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Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 – FIS’D / Commissione

(Causa T-283/12)1

(«Programma d’azione Erasmus Mundus – Convenzione quadro di partenariato – Convenzione di sovvenzione specifica – Decisione dell’EACEA di recedere dalla convenzione quadro e di modificare la convenzione specifica – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione della Commissione di rigetto del ricorso amministrativo in quanto infondato – Violazione delle convenzioni e del manuale amministrativo e finanziario»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: FIS’D Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Bariatti e A. Sodano, successivamente F. Sutti e A. Boso Caretta, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Van Hoof, successivamente C. Cattabriga e D. Roussanov e, infine, C. Cattabriga, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet, agente, assistito da M. Merola e C. Santacroce, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 12 aprile 2012 [n. Ares (2012) 446225], che ha respinto il ricorso amministrativo promosso contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) del 13 gennaio 2012, con cui quest’ultima ha esercitato il recesso anticipato dalla convenzione quadro di partenariato 2011/0181 che essa aveva stipulato con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e che ha modificato la convenzione di sovvenzione specifica da essa conclusa con detta università

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La FIS’D – Formazione integrata superiore del design sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012.