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Ricorso proposto il 22 giugno 2012 - FIS'D/Commissione

(Causa T-283/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : FIS'D - Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (rappresentanti : S. Baratti e A. Sodano, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere le richieste di misure di organizzazione del procedimento e/o di mezzi istruttori formulate;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 12 aprile 2012, Ref. Ares(2012)446225, che ha respinto il ricorso amministrativo promosso dalla ricorrente ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 contro la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura del 13 gennaio 2011 " Termination of the Framework Partnership Agreement 2011-0181, Erasmus Mundus Masters Course in City Regeneration " che ha disposto la cessazione anticipata dell'Accordo Quadro di Partenariato 2011-0181, stipulato nell'ambito del programma Erasmus Mundus 2009-2013.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell'errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione:

Secondo la ricorrente, la Commissione ha mancato di rilevare che l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, nel valutare la modifica del progetto reCity Erasmus Mundus Master Course presentata da Università degli Studi " Mediterranea " di Reggio Calabria in data 21 dicembre 2011 per conto di un consorzio diverso da quello originario, ha agito in manifesta violazione delle sezioni II.A.1 e II.B.4 dell'Administrative and Financial Handbook, che costituisce parte integrante dello Specific Grant Agreement allegato al Framework Partnership Agreement e dell'art. II.12.3 del Framework Partnership Agreement.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell'errore manifesto di valutazione:

A questo riguardo viene precisato che la Commissione ha mancato di rilevare che la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, consentendo l'estensione dello Specific Grant Agreement per il sovvenzionamento del master in corso sulla base del nuovo progetto presentato da Università degli Studi " Mediterranea " di Reggio Calabria in data 21 dicembre 2011 da realizzarsi con una compagine di consorzio diversa da quella originaria, risultava viziata da manifesta violazione degli artt. I.3 e II.12.3 del Framework Partnership Agreement, eccesso di potere e, in particolare, travisamento, difetto di presupposto, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell'errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione:

Su questo punto si precisa che la Commissione ha mancato di rilevare che l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, nel disporre la cessazione del Framework Partnership Agreement e consentire l'estensione dello Specific Grant Agreement per un progetto diverso nella compagine e nei contenuti rispetto a quello che aveva partecipato al bando di selezione, ha agito in violazione e falsa applicazione dell'Allegato I al Framework Partnership Agreement, eccesso di potere e, in particolare, travisamento, difetto di presupposto, illogicità, violazione del principio generale di buona amministrazione e dei principi suoi corollari di buona fede, trasparenza, imparzialità, e proporzionalità, nonché del principio del legittimo affidamento.

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