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Ricorso proposto il 6 aprile 2010 - Schneider España de Informática / Commissione

(Causa T-153/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schneider España de Informática SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Domanda della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione C (2010) 22 Def. del 18 gennaio 2010 che dichiara giustificata la contabilizzazione dei dazi doganali e che lo sgravio dei detti dazi non è giustificato in un determinato caso (REM 02/08);

condannare la Commissione europea alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 18.I.2010, dove la convenuta ha ritenuto che l'importo dei dazi su televisori a colori va contabilizzato non essendo integrate le condizioni di applicazione dell'art. 220 (2) b del codice doganale comunitario 1. Nella controversa decisione conclude pertanto che lo sgravio dei dazi all'importazione di cui trattasi non era giustificato ai sensi dell'art. 239 del codice doganale comunitario.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

in primo luogo sostiene che la convenuta ha violato i suoi diritti di difesa, per avere adottato una decisione fondata unicamente sui documenti presentati dal ricorrente.

In secondo luogo, la convenuta ha violato l'art. 220, n. 2, lett. B), del codice doganale comunitario, letto in combinato disposto con l'art. 236 del codice doganale comunitario, in quanto:

- la convenuta ha erroneamente ritenuto che i regolamenti antidumping adottati nei confronti delle importazioni da paesi terzi sono applicabili in via automatica alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

- la convenuta ha omesso di informare gli importatori che il regolamento CE del Consiglio n. 2584/98 2 era applicabile anche alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

- in via alternativa, la convenuta ha erroneamente considerato che le competenti autorità non sono incorse in errori, laddove le autorità turche hanno erroneamente confermato che i dazi antidumping imposti sulle merci da paesi terzi non erano applicabili alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

- la convenuta ha erroneamente considerato che le competenti autorità non sono incorse in errori, laddove le autorità doganali spagnole hanno erroneamente ritenuto che merci accompagnate da un certificato di origine non avrebbero potuto essere assoggettate a dazi addizionali o misure protettive, e pertanto hanno omesso di informare gli operatori economici che le loro importazioni dalla Turchia avrebbero potuto essere assoggettate a misure protettive del commercio, anche nel caso in cui siffatte merci si trovassero in libera circolazione.

La ricorrente aggiunge che l'errore nel quale sono incorse le competenti autorità doganali non poteva essere ragionevolmente scoperto dalla persona obbligata al pagamento operante in buona fede e che ha osservato tutte le disposizioni di legge in vigore in relazione alla dichiarazione doganale.

Infine la ricorrente deduce di trovarsi essa stessa in una situazione particolare rispetto alla ratio dell'art. 239 del codice doganale comunitario e che a norma di tale disposizione di legge non può esserle attribuita tale grave negligenza.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584, che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 324, pag. 1).