Language of document : ECLI:EU:T:2012:94

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

28 febbraio 2012 (*)

«Unione doganale — Importazione di apparecchi riceventi per la televisione a colori assemblati in Turchia — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio dei dazi — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Decisione di rigetto della Commissione — Annullamento da parte del giudice nazionale delle decisioni delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori dei dazi — Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑153/10,

Schneider España de Informática, SA, con sede in Torrejón de Ardoz (Spagna), rappresentata da P. De Baere e P. Muñiz, avvocati

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e da L. Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 gennaio 2010, C(2010) 22 def., che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali diritti in un caso particolare (caso REM 02/08),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Negli anni 1999, 2000 e 2001, la ricorrente, Schneider España de Informática, SA importava in Spagna, ai fini della loro immissione in libera pratica, apparecchi riceventi per la televisione a colori da essa allora dichiarati originari della Turchia.

2        Il 28 agosto 2002, le autorità doganali spagnole comunicavano alla ricorrente che esse avrebbero proceduto ad una verifica a posteriori delle importazioni citate al precedente punto 1.

3        Una missione di cooperazione amministrativa, effettuata in Turchia dal 29 aprile al 2 maggio 2003, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e da agenti di taluni Stati membri, giungeva alla conclusione che il fornitore turco della ricorrente aveva inserito, nei televisori importati da quest’ultima, tubi catodici originari della Cina o della Corea del Sud. Importazioni del genere erano soggette ai dazi antidumping allora previsti dal regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 73, pag. 3), modificato dal regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998 (GU L 324, pag. 1).

4        A seguito di tale indagine, con tre decisioni del 23 giugno 2004 (in prosieguo: le «decisioni di contabilizzazione a posteriori»), le autorità doganali spagnole accertavano l’esistenza di un debito doganale risultante dal mancato pagamento di dazi antidumping al momento delle importazioni di cui al precedente punto 1 e ponevano a carico della ricorrente i dazi doganali elusi, per un importo di EUR 51 639,89, oltre ad interessi per l’ammontare di EUR 10 008,97, nonché una regolarizzazione dell’imposta sul valore aggiunto, per un importo di EUR 8 263,38, oltre ad interessi per l’ammontare di EUR 1 601,44 (in prosieguo: i «dazi controversi»).

5        Con lettera del 18 maggio 2005, la ricorrente chiedeva la non contabilizzazione a posteriori di tale debito doganale in applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, così come modificato (GU L 302, pag. 1, in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché lo sgravio di tale debito in applicazione dell’articolo 239 dello stesso regolamento. Tale richiesta (in prosieguo: la «richiesta della ricorrente») veniva trasmessa dal Regno di Spagna alla Commissione con lettera del 17 marzo 2008.

6        Parallelamente alla sua richiesta, la ricorrente intentava un procedimento dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni di contabilizzazione a posteriori.

7        Il 21 novembre 2008, il Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (autorità fiscale regionale di Madrid, Spagna) respingeva il ricorso della ricorrente. Quest’ultima proponeva un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid).

8        Con decisione COM(2010) 22 def., del 18 gennaio 2010, che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali diritti in un caso particolare (caso REM 02/08) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea respingeva la richiesta della ricorrente presentata dal Regno di Spagna.

9        Nella decisione impugnata, la Commissione riteneva, in primo luogo, che, nella fattispecie, le autorità doganali non avessero commesso alcun errore ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario e che la ricorrente non avesse dato prova della diligenza richiesta dalla stessa disposizione. La Commissione considerava altresì, in secondo luogo, che non sussisteva una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale comunitario.

10      Il 3 maggio 2010, statuendo in applicazione degli articoli 869 e segg. e dell’articolo 908, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), nella sua redazione risultante dal regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003 (GU L 187, pag. 16), e conformemente alla decisione impugnata, le autorità doganali spagnole respingevano la richiesta della ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha proposto una domanda di misure di organizzazione del procedimento diretta a che il Tribunale ingiungesse alla Commissione di produrre copia integrale di 28 documenti. Nelle osservazioni da essa presentate al riguardo entro i termini che le erano stati impartiti, la Commissione si è opposta a tale domanda.

13      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

15      Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2011, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia della sentenza n. 178/11, pronunciata il 16 marzo 2011 dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (in prosieguo: la «sentenza del Tribunal Superior de Justicia»). In forza di tale sentenza del Tribunal Superior de Justicia, che non è impugnabile, le decisioni di contabilizzazione a posteriori sono state annullate a seguito dell’avvenuta maturazione, alla data della loro comunicazione alla ricorrente, della prescrizione prevista dall’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Nella lettera di accompagnamento della comunicazione di tale sentenza al Tribunale, la ricorrente ammette che, in conseguenza di tale annullamento, essa non può più essere tenuta a pagare i dazi controversi. Essa conclude tuttavia nel senso che il Tribunale provveda sul ricorso o, in subordine, nel caso in cui esso decidesse che non vi è più luogo a statuire, nel senso che ciascuna parte sia condannata a sopportare le proprie spese.

16      In risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha ritenuto che, a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunal Superior de Justicia, il presente ricorso fosse divenuto privo di oggetto. La ricorrente ha presentato osservazioni sulla presa di posizione della Commissione entro il termine impartito.

 In diritto

17      Ai sensi dell’articolo 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire. Risulta dall’articolo 114, paragrafo 3, dello stesso regolamento, che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

18      Nella fattispecie, poiché sono state sentite le parti (v. precedenti punti 15 e 16), il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire senza proseguire il procedimento.

19      Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, con la quale la Commissione ha respinto la sua richiesta, volta ad ottenere la non contabilizzazione a posteriori e lo sgravio del debito doganale posto a suo carico dalle decisioni di contabilizzazione a posteriori. Occorre quindi determinare se, a seguito dell’annullamento delle decisioni di contabilizzazione a posteriori con decisione giurisdizionale definitiva, l’annullamento della decisione impugnata possa ancora procurare un beneficio alla ricorrente. In mancanza del mantenimento di siffatto interesse in corso di causa, infatti, si dovrebbe considerare che il presente ricorso è divenuto senza oggetto e che, di conseguenza, non vi è più luogo a provvedere al riguardo.

20      Il presupposto secondo cui il ricorso deve conservare il proprio oggetto è, infatti, condizione necessaria perché il giudice possa esercitare il suo ministero, condizione relativa all’esistenza di un beneficio concreto che la parte ricorrente può trarre dalla decisione giurisdizionale che pone fine alla causa (v., in questo senso, ordinanza della Corte dell’11 ottobre 2007, Wilfer/UAMI, C‑301/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e giurisprudenza ivi citata).

21      Tale interesse della parte ricorrente ad ottenere una decisione giurisdizionale si valuta alla luce dell’ampiezza dei poteri del giudice, tenuto conto del rimedio giuridico nell’ambito del quale quest’ultimo è adito (v., in questo senso, sentenza della Corte del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Racc. pag. I‑10043, punto 25).

22      Pertanto, la questione di stabilire se un ricorso mantenga il suo oggetto va accostata a quella dell’esistenza dell’interesse ad agire dell’autore del ricorso. Tuttavia, mentre la mancanza di interesse ad agire comporta il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e si valuta alla data di presentazione di quest’ultimo (sentenza della Corte del 18 aprile 2002, Spagna/Consiglio, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Racc. pag. I‑3439, punto 23), la scomparsa dell’oggetto del ricorso in corso di causa, che risulta dal fatto che l’emananda decisione giurisdizionale non può più procurare un beneficio alla parte ricorrente, comporta che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso (v. sentenze della Corte del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑13/03 P, Racc. pag. I‑1113, punto 23; del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 42, e ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2008, Gibtelecom/Commissione, T‑433/03, T‑434/03, T‑367/04 e T‑244/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 48, e giurisprudenza ivi citata).

23      Infine, l’accertamento della scomparsa dell’oggetto del ricorso viene operato d’ufficio, se del caso (v. sentenza della Corte del 3 dicembre 2009, Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione, C‑399/06 P e C‑403/06 P, Racc. pag. I‑11393, punto 58, e giurisprudenza ivi citata). In un caso del genere, il giudice adito è tenuto ad astenersi dal provvedere sul ricorso, senza che esso disponga di alcuna discrezionalità per quanto riguarda le conseguenze che possono derivare da un siffatto accertamento (v., in questo senso, sentenza Wunenburger/Commissione, punto 22 supra, punto 39).

24      Per valutare la questione di stabilire se il presente ricorso conservi un oggetto, occorre pertanto, in primo luogo, esaminare il rapporto esistente tra le decisioni delle autorità doganali nazionali che accertano l’esistenza di un debito doganale a carico dell’importatore, quali, nella fattispecie, le decisioni di contabilizzazione a posteriori, da una parte, e le decisioni con cui la Commissione si pronuncia sull’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario alla situazione di tale importatore, quali la decisione impugnata, dall’altra.

25      Al riguardo, gli articoli 201‑205 del codice doganale comunitario precisano le condizioni perché sorga un debito doganale all’importazione. Nella fattispecie, occorre considerare che, in applicazione dell’articolo 201 del codice doganale comunitario, l’introduzione nel territorio spagnolo per la loro immissione in libera pratica dei televisori di cui al precedente punto 1 ha fatto sorgere, a carico della ricorrente, un debito doganale alla data dell’accettazione da parte delle autorità spagnole delle dichiarazioni in dogana sottoscritte dalla ricorrente all’atto di tali importazioni.

26      In forza degli articoli 217‑221 dello stesso codice, le autorità doganali nazionali sono incaricate di contabilizzare gli importi dei dazi corrispondenti a ciascun debito doganale e di comunicare le loro decisioni agli importatori che non hanno correttamente dichiarato i dazi da loro dovuti (articolo 221, paragrafo 2, del codice doganale comunitario). Nella fattispecie, adottando le decisioni di contabilizzazione a posteriori (v. precedente punto 4), le autorità doganali spagnole hanno reclamato alla ricorrente i dazi controversi, e cioè il pagamento di dazi antidumping non indicati da quest’ultima nelle dichiarazioni da essa presentate all’atto delle importazioni di cui al precedente punto 1.

27      Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 239 del codice doganale comunitario, quand’anche l’esistenza del debito doganale sia stata legalmente accertata e l’ammontare dei dazi da riscuotere in conseguenza di tale debito sia stato esattamente calcolato, l’importatore può trovarsi, su sua richiesta, dispensato dal pagamento di tali dazi.

28      Ciò avviene, in primo luogo, qualora l’importo dei dazi legalmente dovuti non fosse stato contabilizzato per un errore delle autorità doganali stesse, che non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi, dal canto suo, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Siffatte circostanze giustificano la mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi elusi [articolo 220, paragrafo 2, lettera b), primo comma, del codice doganale comunitario].

29      Lo stesso vale, in secondo luogo, qualora il debitore dimostri l’esistenza di una situazione particolare e l’assenza di manifesta negligenza e di frode da parte sua, che giustifichi lo sgravio o, eventualmente, il rimborso del suo debito doganale (articolo 239 del codice doganale comunitario). L’articolo 239 del codice doganale comunitario costituisce in tal modo una clausola generale di equità [v., per analogia, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), sentenza della Corte del 15 dicembre 1983, Papierfabrik Schoellershammer/Commissione, 283/82, Racc. pag. 4219, punto 7]. Per beneficiarne, il debitore deve dimostrare di trovarsi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività e di essere stato nella ragionevole impossibilità di scoprire gli errori commessi nell’applicazione della normativa doganale (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 10 maggio 2001, Kaufring e a./Commissione, T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Racc. pag. II‑1337, punti 217‑219, e giurisprudenza ivi citata).

30      Ne consegue che gli elementi presi in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario sono estranei alla questione se l’esistenza di un debito doganale sia stata legalmente accertata e se i dazi addebitati all’importatore siano stati esattamente calcolati e che le decisioni adottate in applicazione di tali articoli non hanno in linea di principio né per oggetto né per effetto quello di statuire su questo punto (v., in questo senso, e per analogia, sentenze della Corte del 14 maggio 1996, Faroe Seafood e a., C‑153/94 e C‑204/94, Racc. pag. I‑2465, punti 66‑68, e del 24 settembre 1998, Sportgoods, C‑413/96, Racc. pag. I‑5285, punti 41‑43; sentenze del Tribunale del 16 luglio 1998, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, T‑195/97, Racc. pag. II‑2907, punto 36, e dell’11 luglio 2002, Hyper/Commissione, T‑205/99, Racc. pag. II‑3141, punti 98 e 99, e giurisprudenza ivi citata).

31      Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato alle autorità doganali spagnole una richiesta diretta ad ottenere l’applicazione nei suoi confronti dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario e, di conseguenza, la sua dispensa dall’obbligo di pagare i dazi controversi (v. precedente punto 5). In forza dell’articolo 871, paragrafo 1, e dell’articolo 905, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, la richiesta della ricorrente, dato che quest’ultima sosteneva che la Commissione aveva commesso un errore ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario e una violazione dei suoi obblighi, da una parte, e che le circostanze del caso di specie erano connesse alle risultanze di un’indagine comunitaria (v. precedente punto 3), dall’altra, è stata trasmessa dalle autorità spagnole alla Commissione, la quale ha adottato la decisione impugnata.

32      Tuttavia, le decisioni adottate in applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario, quali la decisione impugnata, in quanto presuppongono l’esistenza di un debito doganale e si pronunciano sulla questione se, malgrado quest’ultimo, il pagamento dei dazi elusi possa non essere posto a carico dell’importatore, producono effetti sulla situazione giuridica dell’importatore di cui trattasi solo a condizione che i dazi reclamati nei suoi confronti siano stati legalmente posti a suo carico. Infatti, discende dall’articolo 871, paragrafo 6, quarto trattino, e dall’articolo 905, paragrafo 6, quarto trattino, del regolamento di esecuzione che, qualora l’esistenza del debito doganale non sia accertata, la Commissione è tenuta a rinviare il fascicolo all’autorità doganale e, di conseguenza, ad astenersi dal provvedere. Per giunta, il procedimento amministrativo esperito dalla Commissione è considerato come mai avviato.

33      Orbene, le decisioni relative all’accertamento di debiti doganali e al calcolo dei dazi doganali da riscuotere possono formare oggetto, dinanzi alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali, dei ricorsi previsti dall’articolo 243 del codice doganale comunitario. Nella fattispecie, la ricorrente si è avvalsa di tali rimedi giuridici contestando le decisioni di contabilizzazione a posteriori dinanzi alle autorità amministrative e giurisdizionali spagnole e ha ottenuto l’annullamento di tali decisioni a seguito della maturazione, alla data della loro comunicazione alla ricorrente, della prescrizione prevista dall’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario (v. precedenti punti 6, 7 e 15).

34      Pertanto, come le parti hanno riconosciuto, l’annullamento delle decisioni di contabilizzazione a posteriori ha come conseguenza che il pagamento dei dazi controversi non può più essere reclamato nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, la decisione impugnata si trova privata di oggetto e non può spiegare effetti sulla situazione giuridica della ricorrente. Quindi, quest’ultima non potrebbe ricavare alcun beneficio dall’annullamento di tale decisione.

35      Occorre tuttavia, in secondo luogo, esaminare le affermazioni della ricorrente secondo le quali, malgrado la constatazione appena operata al precedente punto 34, il presente ricorso conserva un oggetto che giustifica una pronuncia da parte del Tribunale.

36      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, anche se l’annullamento della decisione impugnata non può spiegare effetti sulla sua situazione giuridica per quanto riguarda il pagamento del debito doganale posto a suo carico dalle decisioni di contabilizzazione a posteriori, una sentenza del Tribunale che statuisce sulla legittimità della decisione impugnata potrebbe tuttavia produrre effetti nei confronti degli altri importatori sulla situazione dei quali, in applicazione dell’articolo 905, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione non ha statuito, rinviando le autorità doganali nazionali alla decisione impugnata per questi altri casi da essa ritenuti analoghi.

37      A questo proposito occorre osservare che, in forza degli articoli 874, 875 e 908 del regolamento di esecuzione, le decisioni della Commissione relative all’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario quali la decisione impugnata sono notificate allo Stato membro interessato e portate a conoscenza degli altri Stati membri, i quali sono tenuti a statuire sulle richieste presentate dagli operatori conformemente alle decisioni adottate dalla Commissione, a prescindere dal fatto che quest’ultima si sia pronunciata sulla situazione particolare dell’autore della richiesta di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio presentate alle autorità doganali nazionali ovvero su altri casi che presentino elementi di fatto o di diritto analoghi.

38      La ricorrente può dunque legittimamente sostenere che la decisione impugnata può produrre effetti nei confronti di altri importatori. Essa produce, inoltre, elementi di prova che attestano l’esistenza di procedimenti riguardanti altri importatori nei quali la Commissione ha rinviato le autorità nazionali alla decisione impugnata. Tale circostanza, però, non basta a dimostrare che il presente ricorso conservi un oggetto.

39      Da una parte, in forza di una giurisprudenza costante (v. precedenti punti 20‑22), la questione di stabilire se il ricorso conservi un oggetto si valuta con riguardo all’interesse della parte ricorrente ad ottenere una decisione giurisdizionale, tenuto conto del rimedio giuridico esperito. L’interesse di cui trattasi è, in linea di principio, lo stesso di cui la parte ricorrente deve dimostrare l’esistenza per garantire la ricevibilità del suo ricorso (v. sentenza Wunenburger/Commissione, punto 22 supra, punto 42, e giurisprudenza ivi citata).

40      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire dev’essere personale e una parte ricorrente non può proporre un ricorso di annullamento nell’interesse generale dei terzi o della legalità (v. sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2000, BEUC/Commissione, T‑256/97, Racc. pag. II‑101, punto 33, e giurisprudenza ivi citata). Tale interesse proprio, inoltre, dev’essere sufficientemente diretto (v., in questo senso, sentenza della Corte del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, Racc. pag. I‑1375, punto 67). Il solo fatto che persista l’interesse di terzi rispetto alla ricorrente ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata non può bastare, in tali circostanze, a concludere che il presente ricorso non è divenuto privo di oggetto.

41      Dall’altra parte, è vero che, nella sua risposta alle osservazioni presentate dalla Commissione sulla sua lettera citata al precedente punto 15, la ricorrente ha precisato che essa non intendeva avvalersi dell’interesse proprio degli altri importatori per sostenere che il presente ricorso non aveva perduto il suo oggetto. In ogni caso, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza Wunenburger/Commissione, punto 22 supra (punti 50‑52), la Corte ha dichiarato che un ricorrente poteva mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro, ma solo qualora l’illegittimità fatta valere potesse riprodursi indipendentemente dalle circostanze del caso che aveva dato luogo al ricorso presentato da tale ricorrente.

42      Tuttavia, i tre motivi fatti valere dalla ricorrente sono relativi, il primo, a censure procedurali che la riguardano personalmente e, gli altri due, ad errori che la Commissione avrebbe commesso applicando l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 236 e l’articolo 239 del codice doganale comunitario ai fatti del caso di specie. Quanto alla decisione impugnata, essa dispone in ordine all’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del codice doganale comunitario alla situazione particolare della ricorrente in circostanze di fatto determinate. Le illegittimità asserite dalla ricorrente non sono pertanto fra quelle che possono riprodursi indipendentemente dalle circostanze della presente causa.

43      A questo proposito, la sola circostanza che la Commissione abbia potuto ritenere che altri importatori potessero trovarsi in una situazione analoga non infirma tale affermazione. Infatti, questi ultimi possono vedersi opporre quanto la Commissione ha deciso nella decisione impugnata solo nell’ambito di una decisione nazionale adottata in applicazione degli articoli 874, 875 e 908 del regolamento di esecuzione (v. precedente punto 37) e tenendo conto della loro situazione particolare. Orbene, a sostegno dei ricorsi che tali altri importatori possono proporre dinanzi ai giudici nazionali contro le decisioni che li riguardano, essi possono, se del caso, contestare la legittimità della decisione impugnata chiedendo che la Corte si pronunci in via pregiudiziale operando una valutazione di validità (v., in questo senso, sentenza Hyper/Commissione, punto 30 supra, punto 98).

44      Quanto alla censura relativa al fatto che, secondo la ricorrente, gli altri importatori non dispongono di un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro la decisione impugnata, essa rientra in un’applicazione delle condizioni di ricevibilità previste dall’articolo 263 TFUE di cui il Tribunale non è investito nell’ambito della presente controversia. In ogni caso, anche supponendo che tali altri operatori non possano essere considerati direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata, una circostanza del genere sarebbe ininfluente sulla questione se la ricorrente mantenga un interesse personale all’annullamento della decisione stessa (v. precedente punto 40).

45      Ne consegue che il primo argomento della ricorrente dev’essere disatteso.

46      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il presente ricorso è maturo per la decisione, mentre gli altri procedimenti nei quali la legittimità della decisione impugnata può essere messa in discussione sarebbero in corso.

47      Tuttavia, siffatte considerazioni, relative all’economia processuale, presupporrebbero che nella fattispecie possa essere operata una valutazione di opportunità. Orbene, in forza di una giurisprudenza costante (v. precedente punto 23), in caso di scomparsa dell’oggetto del ricorso, il giudice adito è tenuto ad astenersi dal provvedere su quest’ultimo, senza che esso disponga di alcuna discrezionalità per quanto riguarda le conseguenze che possono derivare da un siffatto accertamento.

48      Il secondo argomento della ricorrente dev’essere quindi respinto in quanto inconferente.

49      In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata continua a produrre effetti giuridici sulla sua situazione, e ciò malgrado l’estinzione del debito doganale.

50      Da una parte, la ricorrente sostiene che le autorità doganali spagnole hanno adottato una decisione che la riguarda sul fondamento della decisione impugnata (v. precedente punto 10) e che un ricorso è sempre pendente avverso tale decisione.

51      Tuttavia, l’accertamento della nullità delle decisioni di contabilizzazione a posteriori comporta che la ricorrente non può più essere tenuta al pagamento dei dazi controversi, di modo che il rigetto della sua richiesta da parte delle autorità doganali spagnole non ha effetti sulla sua situazione giuridica ed essa non può, pertanto, far valere l’esistenza di tale decisione per sostenere di conservare un interesse a che il Tribunale statuisca sulla legittimità della decisione impugnata.

52      Dall’altra parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata comporta valutazioni pregiudizievoli nei suoi confronti e che potrebbero ostare a che essa ottenga lo status di operatore economico autorizzato, previsto dall’articolo 5 bis del codice doganale comunitario, nel caso in cui essa intendesse chiedere di beneficiare di tale status.

53      La valutazione del comportamento della ricorrente forma oggetto dei punti 46‑58 della decisione impugnata. La Commissione, in sostanza, ha affermato che la questione dell’origine non preferenziale dei televisori a colori importati dalla ricorrente non presentava un carattere complesso (punti 48‑54), che la ricorrente doveva essere considerata come un importatore esperto (punto 55), che la ricorrente non poteva giustificarsi facendo valere difficoltà tecniche alle quali essa avrebbe potuto ovviare confrontandosi con le autorità doganali nazionali (punto 56) e che, di conseguenza, non poteva ritenersi che il comportamento della ricorrente fosse stato diligente (punto 57).

54      Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il passaggio controverso della decisione impugnata non costituisce una lesione della sua immagine. In particolare, malgrado le affermazioni della ricorrente, la Commissione non ha assolutamente messo in discussione la sua buona fede, ma si è limitata a considerare che, tenuto conto del grado di complessità della legislazione doganale applicabile nella fattispecie, un operatore diligente che avesse acquisito l’elevato grado di esperienza della ricorrente avrebbe dovuto evitare l’errore di dichiarazione commesso dalla ricorrente stessa. Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione non ha espresso un giudizio di valore sulla ricorrente o sul suo comportamento, ma anzi ha cercato di esaminare se le circostanze esimenti di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 239 del codice doganale comunitario potessero venire a beneficio della ricorrente, non avendo ragionevolmente potuto essere evitati da quest’ultima gli errori di dichiarazione da essa commessi, o se la responsabilità di tali errori dovesse invece esserle imputata.

55      Quanto alle difficoltà che la ricorrente sostiene di temere di incontrare nel caso in cui essa intendesse chiedere di beneficiare dello status di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 5 bis del codice doganale comunitario, occorre subito rilevare che tale argomento presenta un carattere puramente ipotetico. In ogni caso, occorre trarre le conseguenze, nella fattispecie, della dichiarazione della Commissione secondo la quale l’annullamento della decisione impugnata non può procurare il minimo beneficio alla ricorrente. Pertanto, la decisione impugnata non può escludere da sola che i precedenti della ricorrente in materia di rispetto degli obblighi doganali possano essere considerati «soddisfacenti», il che costituisce la condizione richiesta dall’articolo 5 bis, paragrafo 2, del codice doganale comunitario.

56      Anche il terzo argomento della ricorrente deve dunque essere disatteso.

57      Risulta da quanto precede che l’annullamento della decisione impugnata non può procurare alcun beneficio alla ricorrente e che, di conseguenza, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Pertanto, non vi è più luogo a provvedere al riguardo, né a pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti di organizzazione del procedimento presentata dalla ricorrente, la quale si trova anch’essa privata di oggetto.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

59      Il Tribunale ritiene giustificato, nelle circostanze del caso di specie, che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 febbraio 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Lingua processuale: l’inglese.