Language of document : ECLI:EU:T:2020:434

Cause riunite T515/13 RENV e T719/13 RENV

Regno di Spagna e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero parziale – Carattere selettivo – Obbligo di motivazione – Recupero dell’aiuto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

1.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Intervento nel procedimento di rinvio di una parte intervenuta soltanto nel procedimento di impugnazione – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 217, § 1)

(v. punti 64, 65)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Sistema fondato su un’autorizzazione preventiva ottenuta sulla base di criteri vaghi che richiedono un’interpretazione da parte dell’amministrazione fiscale – Criteri vaghi che non possono essere considerati oggettivi – Carattere discrezionale de iure della normativa – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 81‑102)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Mercato aperto al commercio tra Stati membri – Riduzione di prezzo idonea a falsare la concorrenza sul mercato dell’acquisto e della vendita di navi marittime

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 103‑107)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Sindacato giurisdizionale

[Art. 296, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]

(v. punti 118‑132)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Misure simili a un altro regime che è stato oggetto di un ordine di recupero – Differenza di trattamento – Giustificazione oggettiva

(Art. 108 TFUE)

(v. punti 139‑146)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti – Tutela – Presupposti e limiti – Circostanze eccezionali – Insussistenza

(Art. 108 TFUE)

(v. punti 155‑176)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Principio della certezza del diritto – Presupposti e limiti – Circostanze eccezionali – Insussistenza

(Art. 108 TFUE)

(v. punti 193‑206)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Determinazione del beneficiario dell’aiuto – Criterio – Effettivo godimento

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punti 217‑220)

Sintesi

Il regime spagnolo di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria conclusi da cantieri navali costituisce un regime di aiuti

Gli aiuti di Stato illegali concessi a tale titolo devono essere recuperati presso i loro beneficiari

Nel 2006, la Commissione europea aveva ricevuto varie denunce in merito all’applicazione del «regime spagnolo di tax lease» ad alcuni contratti di locazione finanziaria, in quanto tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di uno sconto compreso tra il 20% e il 30% sul prezzo di acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli. Secondo la Commissione, lo scopo del regime spagnolo di tax lease era di offrire vantaggi fiscali a gruppi d’interesse economico (in prosieguo: i «GIE») e agli investitori che vi partecipavano, i quali trasmettevano in seguito una parte dei vantaggi alle compagnie di trasporto marittimo che avevano acquistato una nuova nave.

Nella decisione controversa(1), adottata nel luglio 2013, la Commissione ha ritenuto che il regime spagnolo di tax lease costituisse un aiuto di Stato(2) sotto forma di vantaggio fiscale selettivo, parzialmente incompatibile con il mercato interno. Poiché al regime di aiuti in questione era stata data esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell’obbligo di notifica(3), essa aveva ingiunto alle autorità nazionali di recuperare tali aiuti presso gli investitori, ossia i membri dei GIE.

Nel settembre 2013, il Regno di Spagna, la Lico Leasing, SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: le «ricorrenti») hanno presentato ricorsi di annullamento contro la decisione controversa. Nella sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione(4) (T‑515/13 e T‑719/13, EU:T:2015:1004), il Tribunale ha dichiarato che il vantaggio percepito dagli investitori dei GIE non era selettivo e che la motivazione riguardante i criteri di distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi era insufficiente. Di conseguenza, la decisione controversa è stata annullata senza che occorresse statuire sugli altri motivi di ricorso e argomenti avanzati dalle ricorrenti. La Corte, investita di un’impugnazione proposta dalla Commissione, ha annullato, con la sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a.(5) (C‑128/16 P, EU:C:2018:591), la sentenza del Tribunale. La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale, nella sua analisi del carattere selettivo delle misure fiscali, avesse applicato erroneamente le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato e che, contrariamente a quanto esso aveva concluso, la decisione della Commissione non fosse viziata da un difetto di motivazione. Avendo rilevato che il Tribunale non si era pronunciato sul complesso dei motivi di ricorso dedotti dinanzi al medesimo, la Corte ha ritenuto che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia e ha, pertanto, rinviato le cause dinanzi al Tribunale.

Con sentenza su rinvio del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV), il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle ricorrenti.

Il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, la qualificazione delle misure fiscali come aiuti di stato. Al riguardo, ha verificato, anzitutto, se la Commissione potesse concludere che i vantaggi concessi in forza del regime spagnolo di tax lease, considerato nel suo insieme, presentassero un carattere selettivo. Dopo un richiamo della giurisprudenza sulla selettività derivante dal potere discrezionale delle amministrazioni nazionali quando esercitano le loro competenze fiscali(6), il Tribunale ha osservato che il beneficio del regime fiscale in questione era accordato dall’amministrazione fiscale nell’ambito di un regime di autorizzazione preventiva sulla base di criteri vaghi che richiedevano un’interpretazione che non era soggetta ad alcuna disciplina. Pertanto, l’amministrazione fiscale poteva fissare la data di inizio dell’ammortamento in funzione di circostanze definite in termini che conferivano all’amministrazione un notevole margine discrezionale. Secondo il Tribunale, l’esistenza di tali aspetti discrezionali era tale da favorire i beneficiari rispetto ad altri soggetti passivi che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto analoga. In particolare, altri GIE avrebbero potuto non beneficiare dell’ammortamento anticipato alle stesse condizioni. Inoltre, per respingere l’argomento secondo il quale l’autorizzazione era stata accordata in pratica a tutti i GIE attivi nel settore in questione, il Tribunale ha sottolineato che, in considerazione del carattere discrezionale de iure della normativa, poco importa che la sua applicazione sia stata discrezionale o no de facto. Il Tribunale ne ha dedotto che, poiché una delle misure che consentivano di beneficiare del regime spagnolo di tax lease nel suo insieme era selettiva, ossia l’autorizzazione dell’ammortamento anticipato, la Commissione non aveva errato nel ritenere che il sistema fosse selettivo nel suo complesso. Il Tribunale ha poi sottolineato che il mercato dell’acquisto e della vendita di navi marittime era aperto al commercio tra Stati membri e che una riduzione del prezzo di una nave compresa tra il 20% e il 30% minacciava di falsare la concorrenza su tale mercato sul quale erano attivi i GIE. Pertanto, le condizioni relative al rischio di distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri erano soddisfatte. Il Tribunale ha di conseguenza respinto il motivo di ricorso vertente su un travisamento della qualificazione di una misura come aiuto di Stato.

Il Tribunale ha esaminato, in secondo luogo, il recupero degli aiuti illegali e ha respinto i diversi motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti a tale riguardo. In particolare, esso ha escluso la presunta violazione del principio del legittimo affidamento. Le ricorrenti non erano infatti riuscite a dimostrare di aver ottenuto dalla Commissione assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali si potesse desumere che il regime in questione non rientrava nella nozione di aiuto di Stato. Inoltre, il Tribunale ha constatato che la Commissione, nella decisione controversa, aveva preso in debita considerazione l’esigenza della certezza del diritto, il che l’aveva portata a limitare nel tempo il recupero degli aiuti illegali. Il recupero degli aiuti è stato infatti limitato a quelli concessi dopo la pubblicazione della decisione relativa ai GIE fiscali francesi che aveva posto fine a una situazione di incertezza giuridica derivante dalla decisione Brittany Ferries(7). A tale riguardo, il Tribunale constata che la Commissione non aveva errato nel ritenere che la pubblicazione di tale decisione avesse fatto cessare qualsiasi incertezza giuridica, dato che, in tale decisione, un regime analogo al regime spagnolo di tax lease era stato qualificato come aiuto di Stato. Oltretutto, il Tribunale ha sottolineato che la validità di tale constatazione non era messa in discussione da circostanze successive, quali una presunta inerzia della Commissione in relazione al regime in questione.

Infine, il Tribunale ha respinto anche il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei principi applicabili al recupero. Le ricorrenti criticavano la decisione controversa nella parte in cui essa ordinava il recupero dell’integralità degli aiuti presso gli investitori (i membri dei GIE) sebbene una parte del vantaggio fiscale fosse stata traferita alle compagnie di trasporto marittimo. La Commissione aveva infatti deciso che le compagnie di trasporto marittimo non erano i beneficiari dell’aiuto, sicché l’ordine di recupero riguardava unicamente e integralmente gli investitori, unici beneficiari della totalità dell’aiuto per via della trasparenza fiscale dei GIE. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva errato nell’ordinare il recupero dell’integralità dell’aiuto presso gli investitori, sebbene essi avessero trasferito una parte del vantaggio ad altri operatori, in quanto questi ultimi non erano considerati beneficiari dell’aiuto. Sono infatti gli investitori che hanno effettivamente fruito dell’aiuto, dal momento che la normativa applicabile non imponeva loro il trasferimento di una parte dell’aiuto a terzi.


1      Decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1), noto anche come «regime spagnolo di tax lease».


2      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


3      Previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


4      V. comunicato stampa 150/15.


5      V. comunicato stampa 115/18.


6      Sentenze della Corte del 26 settembre 1996, Francia/Commissione (C‑241/94, EU:C:1996:353, punto 23), del 29 giugno 1999, DM Transport (C‑256/97, EU:C:1999:332, punto 27), del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 27) e del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a. (C‑128/16 P, EU:C:2018:591, punto 55). Sentenze del Tribunale del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537, punto 97) e del 20 settembre 2019, Port autonome du Centre e de l’Ouest e a./Commissione (T‑673/17, non pubblicata, EU:T:2019:643, punto 188).


7      La decisione Brittany Ferries, adottata nel 2001, aveva potuto indurre gli operatori economici a ritenere che i vantaggi fiscali, come quelli accordati nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, potessero configurare misure generali non costituenti aiuti di Stato. Tuttavia, secondo la Commissione, la situazione di incertezza giuridica è venuta meno con l’adozione di una decisione sui GIE fiscali francesi, pubblicata il 30 aprile 2007, che avrebbe dovuto indurre un operatore prudente e accorto a ritenere che un regime simile al regime spagnolo di tax lease potesse costituire un aiuto di Stato.