare, articolata in quattro fasi, vale a dire, in primo luogo, il calcolo del vantaggio fiscale complessivo creato dall’operazione, in secondo luogo, il calcolo del vantaggio fiscale creato dalle misure fiscali generali (misure 1 e 3) applicate all’operazione (che occorre detrarre), in terzo luogo, il calcolo del vantaggio fiscale equivalente a un aiuto di Stato e, in quarto luogo, il calcolo dell’importo dell’aiuto compatibile, applicando i principi esposti ai considerando da 202 a 210 della decisione impugnata.

c)     Clausole contrattuali

60      Infine, ai considerando da 270 a 276 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato l’esistenza di talune clausole contenute in alcuni contratti tra gli investitori, le compagnie di trasporto marittimo e i cantieri navali, in base alle quali i cantieri navali avrebbero dovuto compensare le altre parti qualora queste ultime non avessero potuto ottenere i vantaggi fiscali attesi. In proposito, la Commissione ha ricordato che il principale obiettivo cui è finalizzato il recupero di un aiuto di Stato illegittimamente versato era quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto medesimo e, in tal modo, ristabilire la situazione precedente al versamento dell’aiuto. Al considerando 273 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, «[p]er conseguire tale risultato, [la stessa] [doveva] avere il potere d’imporre la restituzione dell’aiuto da parte degli effettivi beneficiari, in modo da poter svolgere la funzione di ripristinare la situazione concorrenziale sul mercato o sui mercati in cui si è verificata la distorsione». Orbene, la Commissione ha sottolineato che tale obiettivo rischierebbe di essere pregiudicato qualora i beneficiari effettivi dell’aiuto potessero modificare gli effetti delle decisioni di recupero mediante clausole contrattuali. Ne consegue, secondo la Commissione, che «le clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dell’aiuto dall’obbligo di restituzione di aiuti illegali e incompatibili, trasferendo i rischi economici e giuridici di tale restituzione ad altre persone, sono in contrasto con l’essenza stessa del sistema di controllo degli aiuti di Stato stabilito dal trattato» e che, «[p]ertanto, le parti private non possono discostarsene mediante clausole contrattuali» (considerando 275 della decisione impugnata).

C –  Dispositivo della decisione impugnata

61      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Le misure derivanti dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (ammortamento anticipato di beni locati), dall’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio a imprese, navi o attività non ammissibili e dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS costituiscono un aiuto di Stato a favore dei GIE e dei loro investitori, al quale [il Regno di ]Spagna ha dato illegalmente esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].

Articolo 2

Le misure di aiuti di Stato di cui all’articolo 1 sono incompatibili con il mercato interno, tranne i casi in cui l’aiuto corrisponda a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione degli investitori finanziari e sia trasferito a compagnie di trasporto marittimo ammissibili ai sensi degli orientamenti per i trasporti marittimi nel rispetto delle condizioni imposte dagli orientamenti stessi.

Articolo 3

[Il Regno di] Spagna pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1 nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4

1. [Il Regno di] Spagna deve recuperare l’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso gli investitori dei GIE che ne hanno beneficiato, senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere del recupero ad altre persone. Non si effettua tuttavia alcun recupero riguardo agli aiuti concessi nell’ambito di operazioni di finanziamento in merito alle quali le autorità competenti si sono impegnate a concedere il beneficio delle misure con un atto giuridicamente vincolante adottato prima del 30 aprile 2007.

(...)

Articolo 5

1. Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. [Il Regno di] Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, [il Regno di] Spagna trasmette le seguenti informazioni:

(…)

2. [Il Regno di] Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

62      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2013, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑515/13.

63      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2013, la Lico Leasing, SA (in prosieguo: la «Lico») e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: la «PYMAR») hanno proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑719/13.

64      Altri ricorsi sono peraltro stati proposti anche da altri ricorrenti contro la decisione impugnata.

65      Il 26 maggio 2014, il Tribunale ha chiesto al Regno di Spagna e alla Commissione se fosse opportuno sospendere il procedimento nella causa T‑515/13, in applicazione dell’articolo 77, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, fino al termine della fase scritta del procedimento nelle altre cause avviate dinanzi al Tribunale avverso la decisione impugnata, menzionate ai punti 63 e 64 supra. Nelle sue osservazioni, il Regno di Spagna si è opposto alla sospensione. La Commissione non ha sollevato obiezioni.

66      Con ordinanza del 17 luglio 2014, il Tribunale (Settima Sezione) ha respinto una domanda d’intervento presentata dal Comitato delle associazioni degli armatori delle Comunità europee nell’ambito della causa T‑719/13 a sostegno delle conclusioni della Commissione.

67      Il 17 febbraio 2015, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento nella causa T‑719/13, il Tribunale ha posto un quesito alla Lico e alla PYMAR e le ha invitate a produrre alcuni documenti. La Lico e la PYMAR hanno risposto al quesito e hanno depositato i documenti richiesti nel termine fissato.

68      Il 26 febbraio 2015, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nella causa T‑515/13.

69      Il 3 marzo 2015, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento nella causa T‑515/13, il Tribunale ha sottoposto alle parti due quesiti cui rispondere oralmente in udienza.

70      Il 23 aprile 2015, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nella causa T‑719/13.

71      Il 28 aprile 2015, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento nelle cause T‑515/13 e T‑719/13, il Tribunale ha posto alle parti un quesito scritto, relativo alle conseguenze che occorre trarre in tali cause dalle sentenze del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, Racc., EU:T:2014:939) e Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, Racc., EU:T:2014:938), in particolare per quanto riguarda l’analisi della selettività accertata nella decisione impugnata. Le parti nelle due cause hanno risposto al quesito nei termini fissati.

72      Le parti nelle cause T‑515/13 e T‑719/13 hanno svolto le proprie difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale alle udienze svoltesi, rispettivamente, il 9 e il 10 giugno 2015.

73      Alle udienze nelle cause T‑515/13 e T‑719/13, le parti sono state invitate dal Tribunale a pronunciarsi su un’eventuale sospensione delle cause, in applicazione dell’articolo 77, lettera d), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, nell’attesa che la Corte pronunciasse la decisione che avrebbe posto fine alla controversia nella causa C‑20/15 P, Commissione/Autogrill España, e nella causa C‑21/05 P, Commissione/Banco Santander e Santusa. Sebbene le parti non si siano opposte a tale sospensione, ne hanno rilevato l’inopportunità sostenendo che il Tribunale si sarebbe potuto pronunciare nell’ambito delle presenti cause sulla base della giurisprudenza esistente, senza attendere la decisione della Corte.

74      Con ordinanze del 6 ottobre 2015, il Tribunale (Settima Sezione) ha riaperto la fase orale del procedimento nelle cause T‑515/13 e T‑719/13 per chiedere alle parti di presentare osservazioni su un’eventuale riunione delle due cause ai fini della sentenza a definizione della lite. Le parti hanno depositato le proprie osservazioni nel termine fissato.

75      Con ordinanza emessa in data odierna, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha riunito le cause T‑515/13 e T‑719/13 ai fini della sentenza che conclude il giudizio, in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

76      Nella causa T‑515/13, il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

77      Nella causa T‑515/13, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

78      Nella causa T‑719/13, la Lico e la PYMAR concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare la nullità della decisione impugnata con la motivazione che il regime spagnolo di tax lease è stato erroneamente definito un sistema di aiuti di Stato a vantaggio dei GIE e dei relativi investitori, e a motivo dell’esistenza di vizi di motivazione;

–        in subordine, dichiarare la nullità dell’ordine di recupero degli aiuti concessi in virtù del regime spagnolo di tax lease, perché contrario ai principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione;

–        in subordine, dichiarare la nullità dell’ordine di recupero nella parte relativa al calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare, in quanto esso impedisce al Regno di Spagna di determinare la formula di calcolo di tale importo secondo i principi generali applicabili al recupero degli aiuti di Stato;

–        condannare la Commissione alle spese.

79      Nella causa T‑719/13, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Lico e la PYMAR alle spese.

 In diritto

I –  Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑719/13

80      Dal ricorso nella causa T‑719/13 emerge che la Lico è un istituto finanziario che ha investito in un certo numero di GIE che hanno partecipato al regime spagnolo di tax lease. La stessa sostiene di aver presentato il ricorso in qualità di beneficiario effettivo di aiuti che dovevano essere recuperati in applicazione della decisione impugnata. La PYMAR, da parte sua, è una società che collabora con i piccoli e medi cantieri navali per consentire loro di conseguire adeguatamente i loro obiettivi industriali. Per dimostrare la propria legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale, quest’ultima afferma che, a causa della decisione impugnata, gli investitori si rifiutano di continuare a investire nel settore della costruzione navale. Peraltro, malgrado l’invalidità delle clausole che obbligavano i cantieri navali a risarcire gli investitori in caso di restituzione dei vantaggi fiscali in questione (v. punto 60 supra), questi ultimi cercherebbero di avvalersene nell’ambito di procedimenti giudiziari a livello nazionale. Infine, sia la Lico che la PYMAR avrebbero preso parte al procedimento formale di esame che ha portato all’adozione della decisione impugnata, il che dimostrerebbe anche la loro legittimazione ad agire.

81      Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità, la Commissione ha espresso riserve sulla legittimazione ad agire sia della Lico che della PYMAR.

82      Per quanto riguarda la Lico, non sarebbe stata fornita la prova del suo coinvolgimento individuale. Secondo la Commissione, infatti, i documenti prodotti non consentivano di stabilire con certezza se tale società avesse ricevuto un aiuto di Stato che doveva essere restituito in virtù del regime spagnolo di tax lease. In particolare, la Lico non avrebbe prodotto le autorizzazioni amministrative necessarie per l’applicazione dell’ammortamento anticipato, laddove trattasi dell’«atto di concessione del primo vantaggio fiscale», la cui data è determinante per accertare se l’aiuto debba essere recuperato o se sia coperto dal periodo per il quale la Commissione non ha ordinato il recupero nel rispetto del principio di certezza del diritto. All’udienza, la Commissione ha aggiunto che la Lico avrebbe anche dovuto fornire la prova di avere effettivamente conseguito utili che dovevano essere oggetto di imposizione durante gli esercizi fiscali in questione. Diversamente, i vantaggi fiscali derivanti dal regime spagnolo di tax lease (perdite tali da ridurre l’importo della base imponibile della Lico nell’ambito delle proprie attività) non avrebbero portato alcun beneficio. All’udienza, la Commissione ha tuttavia precisato che essa non richiedeva alla Lico di produrre una copia degli ordini di recupero, in quanto il procedimento di recupero avviato dalle autorità spagnole non si era ancora concluso in tale data.

83      Quanto alla PYMAR, la Commissione osserva che essa non ha beneficiato del regime spagnolo di tax lease e che la presunta perdita di sbocchi non può essere considerata una conseguenza diretta della decisione impugnata. Peraltro, la PYMAR non avrebbe interesse ad agire contro la decisione impugnata, giacché quest’ultima le è favorevole.

84      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda la Lico.

85      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

86      Nel caso di specie, la decisione impugnata ha come unico destinatario il Regno di Spagna. Pertanto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la Lico sarà legittimata ad agire davanti al Tribunale soltanto se la decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente, in quanto contiene misure di esecuzione a suo carico ai sensi della suindicata disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, Racc., EU:C:2013:852, punti 35 e 36).

87      Secondo costante giurisprudenza, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la Commissione ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc., EU:C:2011:368, punto 53 e giurisprudenza citata).

88      Nella fattispecie, il coinvolgimento individuale della Lico ad opera della decisione impugnata è stato dimostrato a sufficienza dagli elementi forniti dinanzi al Tribunale. Si tratta delle copie delle notifiche dell’amministrazione fiscale che comunicano l’avvio di un’indagine volta ad accertare «l’importo degli aiuti da recuperare in applicazione della decisione [impugnata]» e, come richiesto dalla Commissione nel controricorso, copie delle autorizzazioni di concessione del beneficio dell’ammortamento anticipato ai GIE in cui la Lico aveva acquisito partecipazioni. La Commissione non contesta il fatto che, in virtù del principio di trasparenza fiscale, siano i membri di tali GIE – e, quindi, la Lico – ad avere beneficiato del vantaggio economico concesso dall’amministrazione fiscale. Occorre constatare che tutte queste autorizzazioni sono state concesse dopo il 30 aprile 2007, data a decorrere dalla quale la decisione impugnata ordina il recupero, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione in questione. Tali elementi dimostrano pertanto che la Lico è un beneficiario effettivo di aiuti individuali concessi in virtù del regime spagnolo di tax lease di cui la Commissione ha ordinato il recupero. Non è quindi necessario che la Lico fornisca anche la prova di avere effettivamente realizzato utili che dovevano essere oggetto di imposizione negli esercizi fiscali di cui trattasi. Infatti, come riconosciuto dalla Commissione nelle sue memorie, l’autorizzazione di ammortamento anticipato costituisce «l’atto di concessione del primo vantaggio fiscale».

89      Con riferimento al coinvolgimento diretto della Lico, atteso che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata obbliga il Regno di Spagna ad adottare le misure necessarie per recuperare l’aiuto incompatibile, di cui ha beneficiato la Lico, quest’ultima deve essere considerata direttamente interessata dalla decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, T‑445/05, Racc., EU:T:2009:50, punto 52 e giurisprudenza citata).

90      Essendo stato dimostrato il coinvolgimento diretto e individuale della Lico da parte della decisione impugnata ed essendo certo il suo interesse ad agire avverso tale decisione, i ricorsi nella causa T‑719/13 devono essere dichiarati ricevibili, senza la necessità di stabilire se anche la PYMAR soddisfi le condizioni di ricevibilità imposte dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. sentenze del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, Racc., EU:C:1993:111, punti 30 e 31, e del 26 ottobre 1999, Burrill e Noriega Guerra/Commissione, T‑51/98, Racc. FP, EU:T:1999:271, punti da 19 a 21 e giurisprudenza citata).

II –  Nel merito

A –  Sulla portata del primo capo delle conclusioni della Lico e della PYMAR nella causa T‑719/13

91      Occorre osservare che, con il primo capo delle conclusioni, sostenuto dal primo motivo, la Lico e la PYMAR chiedono al Tribunale di «dichiarare la nullità della decisione impugnata motivando che il regime spagnolo di tax lease è stato erroneamente definito un sistema di aiuti di Stato che va a vantaggio dei GIE e dei relativi investitori, e a causa dell’esistenza di vizi di motivazione».

92      Orbene, si noti come l’articolo 1 della decisione impugnata, che riguarda la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non si riferisce al regime spagnolo di tax lease come tale, né lo definisce come «sistema di aiuti di Stato». Tale articolo, infatti, così recita: «Le misure derivanti dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (ammortamento anticipato di beni locati), dall’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio a imprese, navi o attività non ammissibili e dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS costituiscono un aiuto di Stato a favore dei GIE e dei loro investitori, al quale [il Regno di] Spagna ha dato illegalmente esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE]». L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, che contiene l’ordine di recupero, si riferisce all’«aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1».

93      All’udienza, la Lico e la PYMAR hanno precisato che, con il primo capo delle conclusioni, esse chiedevano l’annullamento dell’articolo 1 nel suo complesso e che le tre misure menzionate in tale disposizione erano state citate nel ricorso. La Commissione, dal canto suo, ha affermato all’udienza che il primo motivo del ricorso non faceva riferimento alle tre misure in questione.

94      Al riguardo, occorre rilevare che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze del 15 maggio 1997, TWD/Commissione, C‑355/95 P, Racc., EU:C:1997:241, punto 21, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 97).

95      Nel caso in esame, come ricordato ai precedenti punti da 33 a 35, la Commissione, ai considerando da 116 a 122 della decisione impugnata, ha ritenuto necessario descrivere il regime spagnolo di tax lease come un «sistema» di misure fiscali collegate tra loro e valutarne gli effetti nel loro contesto reciproco, tenendo conto in particolare delle relazioni di fatto introdotte o approvate dallo Stato. Tuttavia, la Commissione non si è avvalsa esclusivamente di un approccio globale, ma ha anche analizzato singolarmente le cinque misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease, per «determinare quale parte dei vantaggi economici creati dal regime spagnolo di tax lease derivi dalle misure generali e quale dalle misure selettive» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ritiene che «i due approcci siano complementari e conducano a conclusioni coerenti» (considerando 120 della decisione impugnata).

96      Al termine dell’analisi individuale delle misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease, la Commissione ha concluso, al considerando 155 della decisione impugnata, che «[l]’importo del vantaggio economico derivante dal regime spagnolo di tax lease nel complesso» corrispondeva in «pratica» alla «somma dei vantaggi ottenuti dal GIE applicando le [tre] misure selettive summenzionate», ossia l’ammortamento anticipato (misura 2) e l’applicazione alle attività di locazione a scafo nudo dei GIE del regime d’imposta sul tonnellaggio (misura 4), come precisato dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS (misura 5).

97      Ne consegue che la Commissione ha concluso, in sostanza, che il regime spagnolo di tax lease era un «sistema» costituito da cinque misure fiscali, di cui tre soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale presentazione è stata fatta anche dalla Lico e dalla PYMAR nel loro ricorso, quando hanno ricordato la formulazione della decisione impugnata.

98      In tal modo, quando la Lico e la PYMAR chiedono al Tribunale, nel loro primo capo delle conclusioni sostenuto dal loro primo motivo, di annullare la decisione impugnata «motivando che il regime spagnolo di tax lease è stato erroneamente definito un sistema di aiuti di Stato», esse fanno necessariamente riferimento ai componenti di quest’ultimo, indicati all’articolo 1 della decisione impugnata.

B –  Sui motivi addotti nelle cause T‑515/13 e T‑719/13

99      A sostegno del suo ricorso nella causa T‑515/13, il Regno di Spagna invoca, in sostanza, quattro motivi.

100    Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

101    Il secondo, terzo e quarto motivo sono sollevati in subordine e riguardano il caso in cui il Tribunale dovesse concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato illegale. Sostengono la violazione di numerosi principi generali del diritto dell’Unione in quanto la Commissione avrebbe ordinato il parziale recupero dell’aiuto asseritamente concesso. Tali motivi vertono sulla violazione, rispettivamente, dei principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

102    A sostegno del loro ricorso nella causa T‑719/13, la Lico e la PYMAR deducono tre motivi.

103    Il primo motivo, dedotto a sostegno del loro primo capo delle conclusioni, verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 296 TFUE.

104    Il secondo motivo, dedotto in subordine a sostegno del loro secondo capo delle conclusioni, verte sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, per quanto riguarda l’obbligo di recupero.

105    Il terzo motivo, anch’esso dedotto in subordine a sostegno del loro terzo capo delle conclusioni, contesta la metodologia di calcolo dell’aiuto definita dalla Commissione nella decisione impugnata (v. punto 59 supra), che non rispetterebbe i principi generali applicabili al recupero degli aiuti. In particolare, la Lico e la PYMAR affermano che siffatta metodologia di calcolo, quale descritta nella decisione impugnata, potrebbe essere interpretata nel senso di esigere dagli investitori il rimborso di un importo corrispondente al vantaggio fiscale nel suo complesso percepito in virtù della riduzione dell’imposta, senza tenere conto del fatto che hanno trasmesso la maggior parte del vantaggio alle compagnie di trasporto marittimo (v. punto 21 supra).

106    È opportuno esaminare anzitutto, congiuntamente, il primo motivo presentato dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR nelle due cause, relativo alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

1.     Sul primo motivo, relativo alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

107    Il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non sarebbero soddisfatte le condizioni relative alla selettività, al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi. Sebbene non invochino formalmente una violazione dell’articolo 296 TFUE su questo punto, la Lico e la PYMAR denunciano nel loro ricorso il ragionamento illogico e contraddittorio per quanto riguarda il rispetto delle condizioni in questione. La Commissione non spiegherebbe peraltro in che modo la misura possa avere un effetto sui mercati indicati, e si limiterebbe ad affermare che l’effetto è acquisito senza dimostrarlo. Senza menzionare l’articolo 296 TFUE, il Regno di Spagna rileva inoltre nella sua replica che la motivazione della decisione impugnata è, da un lato, carente per quanto riguarda la prova della concessione di un vantaggio agli investitori del GIE e, dall’altro lato, incoerente per quanto concerne il criterio di distorsione della concorrenza.

108    Il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR osservano altresì che le condizioni relative alla selettività, al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi dovevano essere accertate unicamente rispetto ai vantaggi ottenuti dagli investitori. In proposito, il Regno di Spagna evidenzia che questi ultimi sono gli unici soggetti destinatari dell’ordine di recupero imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata. La Commissione avrebbe così individuato come unico aiuto ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE il presunto vantaggio concesso a tali investitori. La Lico e la PYMAR aggiungono che il vantaggio selettivo individuato dalla Commissione è costituito, in sostanza, da un vantaggio fiscale. Orbene, in applicazione del principio di trasparenza fiscale, i GIE, in quanto tali, non otterrebbero nessun vantaggio, neppure fiscale, poiché questo sarebbe interamente trasferito ai loro membri. In risposta a un quesito del Tribunale (v. punto 71 supra), il Regno di Spagna ha ricordato che né lo statuto dei GIE né il principio di trasparenza fiscale erano stati messi in discussione dalla Commissione, al considerando 140 della decisione impugnata.

109    Nell’ambito della causa T‑515/13, il Regno di Spagna aggiunge alcuni argomenti specifici.

110    In primo luogo, contrariamente a quanto sembra affermare la Commissione ai considerando da 116 a 119 della decisione impugnata, il regime spagnolo di tax lease non sarebbe un «sistema» che esiste come tale nella normativa applicabile. Infatti, secondo il Regno di Spagna, il cosiddetto regime spagnolo di tax lease non è altro che un complesso di atti giuridici posti in essere dai contribuenti. Questi ultimi si limiterebbero, nell’ambito di una strategia di ottimizzazione fiscale, a beneficiare di una combinazione di misure fiscali individuali. Il regime spagnolo di tax lease, per sua stessa natura, non potrebbe pertanto essere imputato allo Stato.

111    In secondo luogo, il Regno di Spagna fa presente che l’ammortamento anticipato non implica una riduzione dell’imposta e non conferisce pertanto un vantaggio fiscale.

112    In terzo luogo, il Regno di Spagna contesta la conclusione della Commissione secondo cui il regime d’imposizione sul tonnellaggio, come dalla stessa autorizzato (v. punto 27 supra), non copriva le attività dei GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease.

113    Infine, il Regno di Spagna afferma che l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS non costituisce un’eccezione al regime in esame, quale era stato autorizzato.

114    Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto gli argomenti comuni alle due cause, menzionati ai precedenti punti 107 e 108, relativi all’analisi della Commissione in merito a selettività, rischio di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri. Nell’ambito di siffatto esame, è necessario, come suggerito dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR, identificare preventivamente i beneficiari dei vantaggi economici, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, derivanti dalle misure in questione.

a)     Identificazione dei beneficiari dei vantaggi economici

115    La Commissione ha precisato, all’articolo 1 della decisione impugnata, che tre delle cinque misure fiscali che, a suo avviso, costituiscono il regime spagnolo di tax lease costituivano un aiuto di Stato «a favore dei GIE e dei loro investitori». Si tratta dell’ammortamento anticipato (misura 2) e dell’applicazione del regime dell’imposta sul tonnellaggio (misura 4), quale precisato dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS (misura 5). L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata dispone tuttavia che il Regno di Spagna deve recuperare l’aiuto incompatibile concesso in virtù del regime di cui all’articolo 1 «presso gli investitori dei GIE che ne hanno beneficiato, senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere del recupero ad altre persone».

116    A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene i GIE abbiano beneficiato delle tre misure fiscali di cui all’articolo 1 della decisione impugnata, sono i membri dei GIE ad aver beneficiato dei vantaggi economici derivanti da tali tre misure. Come emerge infatti dal considerando 140 della decisione impugnata (v. punto 41 supra), il principio di trasparenza fiscale applicabile ai GIE non è stato messo in discussione dalla Commissione nel caso in esame. In base a tale principio, i vantaggi fiscali concessi ai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease possono beneficiare soltanto i loro membri, definiti dalla Commissione come semplici «investitori» (v. supra, punto 12). Questi ultimi sono peraltro gli unici soggetti destinatari dell’ordine di recupero imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata.

117    In mancanza di vantaggio economico a favore dei GIE, la Commissione ha erroneamente concluso, all’articolo 1 della decisione impugnata, che essi avevano beneficiato di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

118    Atteso che sono gli investitori e non i GIE ad aver beneficiato dei vantaggi fiscali ed economici derivanti dal regime spagnolo di tax lease, occorre stabilire, in base agli argomenti delle parti, se i vantaggi ottenuti dagli investitori siano selettivi, rischino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri e se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata riguardo all’analisi di tali criteri.

b)     Sulla condizione relativa alla selettività

119    Come indicato in precedenza al punto 97, la Commissione ha concluso, in sostanza, nella decisione impugnata che il regime spagnolo di tax lease era un «sistema» costituito da cinque misure fiscali, tre delle quali soddisfacevano tutte le condizioni imposte dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, inclusa quella relativa alla selettività.

120    Come richiamato ai precedenti punti da 39 a 46, la Commissione ha analizzato il carattere selettivo di ciascuna delle misure fiscali che, a suo avviso, costituiscono il regime spagnolo di tax lease, singolarmente, ai considerando da 128 a 154 della decisione impugnata, per analizzare successivamente, in modo generale, la selettività del regime spagnolo di tax lease come «sistema», ai considerando da 155 a 157 della decisione impugnata. La Commissione precisa, al considerando 120 della decisione impugnata, che la valutazione individuale delle misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease e il loro esame globale in quanto «sistema» sono «complementari e conduc[o]no a conclusioni coerenti» (v. punto 35 supra).

121    A proposito dell’analisi individuale della Commissione, la misura 2 (ammortamento anticipato) è stata definita «selettiva», in quanto il conferimento di tale vantaggio dipenderebbe da un’autorizzazione concessa dall’amministrazione fiscale sulla base di un potere discrezionale. L’esercizio di detto potere discrezionale avrebbe spinto l’amministrazione fiscale a concedere le autorizzazioni in questione unicamente nel caso di acquisti di navi d’alto mare nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e non in altre circostanze (considerando da 132 a 139 della decisione impugnata). La misura 4 (applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio ai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease) e la misura 5 (articolo 50, paragrafo 3, del RIS) sarebbero selettive, poiché avrebbero favorito talune attività, vale a dire la locazione a scafo nudo (considerando da 141 a 144 della decisione impugnata) nonché l’acquisizione di navi mediante contratti di locazione finanziaria precedentemente autorizzati dall’amministrazione fiscale e la rivendita di tali navi (considerando da 145 a 154 della decisione impugnata).

122    In merito all’analisi globale svolta dalla Commissione, occorre fare riferimento, da un lato, al considerando 156 della decisione impugnata, che è così formulato: «Considerando il regime spagnolo di tax lease nel complesso, il vantaggio è selettivo in quanto era soggetto ai poteri discrezionali conferiti all’amministrazione fiscale dalla procedura d’autorizzazione preventiva obbligatoria e dalla formulazione imprecisa delle condizioni applicabili all’ammortamento anticipato. Poiché altre misure applicabili unicamente alle attività di trasporto marittimo ammissibili in base agli orientamenti per i trasporti marittimi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 3, del [RIS], dipendono da tale autorizzazione preventiva, il regime spagnolo di tax lease nel complesso è selettivo. Ne consegue che l’amministrazione fiscale autorizzerebbe le operazioni nell’ambito del regime in questione soltanto per finanziare navi d’alto mare (selettività settoriale). Come confermato dai dati statistici forniti dalla Spagna, tutte le 273 operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease organizzate fino al giugno 2010 riguardano navi d’alto mare». La Commissione ha pertanto concluso che il vantaggio derivante dal regime spagnolo di tax lease nel complesso poteva essere considerato selettivo sulla base del potere discrezionale individuato nell’ambito dell’analisi individuale della selettività della misura 2.

123    La Commissione ha peraltro affermato, al considerando 157 della decisione impugnata, che «il regime favori[va] talune attività, ossia l’acquisizione di navi d’alto mare mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente». Tali attività corrispondono a quelle che, secondo la decisione impugnata, sono esercitate dai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease e che beneficiano dell’applicazione delle misure 2, 4 e 5. Secondo l’analisi individuale di cui al precedente punto 121, ciascuna delle misure conferirebbe, de jure e de facto, un vantaggio selettivo alle imprese che esercitano dette attività (considerando da 132 a 139 e da 141 a 154 della decisione impugnata).

124    Dalla decisione impugnata emerge dunque che le misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease, prese singolarmente e nel complesso come «sistema», sono selettive per due ragioni. Da una parte, il regime spagnolo di tax lease come «sistema» sarebbe selettivo poiché l’amministrazione fiscale, in base ad un potere discrezionale, autorizzerebbe il beneficio dei vantaggi in questione solo alle «operazioni nell’ambito del regime [spagnolo di tax lease] soltanto per finanziare navi d’alto mare (selettività settoriale)», operazioni cui parteciperebbero gli investitori. Dall’altra, la selettività del regime spagnolo di tax lease deriverebbe anche dal carattere selettivo delle tre misure fiscali che lo compongono, considerate singolarmente. Tali misure avrebbero favorito, de jure e de facto, unicamente talune attività.

125    Come indicato al precedente punto 118, occorre verificare, alla luce delle argomentazioni del Regno di Spagna, della Lico e della PYMAR, se tali due ragioni consentano di stabilire la selettività dei vantaggi fiscali ed economici di cui hanno usufruito gli investitori e se la decisione sia sufficientemente motivata.

126    Prima di analizzare dette questioni, deve essere chiarita la portata degli argomenti del Regno di Spagna, della Lico e della PYMAR in risposta ad alcuni argomenti addotti dalla Commissione. Nella causa T‑515/13, la Commissione ha infatti sostenuto che il Regno di Spagna non aveva contestato nel suo ricorso l’analisi globale di selettività contenuta ai considerando da 155 a 163 della decisione impugnata. Orbene, il ricorso può avere esito positivo solo qualora il Regno di Spagna riesca a dimostrare che le misure, considerate singolarmente e nel complesso, non costituiscono aiuti di Stato. Poiché il Regno di Spagna non ha messo in discussione l’analisi globale, le sue argomentazioni relative all’analisi individuale delle misure, sarebbero inefficaci. All’udienza nella causa T‑719/13, la Commissione ha affermato che neppure la Lico e la PYMAR avevano contestato l’analisi delle misure individuali 2, 4 e 5 nel loro primo motivo.

127    Si fa presente, a tal riguardo, che il Regno di Spagna, nella prima parte del suo ricorso, presenta argomenti di natura generale che contestano l’analisi della Commissione in materia di selettività nel complesso. Tali argomenti sono stati portati avanti dal Regno di Spagna in risposta a un quesito scritto del Tribunale (v. supra, punto 71) e all’udienza nella causa T‑515/13. Nel ricorso, il Regno di Spagna contesta peraltro il potere discrezionale individuato dalla Commissione nell’analisi individuale di selettività della misura 2. Poiché la Commissione si basa su tale potere discrezionale per stabilire, al considerando 156 della decisione impugnata, la selettività del regime spagnolo di tax lease nel complesso, gli argomenti addotti dal Regno di Spagna sono anch’essi in grado di mettere in discussione tale analisi.

128    Quanto alla Lico e alla PYMAR, la Commissione ha erroneamente sostenuto all’udienza che esse non avevano contestato l’analisi individuale delle misure 2, 4 e 5. Infatti, come indicato al precedente punto 98, quando la Lico e la PYMAR contestano il fatto che il regime spagnolo di tax lease costituisca un «sistema di aiuti di Stato», si riferiscono anche alle componenti di quest’ultimo, citate all’articolo 1 della decisione impugnata. Si noti parimenti come gli argomenti addotti dalla Lico e dalla PYMAR in materia di selettività contestino le conclusioni della Commissione ai considerando 156 e 157 della decisione impugnata. Come indicato ai precedenti punti 122 e 123, le conclusioni cui è giunta la Commissione nei considerando in questione si fondano sull’analisi individuale delle misure 2, 4 et 5.

129    Ne consegue che gli argomenti della Commissione in merito alla portata limitata degli argomenti del Regno di Spagna, della Lico e della PYMAR non sono fondati.

 Autorizzazioni concesse dall’amministrazione fiscale, sulla base di un potere discrezionale, soltanto alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi d’alto mare

130    Il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR osservano che la possibilità di partecipare alle strutture del regime spagnolo di tax lease e, di conseguenza, di ottenere i vantaggi in questione era aperta a qualsiasi investitore operante in tutti i settori dell’economica, senza alcuna condizione preliminare o restrizione. Ecco allora che i vantaggi percepiti dagli investitori non potrebbero essere considerati selettivi, in particolare alla luce delle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938).

131    Inoltre, il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR negano che sussista un potere discrezionale dell’amministrazione fiscale nell’ambito del procedimento di autorizzazione previsto per l’ammortamento anticipato (misura 2). La Lico e la PYMAR aggiungono che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione in esame, il controllo esercitato dall’amministrazione non riguardava mai gli investitori. All’udienza, il Regno di Spagna ha altresì affermato che l’autorizzazione amministrativa era volta unicamente a verificare che i beni idonei ad essere oggetto di ammortamento anticipato rispettassero i criteri della normativa applicabile, cosa che non avrebbe alcun legame con l’intenzione di selezionare de facto o de jure talune imprese.

132    Nel controricorso nella causa T‑719/13, la Commissione replica che la misura controversa è selettiva nei confronti degli investitori, in quanto solo le imprese che effettuano un determinato tipo di investimento con l’intermediazione di un GIE ne beneficiano, mentre le imprese che effettuano investimenti simili nell’ambito di altre operazioni non potrebbero beneficiarne. Un’analisi di tal genere rifletterebbe la giurisprudenza (sentenze del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, C‑501/00, Racc., EU:C:2004:438, punto 120; del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, Racc., EU:C:2005:768, punti 97 e 98, e Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, punto 89 supra, EU:T:2009:50, punto 156).

133    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale nelle cause T‑515/13 e T‑719/13 (v. punto 71 supra), la Commissione ha sostenuto che l’impostazione della decisione impugnata non era nuova, giacché la giurisprudenza l’avrebbe seguita in diverse cause vertenti sui vantaggi fiscali riservati alle imprese che effettuano un certo tipo di investimenti. In proposito, la Commissione fa riferimento alla sentenza Spagna/Commissione, punto 132 supra (EU:C:2004:438), nonché alla sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑92/00 e T‑103/00, Racc., EU:T:2002:61).

134    Rispondendo al medesimo quesito scritto del Tribunale (v. punto 71 supra), la Commissione afferma nell’ambito delle due cause che l’interpretazione del criterio di selettività nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938), non è conforme all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quale interpretato dalla giurisprudenza, e ha pertanto deciso di proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte avverso tali sentenze (cause C‑20/15 P e C‑21/15 P).

135    In ogni caso, la Commissione rileva che, sebbene l’interpretazione del Tribunale nelle cause Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938) debba applicarsi al caso di specie, il criterio di selettività sarebbe soddisfatto in virtù, segnatamente, dell’esistenza di un sistema di autorizzazione contenente elementi discrezionali.

136    Contrariamente a quanto sostengono il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR, la Commissione afferma che i criteri da soddisfare per ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS non sono oggettivi, né inerenti al sistema fiscale, come invece richiesto dalla giurisprudenza, dimostrando l’esistenza di un potere discrezionale.

137    Replicando all’argomento della Lico e della PYMAR secondo il quale il potere discrezionale riguarderebbe soltanto i beni e non gli investitori, la Commissione ha sostenuto, nella controreplica nella causa T‑719/13, che l’essenziale era che, mediante l’autorizzazione discrezionale, il beneficio dell’aiuto fosse stato concesso soltanto ad un gruppo determinato di operatori, ossia quelli che avevano ricevuto l’autorizzazione. In occasione delle udienze nelle cause T‑515/13 e T‑719/13, la Commissione ha inoltre evidenziato che, perché ci fosse selettività de jure, era sufficiente accertare l’esistenza di un potere discrezionale nel procedimento d’autorizzazione. Essa ha altresì affermato che l’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS prevedeva condizioni specifiche applicabili agli investitori nel quadro di detta autorizzazione. In particolare, il beneficio dell’ammortamento anticipato sarebbe soggetto alla condizione secondo cui i membri del GIE conservano la propria partecipazione nel medesimo fino al termine del contratto di leasing.

138    Alla luce degli argomenti delle parti, occorre stabilire, in primo luogo, se il vantaggio ottenuto dagli investitori che hanno partecipato alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sia selettivo, giacché solo le imprese che effettuano questo particolare tipo di investimenti con l’intermediazione di un GIE ne beneficiavano. In caso negativo, si dovrà verificare, in secondo luogo, se l’esistenza di un procedimento di autorizzazione contenente presunti elementi di discrezionalità comportasse, in ogni caso, una siffatta selettività.

–       Vantaggio legato ad un certo tipo di investimenti

139    Occorre ricordare che, nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938), invocate dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR a sostegno dei loro argomenti, la misura controversa era un regime fiscale che andava a vantaggio di tutti gli operatori soggetti passivi in Spagna che realizzavano un certo tipo di investimenti, ossia l’acquisizione di una partecipazione di almeno il 5% in società straniere, ininterrottamente per almeno un anno.

140    In tali sentenze, il Tribunale ha dichiarato che l’esistenza di una deroga o eccezione all’ambito di riferimento identificato dalla Commissione non consentiva, di per sé, di dimostrare che la misura contestata favoriva «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, laddove tale misura era accessibile, a priori, a qualsiasi impresa (sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra, EU:T:2014:939, punto 52, e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra, EU:T:2014:938, punto 56).

141    Nella specie, i benefici fiscali del regime spagnolo di tax lease sono riservati agli investitori che acquisiscono partecipazioni in GIE costituiti per il finanziamento di navi d’alto mare nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. La Commissione non contesta nondimeno che tale possibilità fosse aperta a qualsiasi impresa soggetto passivo in Spagna alle stesse condizioni, senza che la legge imponga un importo minimo necessario per un’acquisizione di partecipazione di tal genere. La Commissione ha parimenti riconosciuto, ai considerando 126 e 172 della decisione impugnata, che gli investitori offrivano beni e servizi su una vasta gamma di mercati e che operavano in tutti i settori dell’economia.

142    Di conseguenza, come nelle cause esaminate dal Tribunale nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938), qualsiasi operatore poteva beneficiare dei vantaggi fiscali in questione realizzando un determinato tipo di operazioni aperte, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa senza distinzione.

143    Come nelle suindicate cause, il fatto che i vantaggi in esame siano concessi in virtù di un investimento in un bene specifico con l’esclusione di altri beni o di altri tipi di investimenti non li rende selettivi in quanto l’operazione è aperta a qualsiasi impresa (v., in tal senso, sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra, EU:T:2014:939, punti da 59 a 61, e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra, EU:T:2014:938, punti da 63 a 65).

144    Deve essere pertanto respinto l’argomento con il quale la Commissione afferma che la misura controversa è selettiva nei confronti degli investitori, poiché solo le imprese che effettuano un determinato tipo di investimenti con l’intermediazione di un GIE ne beneficiano.

145    Benché le sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938) siano oggetto di impugnazione (cause C‑20/15 P e C‑21/15 P), il Tribunale ritiene cionondimeno di potersi pronunciare nell’ambito delle presenti cause in base alla giurisprudenza esistente, come richiesto dalle parti (v. punto 73 supra).

146    La Corte, infatti, ha già dichiarato che uno sgravio fiscale di cui beneficiano i contribuenti in virtù di un certo tipo di investimento – nella specie, acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con sede e direzione nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest e con non più di 250 dipendenti – conferiva a quei contribuenti un vantaggio che, trattandosi di misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, Racc., EU:C:2000:467, punto 22). Su questo punto, la Corte non fa che confermare la conclusione della Commissione nella decisione impugnata secondo la quale lo sgravio fiscale in questione costituirebbe una misura generale non contenente alcun elemento di aiuto a favore dei soggetti passivi dell’imposta. Al contrario, sia la Corte che la Commissione hanno ritenuto in questa causa che la misura in esame tendesse a modificare il comportamento degli investitori per aumentare i capitali propri delle imprese dei nuovi Länder e di Berlino Ovest e conferisse, pertanto, a queste ultime un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza Germania/Commissione, cit., EU:C:2000:467, punto 23).

147    Nella sentenza Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, punto 89 supra (EU:T:2009:50), il Tribunale ha esaminato, rispetto alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, taluni incentivi fiscali concessi in Italia a favore di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) specializzati in società di piccola o media capitalizzazione. Nella decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la riduzione dell’imposta in questione avvantaggiava direttamente i sottoscrittori di partecipazioni nei suindicati OICVM. Nondimeno, la Commissione ha considerato che la riduzione dell’imposta concessa ai sottoscrittori non fosse selettiva, poiché costituiva una misura generale applicabile a qualsiasi investitore. La Commissione ha invece ritenuto che gli incentivi fiscali in esame conferissero un vantaggio selettivo indiretto agli OICVM o, eventualmente, alle loro società di gestione, atteso che la riduzione dell’imposta sugli investimenti negli OICVM spingeva i sottoscrittori ad acquisire partecipazioni in tali strutture. La Commissione ha inoltre ritenuto che la misura in questione concedesse un vantaggio selettivo indiretto alle società di piccola o media capitalizzazione le cui azioni erano detenute dagli OICVM, sotto forma di un incremento della domanda delle loro azioni e di un aumento della loro liquidità, collegati alla maggiore attrattività dell’investimento. L’esistenza di un vantaggio selettivo indiretto a favore di queste tre categorie di attori è stata confermata dal Tribunale nella sua sentenza Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, punto 89 supra (EU:T:2009:50). Ne consegue che, in questa causa, come nella causa Germania/Commissione, punto 146 supra (EU:C:2000:467, punti 22 e 23), la selettività non è stata presa in considerazione nei confronti degli investitori, nonostante beneficiassero di una riduzione dell’imposta.

148    Pertanto, laddove è concesso un vantaggio, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa in virtù della realizzazione di un determinato tipo di investimenti accessibili a qualsiasi operatore, lo stesso ha carattere generale nei confronti di tali operatori e non costituisce un aiuto di Stato a favore di questi ultimi.

149    Si deve altresì rilevare che, nella sua sentenza del 22 febbraio 2006, Le Levant 001 e a./Commissione (T‑34/02, Racc., EU:T:2006:59), il Tribunale ha già avuto occasione di pronunciarsi su una decisione della Commissione relativa a sgravi fiscali concessi a degli investitori che partecipavano a un’operazione di finanziamento, eseguita da una banca, in vista dell’acquisto e della gestione di una nave da parte di una compagnia di trasporto marittimo. Nel quadro di tale operazione, gli investitori trasferivano la maggior parte del vantaggio alla compagnia di trasporto marittimo, che acquistava la nave al termine dell’operazione. Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato l’aiuto incompatibile e ha ordinato il suo recupero soltanto presso gli investitori, poiché il vantaggio non era stato ancora trasferito alla compagnia di trasporto marittimo. Nella sua sentenza, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata non esaminava in che senso i presupposti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatti nel caso di specie. Con particolare riferimento al presupposto legato all’identificazione di un vantaggio che favorisce talune imprese o produzioni, il Tribunale ha osservato che dalla decisione impugnata emergeva che, se i beneficiari diretti dell’aiuto erano gli investitori privati, gli effetti dell’aiuto sulla concorrenza derivavano dal fatto che la compagnia di trasporto marittimo poteva utilizzare la nave a condizioni favorevoli. Il Tribunale ha concluso che la decisione impugnata, omettendo di esaminare in che senso il fatto che gli investitori privati ottengono un vantaggio fiscale costituisca un vantaggio in termini di concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ancorché la decisione impugnata attribuisca tale vantaggio concorrenziale alla compagnia di trasporto marittimo, non consentiva di capire le ragioni per le quali gli investitori privati erano avvantaggiati dall’aiuto in questione (v., in tal senso, sentenza Le Levant 001 e a./Commissione, cit., EU:T:2006:59, punti 113 e da 118 a 120). Tale sentenza conferma dunque che, in determinate circostanze vicine al caso di specie, il fatto di beneficiare di un vantaggio fiscale collegato a un investimento non implica necessariamente di beneficiare di un vantaggio concorrenziale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

150    La giurisprudenza invocata dalla Commissione nell’ambito delle cause T‑515/13 e T‑719/13 non consente di ritenere che sia selettivo un vantaggio concesso, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa che compie un certo tipo di investimenti accessibili a qualsiasi operatore.

151    In primo luogo, con riguardo alla sentenza Spagna/Commissione, punto 132 supra (EU:C:2004:438, punto 120), la Corte ha senza dubbio considerato il carattere selettivo di una deduzione fiscale legata alla realizzazione di determinati investimenti. Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939, punti 79 e 82), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938, punti 83 e 86), tale misura si applicava soltanto a imprese che effettuavano attività di esportazione, escludendo le altre imprese. Orbene, nelle presenti cause, i vantaggi in questione erano aperti a qualsiasi impresa.

152    In secondo luogo, per quanto riguarda la sentenza Italia/Commissione, punto 132 supra (EU:C:2005:768, punti 97 e 98), il dispositivo fiscale analizzato andava ad esclusivo vantaggio delle imprese del settore bancario e non ne beneficiavano le imprese degli altri settori, contrariamente al caso di specie.

153    In terzo luogo, quanto alla sentenza Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, punto 89 supra (EU:T:2009:50, punto 156), l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stato individuato, in modo indiretto, soltanto nei confronti degli OICVM in questione, delle loro società di gestione, eventualmente, e delle imprese in cui gli OICVM detenevano azioni e non rispetto agli investitori che, secondo la Commissione, beneficiavano della riduzione dell’imposta (v. punto 147 supra). Orbene, nella fattispecie, la Commissione non ha menzionato nella decisione impugnata, segnatamente al considerando 163, l’esistenza di un vantaggio indiretto a favore dei GIE risultante dai vantaggi fiscali concessi agli investitori che acquisivano partecipazioni nei GIE.

154    In quarto luogo, a proposito della sentenza Diputación Foral de Álava e a./Commissione, punto 133 supra (EU:T:2002:61), occorre ricordare che in tale sentenza il Tribunale ha esaminato la selettività di due misure fiscali. La prima misura era un credito d’imposta che si applicava a investimenti nella regione di Álava in possesso di determinate caratteristiche, in particolare, un importo minimo di 2,5 miliardi di pesetas spagnole (ESP), riservando così de facto il vantaggio fiscale alle imprese che disponevano di risorse finanziarie importanti, escludendo le altre imprese. La seconda misura era una riduzione della base imponibile che avvantaggiava soltanto le imprese di nuova creazione nella regione di Álava che rispettavano determinati criteri relativi, in particolare, a un investimento minimo e alla creazione di un certo numero di posti di lavoro. Le due misure in questione non concedevano pertanto un vantaggio a qualsiasi operatore che effettuasse determinate operazioni d’investimento nella regione di Álava, ma il loro beneficio era riservato a talune imprese, con l’esclusione di altre. Ciò detto, nella specie, è pacifico che la possibilità di investire nei GIE era aperta, alle stesse condizioni, a qualsiasi impresa, senza che la legge imponga un importo minimo necessario per una siffatta acquisizione di partecipazioni.

155    Ne consegue che il vantaggio ottenuto dagli investitori che hanno preso parte alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non può essere considerato selettivo, atteso che ne beneficiavano soltanto le imprese che effettuavano tale particolare tipo di investimento con l’intermediazione di un GIE.

156    Come indicato al precedente punto 138, occorre pertanto esaminare in prosieguo se l’esistenza di un procedimento di autorizzazione contenente presunti elementi discrezionali fosse tale, in ogni caso, da concedere a detto vantaggio un carattere selettivo.

–       Selettività derivante da un presunto potere discrezionale dell’amministrazione fiscale

157    La Commissione rileva che, in ogni caso, poteva essere osservata una selettività nel caso di specie in virtù dell’esistenza di un sistema di autorizzazione contenente elementi discrezionali, che non esisteva nelle cause esaminate dal Tribunale nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938). Secondo la giurisprudenza, allorché l’ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest’ultimo non può considerarsi avere carattere generale (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 1999, DM Transport, C‑256/97, Racc., EU:C:1999:332, punto 27 e giurisprudenza citata, e del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, Racc., EU:C:2013:525, punto 25).

158    A tale riguardo, occorre rilevare che, malgrado l’esistenza di un sistema di autorizzazione contenente asseriti elementi discrezionali, i vantaggi in questione resterebbero aperti alle stesse condizioni, a qualsiasi imprenditore che decidesse di partecipare alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi d’alto mare mediante l’acquisizione di partecipazioni nei GIE costituiti dalle banche.

159    Infatti, come osservato dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR, dal considerando 133 della decisione impugnata emerge che le condizioni d’autorizzazione previste dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS, quali precisate dall’articolo 49 del RIS – che la Commissione ritiene vaghe e che debbano essere interpretate dall’amministrazione cui è concesso un potere discrezionale (v. punto 40 supra) – vertono, de jure, unicamente sulle caratteristiche dei beni che possono essere ammortizzati anticipatamente. La Commissione ha rilevato, al considerando 134 della decisione impugnata, che l’esercizio del potere discrezionale nel caso di specie avrebbe portato l’amministrazione fiscale ad accettare l’ammortamento anticipato soltanto per una specifica categoria di beni, ossia navi d’alto mare passate dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sul tonnellaggio (v. punto 40 supra). Risulta parimenti dai considerando 66, 116, 134 e 156 della decisione impugnata, in sostanza, che i vantaggi in questione non sono stati rifiutati a nessuna «operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease».

160    Ne consegue che il potere discrezionale dell’amministrazione fiscale, ipotizzando che possa essere accertato, avrebbe portato, de jure e de facto, soltanto a definire il tipo di operazione in grado di beneficiare dei vantaggi fiscali in questione, ossia le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi d’alto mare, escludendo altri beni. Resta il fatto che la possibilità di partecipare a tali operazioni era aperta, senza restrizioni, a qualsiasi impresa senza discriminazione. In siffatte condizioni, il vantaggio di cui hanno beneficiato queste ultime non poteva essere considerato selettivo sulla base di un asserito potere discrezionale dell’amministrazione fiscale, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 140, 146 e 147 supra.

161    L’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS, che richiede ai membri del GIE che intendono usufruire dell’ammortamento anticipato di mantenere la propria partecipazione al medesimo fino al termine del contratto di leasing, come evidenziato dalla Commissione alle udienze nelle due cause, non contraddice tale conclusione. Si tratta, infatti, di una condizione di applicazione del vantaggio, di cui qualsiasi impresa, attiva in ogni settore dell’economia, poteva beneficiare. Si osserva in proposito che anche il beneficio delle misure fiscali oggetto delle cause che hanno determinato le sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938), era soggetto alla condizione di mantenimento della partecipazione per un determinato periodo (v. punto 139 supra).

162    È peraltro importante rilevare che l’esistenza dell’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS non ha impedito ad alcuni investitori di acquisire partecipazioni nei GIE dopo la concessione delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione fiscale. Una constatazione di tal genere, fatta dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR alle udienze nelle due cause, conferma che l’accesso ai vantaggi in questione restava aperto a qualsiasi impresa che decideva di partecipare alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, indipendentemente dal sistema di autorizzazione contenente presunti elementi discrezionali. L’esistenza di quest’ultimo non può pertanto conferire nella specie natura selettiva ai vantaggi di cui hanno beneficiato gli investitori.

163    Alla luce delle suesposte considerazioni (v. punti da 130 a 162 supra), la Commissione ha erroneamente ritenuto, al considerando 156 della decisione impugnata, che il regime spagnolo di tax lease conferisse un vantaggio selettivo agli investitori, atteso che l’amministrazione fiscale autorizzava, in base ad un presunto potere discrezionale, soltanto le «operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi d’alto mare» cui partecipavano.

 Vantaggi legati alla realizzazione di talune attività

164    Come richiamato ai punti 123 e 124 supra, l’analisi globale di selettività svolta dalla Commissione nella decisione impugnata si fonda parimenti sulla conclusione secondo cui il regime spagnolo di tax lease favorisce «talune attività, ossia l’acquisizione di navi d’alto mare mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente» (considerando 157 della decisione impugnata). Tali attività corrispondono a quelle che, secondo la decisione impugnata, sono esercitate dai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease e beneficiano dell’applicazione delle misure 2, 4 e 5. In base all’analisi individuale compiuta ai considerando da 132 a 139 e da 141 a 154 della decisione impugnata, ciascuna di tali misure conferirebbe, de jure e de facto, un vantaggio selettivo alle imprese che esercitano le attività in questione (v. punti 40, 42 e 43 supra).

165    Nelle loro memorie, il Regno di Spagna, la Lico e la PYMAR affermano che gli investitori agivano in tutti i settori dell’economia e detenevano partecipazioni puramente finanziarie nei GIE, giacché il loro obiettivo era ottenere un vantaggio fiscale. Secondo il Regno di Spagna, i partecipanti (o gli azionisti) di un’impresa non svolgerebbero nessuna attività «sul mercato». All’udienza nella causa T‑515/13, il Regno di Spagna ha precisato che tale argomentazione intendeva rilevare che i membri dei GIE agivano in qualità di semplici investitori nell’ambito dei GIE, come avrebbe ammesso la Commissione nella decisione impugnata. Il Regno di Spagna ha altresì affermato all’udienza che, nella decisione impugnata, la Commissione non aveva attribuito agli investitori le attività di noleggio a scafo nudo, di acquisto e di vendita di navi. Nella causa T‑719/13, la Lico e la PYMAR affermano nel ricorso che gli investitori non possono essere considerati attori del settore individuato dalla Commissione ai considerando 156 e 157 della decisione impugnata. All’udienza, la Lico e la PYMAR hanno contestato la tesi secondo la quale i membri dei GIE esercitavano le attività concrete e specifiche di questi ultimi, come se formassero un’unica impresa.

166    Nei controricorsi depositati nelle due cause, la Commissione ha brevemente osservato che gli investitori realizzavano, mediante i GIE, le attività esercitate da questi ultimi. In tale contesto, l’argomento del Regno di Spagna, secondo cui gli azionisti non esercitano nessuna attività sul mercato, sarebbe difficile da capire. Quanto alla varietà di settori cui appartengono gli investitori, la Commissione precisa nella causa T‑719/13 che in nessun momento la decisione impugnata collega la selettività della misura ad uno o all’altro settore di attività degli investitori.

167    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale posto nelle due cause (v. punto 71 supra), la Commissione ha ulteriormente sviluppato la sua tesi secondo la quale gli investitori realizzano, mediante dei GIE, le attività esercitate da questi ultimi. Secondo la Commissione, contrariamente alle cause esaminate dal Tribunale nelle sentenze Autogrill España/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:939), e Banco Santander e Santusa/Commissione, punto 71 supra (EU:T:2014:938), i vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease sarebbero stati concessi agli investitori non in virtù della realizzazione di semplici operazioni d’investimento, bensì in virtù dell’esercizio di talune attività economiche mediante dei GIE, ossia l’acquisizione, la vendita e il noleggio a scafo nudo di navi. In tale contesto, la Commissione ha affermato che, in virtù della trasparenza fiscale dei GIE, questi ultimi e i loro membri potrebbero essere considerati due facce della stessa medaglia o, nel quadro dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della stessa impresa.

168    Rispondendo ad un quesito del Tribunale all’udienza nella causa T‑515/13 su una possibile contraddizione tra la tesi esposta al precedente punto 167 e la motivazione della decisione impugnata, segnatamente il suo considerando 28 (v. punto 12 supra), la Commissione ha osservato che il considerando in questione, che definisce i membri dei GIE «investitori», non sarebbe altro che una semplice spiegazione terminologica che non contraddirebbe la sua tesi secondo la quale i GIE e i loro membri formano un’unità economica. Interrogata di nuovo dal Tribunale all’udienza nella causa T‑719/13 sulla motivazione della decisione impugnata su tale questione, la Commissione ha risposto che, sebbene la sua tesi secondo cui i GIE e i loro investitori costituirebbero, insieme, un’unica impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non risultasse esplicitamente nella decisione impugnata, una siffatta conclusione discenderebbe dalla natura stessa del GIE. In proposito, la Commissione ha rilevato che un GIE era un soggetto fiscalmente trasparente, i cui membri sarebbero interamente responsabili dei suoi comportamenti e dei suoi debiti, in modo tale che le attività esercitate dal GIE sarebbero imputabili ai suoi membri.

169    Occorre ricordare che il Tribunale, nell’ambito del suo esame, deve stabilire se l’analisi individuale compiuta dalla Commissione delle misure 2, 4 e 5, cui fa rinvio, in sostanza, il considerando 157 della decisione impugnata, permetta di considerare che i vantaggi ottenuti dagli investitori, e non dai GIE, soddisfano la condizione di selettività (v. punto 118 supra).

170    Nell’ambito della predetta analisi individuale, la Commissione ha ritenuto che le misure 2, 4 e 5 avessero beneficiato, de jure e de facto, talune attività, ossia l’acquisizione di navi mediante contratti di leasing, il loro noleggio a scafo nudo e la loro rivendita successiva.

171    Le parti sono concordi nel ritenere che tali attività, menzionate anche al considerando 157 della decisione impugnata, siano quelle esercitate dai GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease. Pertanto, se la Commissione avesse riscontrato che i vantaggi ottenuti dagli investitori erano selettivi in virtù della realizzazione di tali attività, avrebbe dovuto precisare nella decisione impugnata che le attività dei GIE corrispondevano a quelle dei loro membri o, quantomeno, che potevano essere loro attribuite.

172    Si osserva, a tale riguardo, che la conclusione secondo la quale gli investitori esercitano, attraverso dei GIE, le attività di questi ultimi ricorre nella decisione impugnata soltanto una volta al considerando 172, e senza fornire prove al riguardo. Infatti, nell’ambito dell’analisi dei criteri relativi al rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri, la Commissione ha affermato che, «tramite le operazioni che usufruiscono del regime spagnolo di tax lease, [gli investitori] [erano] attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare, che sono aperti agli scambi intraunionali» (v. punto 54 supra).

173    Eppure, la Commissione non ha mai spiegato in nessun passaggio della decisione impugnata in che modo le attività dei GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease potevano essere attribuite ai loro membri. In particolare, nel quadro dell’analisi della selettività delle misure individuali in questione, la Commissione si è limitata a concludere che le stesse conferivano un vantaggio selettivo ai GIE «e»/«o» ai loro investitori (considerando 139 e 154 della decisione impugnata), senza fornire nessuna precisazione ulteriore. Quanto al regime spagnolo di tax lease nel complesso, la Commissione ha rilevato che «il vantaggio [fosse] a favore del GIE e, per effetto della trasparenza, dei relativi investitori». Una siffatta precisazione non consente tuttavia di capire perché si potrebbe considerare che i membri dei GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease esercitano le attività economiche di questi ultimi come se fossero un unico soggetto giuridico od economico. Peraltro, quando la Commissione ha esaminato, al considerando 126 della decisione impugnata, se le parti coinvolte in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease fossero «imprese» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, essa non ha fornito nessuna indicazione che permettesse di supporre o di comprendere che i GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease e i loro membri formerebbero insieme un unico soggetto ai sensi della predetta disposizione, in modo da poter imputare le attività dei GIE ai loro membri.

174    È altresì opportuno notare che l’affermazione contenuta al considerando 172 della decisione impugnata, secondo la quale gli investitori «sono attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare» sembra contraddire altri considerando della decisione impugnata.

175    La Commissione ha infatti sostenuto, al considerando 28 della decisione impugnata, che, «[p]oiché i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease [erano] considerati uno strumento d’investimento dai loro membri, anziché un mezzo per svolgere congiuntamente un’attività, la [suindicata] decisione si riferi[va] ad essi come investitori». La Commissione ha parimenti osservato, al considerando 27 della decisione impugnata, che «i GIE spagnoli [avevano] una personalità giuridica distinta da quella dei loro membri». Infine, la Commissione ha precisato che, in generale, gli investitori «non esercita[va]no nessuna attività marittima» [punto 9, lettera b), della decisione di avvio del procedimento, cui fa rinvio, in sostanza, il considerando 14 della decisione impugnata].

176    Ciò premesso, si deve concludere che la constatazione fatta dalla Commissione, segnatamente al considerando 157 della decisione impugnata, secondo la quale il regime spagnolo di tax lease favorisce «talune attività, ossia l’acquisizione di navi d’alto mare mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente» riguarda le attività dei GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease, ma non interessa le attività industriali od economiche dei membri dei GIE, che acquistano partecipazioni in questi ultimi in qualità di «investitori». Al fine di stabilire la selettività dei vantaggi ottenuti dagli investitori, la Commissione, pertanto, non poteva basarsi unicamente sulla conclusione di cui al considerando 157 della decisione impugnata, né sull’analisi di selettività individuale delle misure 2, 4 e 5 cui il considerando in questione in sostanza rinvia.

177    Se, come suggerito dalla Commissione dinanzi al Tribunale, la decisione impugnata dovesse essere letta nel senso che gli investitori esercitavano, attraverso i GIE, le attività menzionate al precedente punto 176 e che la selettività dei vantaggi che avevano ottenuto poteva essere accertata su tale base, la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, se non da motivazione contraddittoria, su questo punto. Poiché il difetto di motivazione costituisce violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale deve rilevarlo d’ufficio, dopo avere sentito le parti nel rispetto del principio del contraddittorio (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc., EU:C:2009:742, punti 34 e 55).

 Conclusione in materia di selettività

178    Alla luce delle suesposte considerazioni (v. punti da 115 a 177 supra), la Commissione ha erroneamente individuato nella decisione impugnata l’esistenza di un vantaggio selettivo e, pertanto, di un aiuto di Stato a favore dei GIE e degli investitori.

179    Per quanto riguarda i GIE, non vi è dubbio che essi abbiano usufruito delle misure fiscali in questione. Nondimeno, in virtù del principio di trasparenza fiscale, i vantaggi derivanti direttamente da tali misure sono andati a favore soltanto dei loro membri (v. punti da 115 a 117 supra). L’esistenza, peraltro, di un vantaggio indiretto a favore dei GIE derivante dalle misure in questione non è stata menzionata nella decisione impugnata (v. punto 153 supra).

180    Con riferimento ai membri dei GIE, che la decisione impugnata definisce «investitori», i vantaggi economici di cui hanno usufruito erano aperti, alle stesse condizioni, a qualsiasi operatore soggetto passivo in Spagna senza distinzione, e ciò malgrado l’esistenza di un sistema di autorizzazione. La Commissione ha di conseguenza erroneamente ritenuto che gli investitori avessero usufruito di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a motivo della loro partecipazione a un certo tipo di operazione avvantaggiata (v. punti da 130 a 163 supra). Le attività menzionate, in particolare al considerando 157 della decisione impugnata, per identificare la selettività dei vantaggi sono quelle esercitate dai GIE e non dagli investitori, che sono gli unici operatori cui è diretto l’ordine di recupero imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata. Ne consegue che la selettività dei vantaggi ottenuti dagli investitori non poteva essere stabilita neppure su questa base. Anche supponendo che la decisione impugnata possa essere intesa nel senso che gli investitori esercitano, tramite dei GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease, le attività particolari di questi ultimi, la decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione, se non da motivazione contraddittoria, su questo punto (v. punti da 164 a 177 supra).

c)     Sull’analisi relativa al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri

181    Come indicato ai precedenti punti 53 e 54, l’analisi della Commissione relativa al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri è contenuta ai considerando da 171 a 173 della decisione impugnata. Dopo aver richiamato alcuni principi giurisprudenziali (considerando 171 della decisione impugnata), la Commissione ha osservato, al considerando 172 della decisione impugnata, quanto segue: «Nel caso in esame, gli investitori, ossia i membri dei GIE, sono attivi in vari settori dell’economia, in particolare in settori aperti agli scambi intraunionali. Inoltre, tramite le operazioni che usufruiscono del regime spagnolo di tax lease sono attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare, che sono aperti agli scambi intraunionali. I vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease rafforzano la loro posizione nei rispettivi mercati, falsando o minacciando di falsare la concorrenza». La Commissione ha concluso, al considerando 173 della decisione impugnata, che «[i]l vantaggio economico ricevuto dai GIE e dai relativi investitori che usufrui[vano] delle misure in esame [poteva] pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno».

182    Occorre ricordare che la Lico e la PYMAR, nel ricorso, e il Regno di Spagna, nella memoria di replica, contestano, in sostanza, non soltanto la fondatezza dell’analisi della Commissione richiamata al precedente punto 181, ma anche la motivazione della decisione impugnata (v. punto 107 supra). Deve essere pertanto respinto l’argomento della Commissione, presentato nella causa T‑719/13, secondo il quale la contestazione della Lico e della PYMAR della motivazione della decisione impugnata su questo punto sarebbe tardiva.

183    In ogni caso, come ricordato al precedente punto 177, un difetto di motivazione o una motivazione insufficiente costituiscono violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e sono dunque un motivo di ordine pubblico che può, da un lato, essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento e, dall’altro, essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario nel rispetto del principio del contraddittorio (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, Racc., EU:C:1997:73, punti 24 e 25; Commissione/Irlanda e a., punto 177 supra, EU:C:2009:742, punti 34 e 55, e dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, Racc., EU:T:2004:218, punto 210 e giurisprudenza citata).

184    Nel caso in esame, in risposta a un quesito scritto del Tribunale nella causa T‑515/13 (v. punto 69 supra) e a un quesito orale nella causa T‑719/13, le parti nelle due cause sono state sentite alle udienze per stabilire se la decisione impugnata soddisfacesse l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE nell’ambito dell’analisi dei criteri relativi al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi.

185    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere adeguata alla natura dell’atto considerato e deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della sussistenza, in capo alla motivazione di un atto, dei requisiti di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, Racc., EU:C:2006:511, punto 88 e giurisprudenza citata, e del 28 maggio 2013, Trabelsi e a./Consiglio, T‑187/11, Racc., EU:T:2013:273, punti 66 e 67 e giurisprudenza citata).

186    Si deve parimenti rammentare che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del 13 marzo 1985, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, 296/82 e 318/82, EU:C:1985:113, punto 19).

187    La Commissione ricorda giustamente, al considerando 171 della decisione impugnata, che, allorché l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, questi sono da considerarsi influenzati da tale aiuto (v. sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, Racc., EU:C:2006:8, punto 141 e giurisprudenza citata).

188    Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, dalla giurisprudenza emerge che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenze Germania/Commissione, punto 146 supra, EU:C:2000:467, punto 30, e del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc., EU:C:2005:130, punto 55).

189    Come ricorda la Commissione nelle due cause, non è necessario dimostrare un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., punto 187 supra, EU:C:2006:8, punto 140 e giurisprudenza citata).

190    Quanto ai regimi di aiuti, va ricordato altresì che la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche generali del programma di cui trattasi, senza essere tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, punto 87 supra, EU:C:2011:368, punto 63).

191    La Commissione ha giustamente rilevato, nelle due cause, che dalla giurisprudenza risulta che la concessione di un aiuto da parte di uno Stato membro, in forma di sgravio fiscale, ad alcuni degli amministratati deve essere considerata tale da incidere su detti scambi e, conseguentemente, tale da soddisfare il requisito in esame, quando gli amministrati stessi esercitano un’attività economica che costituisce l’oggetto di tali scambi o non può escludersi che essi siano in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Heiser, punto 188 supra, EU:C:2005:130, punto 35).

192    Resta il fatto che l’obbligo di motivazione esige che vengano indicati i motivi per i quali la Commissione ritiene che il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In proposito, anche nei casi in cui emerge dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso che esso è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, è quantomeno compito della Commissione menzionare tali circostanze nella motivazione della sua decisione (v., in tal senso, sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, punto 186 supra, EU:C:1985:113, punto 24).

193    Occorre ricordare altresì che la Corte ha già dichiarato che, laddove sia richiesto da circostanze particolari, la Commissione deve motivare la propria decisione in maniera più approfondita, fornendo indicazioni pertinenti relative ai prevedibili effetti dell’aiuto sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri. Questo era il caso di un aiuto di importo scarso destinato unicamente a finanziare un programma di penetrazione commerciale, e non esportazioni, in Stati terzi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, Racc., EU:C:2009:272, punti 56, 57 e 62).

194    È alla luce di tali principi che deve essere analizzata la motivazione della decisione impugnata relativa al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

195    Nelle due cause, la Commissione rinvia al considerando 172 della decisione impugnata affermando di avere sufficientemente motivato la propria decisione con riguardo alle due condizioni in questione.

196    Come ricordato al precedente punto 181, la tesi della Commissione, al considerando 172 della decisione impugnata, si fonda su due constatazioni. Da un lato, gli investitori sarebbero attivi in vari settori dell’economia, in particolare in settori aperti agli scambi intraunionali, e i vantaggi in esame rafforzerebbero la loro posizione nei rispettivi mercati. Dall’altro, gli investitori opererebbero, mediante i GIE, nei mercati nei quali questi ultimi sono attivi, anch’essi aperti agli scambi intraunionali.

197    Occorre verificare se i due pilastri sui quali poggia la tesi della Commissione siano sufficientemente motivati.

 Sul primo pilastro della tesi della Commissione

198    Con riguardo all’affermazione della Commissione secondo la quale gli investitori sono attivi in vari settori dell’economia e i vantaggi rafforzano la loro posizione nei rispettivi mercati, si osserva come si tratti di un’affermazione di carattere generale che può essere applicata a qualsiasi tipo di sostegno statale. Non si riferisce a nessuna circostanza specifica che spiegherebbe perché, nella specie, le misure controverse rischiano di distorcere la concorrenza e incidono sugli scambi nei mercati in cui operano gli investitori.

199    Si ricorda che, come si evince dal considerando 1 della decisione impugnata, le denunce ricevute dalla Commissione, sostenute da almeno una compagnia di trasporto marittimo, riportavano una distorsione della concorrenza e degli scambi nel mercato della costruzione navale e non nei mercati in cui operano gli investitori (v. punto 1 supra). Si nota parimenti che la Commissione ha considerato, ai considerando 122 e 156 della decisione impugnata, una «selettività settoriale» delle misure in questione (v. punti 36 e 45 supra), mentre ha stabilito che gli investitori agivano in vari settori dell’economia. La Commissione ha peraltro sostenuto, al considerando 19 della decisione impugnata, che gli investitori detenevano nell’ambito del regime spagnolo di tax lease solo una piccola parte (dal 10% al 15%) del vantaggio, mentre la maggior parte del vantaggio (dall’85% al 90%) era trasferita alla compagnia di trasporto marittimo che acquistava la nave (v. punto 21 supra). Inoltre, al fine di «ripristinare la situazione concorrenziale sul mercato o sui mercati in cui si è verificata la distorsione», la Commissione ha messo in discussione, ai considerando da 270 a 276 e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, alcune clausole di contratti conclusi tra gli investitori, le compagnie di trasporto marittimo e i cantieri navali, in virtù delle quali i cantieri navali erano tenuti a risarcire le altre parti se non potevano ottenere i vantaggi fiscali previsti (v. punto 60 supra). In altre parole, in nome del ripristino della concorrenza nei mercati in cui operano gli investitori e che sarebbero stati pregiudicati dall’aiuto, la Commissione ha richiesto, all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, che questi ultimi non trasferiscano l’onere del recupero ad altre persone. All’udienza nella causa T‑719/13, la Commissione non ha negato che l’inserimento di una richiesta di tal genere nel dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato non fosse consuetudine.

200    Considerate le particolari circostanze, era compito della Commissione fornire maggiori indicazioni che permettessero di comprendere in che modo il vantaggio ottenuto dagli investitori, e non dalle compagnie di trasporto marittimo o i cantieri navali, fosse in grado di falsare o di minacciare la concorrenza e di pregiudicare gli scambi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nei mercati nei quali operavano.

201    La giurisprudenza invocata dalla Commissione alle udienze nelle due cause (sentenze DM Transport, punto 157 supra, EU:C:1999:332, e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, Racc., EU:C:2006:416) non mette in discussione questa conclusione.

202    Nelle cause esaminate in tali due sentenze, infatti, le circostanze particolari indicate al precedente punto 199 non erano presenti.

203    Peraltro, nella sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, punto 201 supra (EU:C:2006:416), citata dalla Commissione all’udienza nella causa T‑515/13, la Corte ha provveduto a identificare uno dei problemi di concorrenza che venivano posti in tale causa. Infatti, i vantaggi conferiti alle imprese multinazionali che insediavano i loro «centri di coordinamento» in Belgio consentivano a queste multinazionali di organizzare internamente detti servizi di coordinamento invece di ricorrere a prestatori di servizi nei settori finanziario, della gestione di capitali, informatico e della selezione del personale (sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, punto 201 supra, EU:C:2006:416, punto 132). In merito alla sentenza DM Transport, punto 157 supra (EU:C:1999:332), invocata dalla Commissione all’udienza nella causa T‑719/13, la Corte si è pronunciata su taluni vantaggi concessi a un’impresa di traslochi. Ora, nella sua analisi, la Corte ha altresì tenuto conto della situazione specifica del beneficiario, in particolare, della natura transfrontaliera del mercato nel quale operava (sentenza DM Transport, punto 157 supra, EU:C:1999:332, punto 29).

204    Da quanto suesposto, emerge che il primo pilastro della tesi della Commissione relativo alla sua analisi del rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi non è sufficientemente motivato.

 Sul secondo pilastro della tesi della Commissione

205    La Commissione ha aggiunto, al considerando 172 della decisione impugnata, che, «[i]noltre, tramite le operazioni che usufrui[vano] del regime spagnolo di tax lease, [gli investitori] [erano] attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare, che sono aperti agli scambi intraunionali».

206    Come indicato ai precedenti punti da 173 a 175, la Commissione non ha spiegato nella decisione impugnata perché i GIE costituiti ai fini del regime spagnolo di tax lease e i loro membri formassero un unico soggetto giuridico od economico, in modo da poter attribuire le attività del GIE ai loro membri. La Commissione afferma invece il contrario, segnatamente al considerando 28 della decisione impugnata, ove si legge che, «[p]oiché i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sono considerati uno strumento d’investimento dai loro membri, anziché un mezzo per svolgere congiuntamente un’attività, la [suindicata] decisione si riferisce ad essi come investitori».

207    In tali circostanze, neppure il secondo pilastro della tesi della Commissione rispetta i requisiti di motivazione imposti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

208    Alla luce di quanto suesposto (v. punti da 198 a 207 supra), si deve concludere che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione giacché ha concluso, ai considerando da 171 a 173 della decisione impugnata, che le misure in questione rischiavano di falsare la concorrenza e pregiudicavano gli scambi tra Stati membri.

2.     Conclusione

209    Atteso che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori ed è insufficientemente motivata con riguardo alla definizione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere accolto il primo capo delle conclusioni del Regno di Spagna, della Lico e della PYMAR nelle cause T‑515/13 e T‑719/13 e deve essere annullata integralmente, senza necessità di esaminare gli altri motivi e argomenti presentati nei due ricorsi.

 Sulle spese

210    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione è soccombente nelle cause T‑515/13 e T‑719/13, deve essere condannata alle spese sostenute dal Regno di Spagna, dalla Lico e dalla PYMAR, nel rispetto delle presenti conclusioni.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come «regime spagnolo di tax lease», è annullata.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing, SA e dalla Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2015.

Firme

Indice


Fatti

I – Procedimento amministrativo

II – Decisione impugnata

A – Descrizione del regime spagnolo di tax lease

1. Struttura giuridica e finanziaria del regime spagnolo di tax lease

a) Contratto di costruzione navale originario

b) Modifica del contratto di costruzione navale (novazione)

c) Costituzione di un GIE da parte della banca e chiamata degli investitori

d) Contratto di leasing

e) Contratto di locazione a scafo nudo con opzione di acquisto

2. Struttura fiscale del regime spagnolo di tax lease

a) Misura 1: ammortamento accelerato di beni locati (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS)

b) Misura 2: applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati (articolo 48, paragrafo 4, e articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS e articolo 49 del RIS)

c) Misura 3: i GIE

d) Misura 4: regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS)

e) Misura 5: articolo 50, paragrafo 3, del RIS

B – Valutazione della Commissione

1. Valutazione del regime spagnolo di tax lease nel complesso/valutazione delle singole misure

2. Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

a) Imprese ai sensi dell’articolo 107 TFUE

b) Esistenza di un vantaggio selettivo

c) Trasferimento di risorse e imputabilità allo Stato

d) Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

3. Compatibilità con il mercato interno

4. Recupero

a) Principi generali del diritto dell’Unione europea

b) Determinazione degli importi da recuperare

c) Clausole contrattuali

C – Dispositivo della decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑719/13

II – Nel merito

A – Sulla portata del primo capo delle conclusioni della Lico e della PYMAR nella causa T‑719/13

B – Sui motivi addotti nelle cause T‑515/13 e T‑719/13

1. Sul primo motivo, relativo alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

a) Identificazione dei beneficiari dei vantaggi economici

b) Sulla condizione relativa alla selettività

Autorizzazioni concesse dall’amministrazione fiscale, sulla base di un potere discrezionale, soltanto alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease destinate a finanziare navi d’alto mare

– Vantaggio legato ad un certo tipo di investimenti

– Selettività derivante da un presunto potere discrezionale dell’amministrazione fiscale

Vantaggi legati alla realizzazione di talune attività

Conclusione in materia di selettività

c) Sull’analisi relativa al rischio di distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri

Sul primo pilastro della tesi della Commissione

Sul secondo pilastro della tesi della Commissione

2. Conclusione

Sulle spese


* Lingua processuale: lo spagnolo.