Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

16 giugno 2021 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una lampada da tavolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑187/20,

Davide Groppi Srl, con sede in Piacenza (Italia), rappresentata da F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Viabizzuno Srl, con sede in Bentivoglio (Italia),

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 gennaio 2020 (procedimento R 126/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Viabizzuno e la Davide Groppi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2020,

visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti e le relative risposte di queste ultime, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 e il 18 dicembre 2020,

in seguito all’udienza del 27 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 16 luglio 2014, la ricorrente, Davide Groppi Srl, ha chiesto e ottenuto, presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su[i] disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), la registrazione, con il numero 2503680-0001, del disegno o modello comunitario oggetto di contestazione nel caso di specie, rappresentato nelle seguenti immagini:

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2        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 26-05 ai sensi dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, e successive modifiche, e corrispondono alla seguente descrizione: «Lampade». La domanda di disegno o modello comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 2014/133, del 21 luglio 2014.

3        Il 3 marzo 2017, la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, la Viabizzuno Srl, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002.

4        Il motivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 dello stesso regolamento, relativo al disegno o modello anteriore n. 1294664-0010, del 22 settembre 2011, qui di seguito rappresentato:

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5        Il 4 agosto 2017, la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento in quanto il disegno o modello comunitario anteriore era oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità.

6        Il 22 novembre 2018, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base del fatto che il disegno o modello contestato non presentava un carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

7        Il 17 gennaio 2019, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002.

8        Con decisione del 23 gennaio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente. Essa ha dichiarato che:

–        il fatto che il disegno o modello anteriore fosse stato dichiarato nullo era irrilevante, poiché l’unica questione importante era se esso fosse stato divulgato;

–        si è ritenuto che l’utente informato del prodotto, cui si riferisce il disegno o modello contestato, fosse a conoscenza dell’offerta presente sul mercato, nel settore delle lampade da tavolo e da giardino;

–        il grado di libertà dell’autore era molto ampio;

–        dal confronto fra le impressioni globali prodotte dai disegni o modelli in questione era emerso che il disegno o modello contestato dava una sensazione di «déjà vu», poiché i disegni o modelli in questione rappresentavano lampade composte dalle stesse tre parti differenziate (una base, uno stelo e un paralume), che si presentavano visivamente in modo quasi identico;

–        le differenze relative alla natura semplice e liscia della superficie della base nel disegno o modello contestato, che nel disegno o modello anteriore è invece doppia e presenta fori di fissaggio, non avevano un’influenza determinante sull’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in questione, poiché tali differenze riguardavano una parte spesso nascosta nell’uso, erano dovute a esigenze tecniche e non potevano compensare le forti somiglianze tra le altre due parti costitutive delle lampade;

–        la differenza, addotta dalla ricorrente, relativa alla proporzione nel rapporto dimensionale tra la base, lo stelo e il paralume avrebbe potuto essere eventualmente percepita solo dopo un’attenta misurazione di ciascuno dei tre elementi, operazione che l’utente informato non effettuerebbe, ed era, inoltre, irrilevante, poiché il confronto fra le impressioni complessive prodotte dai disegni o modelli in questione dev’essere effettuato sinteticamente.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO e la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

11      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento. Tale motivo si compone di due parti, relative a errori che vizierebbero, da un lato, la definizione della categoria dei prodotti interessati e, dall’altro, il confronto tra le impressioni globali prodotte dai disegni o modelli in questione.

12      Poiché entrambe le parti del motivo unico si ricollegano a presunti errori in cui è incorsa la commissione di ricorso nell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 al caso di specie, esse devono essere esaminate congiuntamente.

13      L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo, in particolare in quella di cui alla lettera b), ossia se non soddisfa le condizioni di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

14      In base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si ritiene che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che esso suscita nell’utente informato differisce da quella suscitata in detto utente da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

15      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa inoltre che, per valutare tale carattere individuale, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

16      Dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 risulta peraltro che, nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello, si deve tener conto della natura del prodotto al quale il disegno o modello è applicato o nel quale è incorporato e, in particolare, del settore industriale al quale esso appartiene e del grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello.

17      La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario è, in sostanza, un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utente informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto fra i disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, fra le impressioni generali suscitate nell’utente informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

18      Poiché è pacifico che il disegno o modello anteriore è stato divulgato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre verificare la fondatezza delle valutazioni della commissione di ricorso in merito, in primo luogo, alla determinazione dell’utente informato del disegno o modello contestato e del prodotto cui esso si riferisce, in secondo luogo, al grado di libertà dell’autore nell’elaborazione di tale disegno o modello e, in terzo luogo, al confronto fra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in questione.

19      Come punto preliminare, va notato che il disegno o modello anteriore è stato annullato dall’EUIPO il 30 ottobre 2018.

20      Dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente aveva evidenziato questa circostanza per sostenere che la domanda di annullamento presentata dalla controparte nel procedimento dinanzi a tale commissione doveva essere respinta. La commissione di ricorso ha respinto questa critica nel punto 12 della decisione impugnata, sottolineando che «il fatto che il modello anteriore sia stato, nel frattempo, dichiarato nullo non fa venir meno, contrariamente a quanto sostiene la titolare [del disegno o modello contestato] nella motivazione a sostegno del ricorso, il presupposto logico-giuridico dell’azione[; i]nfatti, tale presupposto non è la validità del modello anteriore, bensì la sua divulgazione, che, peraltro, non è stata contestata».

21      Tale analisi, del resto non più contestata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, dev’essere avallata, poiché il motivo di nullità invocato contro la registrazione del disegno o modello contestato è quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

22      Infatti, la logica sottesa all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002 è quella di impedire la registrazione di disegni o modelli che non soddisfino le condizioni a giustificazione del fatto che essi siano oggetto di protezione, in particolare quelle relative alla loro «novità» e al loro «carattere individuale» ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 di tale regolamento, e non di proteggere un disegno o modello anteriore.

23      Le cause di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002 differiscono da quelle di cui, per esempio, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento, che mira a proteggere il titolare di un segno distintivo contro l’uso di tale segno in un disegno o modello. Poiché la funzione di tale causa di nullità è quella di proteggere un diritto anteriore, si deve ritenere che, in caso di accoglimento di un’azione di nullità nei suoi confronti, ciò renderebbe privo di oggetto il procedimento di nullità contro il disegno o modello comunitario [sentenza del 9 settembre 2015, Dairek Attoumi/UAMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non pubblicata, EU:T:2015:606, punto 24].

24      Una tale soluzione non può essere tuttavia applicata ai motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002, che non seguono la logica della protezione di un diritto anteriore, che viene offerta solo al titolare di tale diritto. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che tali motivi, in linea di principio, possono essere invocati da qualsiasi persona (sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 64).

25      Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento, dal considerando 14 di tale regolamento risulta che detta valutazione dovrebbe consistere nel determinare se esista una netta differenza tra l’impressione generale prodotta su un utente informato che lo guardi e l’impressione prodotta su di lui dal patrimonio dei disegni o modelli.

26      Infatti, nell’ambito dell’esame del motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso, l’unica funzione del disegno o modello anteriore è quella di rivelare lo stato dell’arte anteriore. Quest’ultimo corrisponde al patrimonio dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che siano stati divulgati alla data di deposito del disegno o modello interessato [v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2019, Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampada), T‑767/17, non pubblicata, EU:T:2019:67, punto 19 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, il fatto che un disegno o modello anteriore appartenga al suddetto patrimonio deriva dalla sua sola divulgazione.

27      Pertanto, ciò che conta è il fatto che il disegno o modello anteriore sia stato divulgato, e non l’estensione della protezione concessa a detto disegno o modello che deriverebbe dalla validità della sua registrazione.

 Sul prodotto interessato dal disegno o modello contestato e sullutente informato

28      Nei punti da 15 a 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché il disegno o modello contestato designava «lampade», l’utente informato fosse la persona che utilizzava tale articolo d’illuminazione, che si riteneva conoscesse le proposte del mercato nel settore delle lampade da tavolo e da giardino.

29      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver equiparato due prodotti diversi, ovvero lampade da tavolo e lampade da giardino. Da un lato, essa sostiene che la determinazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato sarebbe un prerequisito per il confronto delle impressioni generali prodotte. Essa aggiunge che non sarebbe sufficiente prendere in considerazione solo l’indicazione testuale del prodotto contenuta nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato e che, se del caso, si dovrebbe prendere in considerazione anche il disegno o modello stesso. D’altro lato, essa sostiene che le lampade da tavolo e le lampade da giardino, anche se appartengono alla più ampia categoria delle lampade, differirebbero per natura, funzione e scopo.

30      L’EUIPO contesta quest’argomento.

31      Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del prodotto in cui un disegno o modello è destinato a essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato, si deve tener conto della relativa indicazione nella domanda di registrazione di detto disegno o modello ma anche, all’occorrenza, del disegno o modello stesso, nella misura in cui esso precisa la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione. Una siffatta presa in considerazione può permettere infatti di identificare il prodotto di cui trattasi all’interno di una categoria di prodotti più ampia, come quella indicata in sede di registrazione [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56].

32      A questo proposito, va notato che la registrazione del disegno o modello contestato si riferisce in generale alle lampade. Inoltre, l’esame del disegno o modello contestato stesso non fornisce ulteriori indicazioni. Si può solo dedurne che il prodotto interessato da quest’ultimo costituisce una lampada, senza che si possa determinare se essa sia destinata a essere utilizzata specificamente per l’illuminazione interna o esterna.

33      La commissione di ricorso ha quindi fatto bene a identificare questi prodotti come «lampade», in generale.

34      Peraltro, per quanto concerne gli argomenti della ricorrente basati sulle asserite differenze tra i prodotti interessati dai disegni o modelli in questione, occorre sottolineare che, benché la determinazione del settore dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato sia una considerazione rilevante nel quadro dell’individuazione dell’utente informato e del suo livello d’attenzione, del grado di libertà dell’autore all’atto della sua elaborazione nonché, eventualmente, in sede di confronto fra le impressioni generali prodotte su detti utenti informati (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punti 53, 59 e 73), essa, tuttavia, non può implicare che i prodotti interessati dai disegni o modelli in questione siano simili o rientrino nello stesso settore.

35      Infatti, l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 non contiene nessuna condizione di somiglianza dei prodotti equivalente a quella che comporta l’esame di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Al contrario, far dipendere la protezione di un disegno o modello dalla natura del prodotto in cui detto disegno o modello è incorporato o al quale esso è applicato porterebbe a limitare detta protezione ai soli disegni o modelli appartenenti a un settore determinato, il che sarebbe in contrasto con la logica del regolamento n. 6/2002 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punti da 91 a 95).

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’identificazione dell’«utente informato», occorre notare che il regolamento n. 6/2002 non definisce tale nozione, la quale dev’essere intesa tuttavia come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta nessuna conoscenza specifica e che, in generale, non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella di un esperto dotato di competenze tecniche approfondite. Pertanto, la nozione di utente informato può essere intesa come indicante un utente dotato non di un’attenzione media, bensì di una particolare accortezza, indipendentemente dal fatto che quest’ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

37      Per quanto riguarda il livello di attenzione dell’utente informato, benché non sia il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che di solito percepisce un disegno o modello come un tutto e non si impegna in un esame dei suoi singoli dettagli, egli non è nemmeno l’esperto o l’uomo del mestiere, capace di osservare in dettaglio le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in conflitto. Pertanto, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utente conosce vari disegni o modelli esistenti nel settore interessato, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli contengono di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59).

38      Alla luce di tale giurisprudenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errori nel ritenere, nei punti da 15 a 17 della decisione impugnata, che l’utente fosse la persona che utilizza gli articoli di illuminazione costituiti dalle lampade, considerata a conoscenza delle proposte del mercato in tale settore industriale.

 Sul margine di libertà dellautore

39      Secondo la giurisprudenza, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Questi vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che diventano poi comuni a diversi disegni e modelli applicati al prodotto in questione [sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 67].

40      La libertà dell’autore è, in tale contesto, un fattore che consente di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, piuttosto che un fattore autonomo che stabilisce in che misura due disegni o modelli debbano differire affinché uno di essi possa far valere un carattere individuale. In altri termini, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può rafforzare o, al contrario, attenuare la conclusione sull’impressione generale suscitata, sull’utente informato, da ciascun disegno o modello in esame [v. sentenza del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autoveicoli), T‑209/18, EU:T:2019:377, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].

41      L’influenza del fattore collegato alla libertà dell’autore sul carattere individuale varia secondo una regola di proporzionalità inversa. Difatti, quanto più la libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello è grande, tanto meno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto bastano per produrre un’impressione generale diversa nell’utente informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello è limitata, tanto più le piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto bastano per produrre un’impressione generale diversa nell’utente informato. In altri termini, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli senza significative differenze producono una stessa impressione generale sull’utente informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, un tenue grado di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione generale dissimile sull’utente informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

42      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ritenuto, nel punto 22 della decisione impugnata, che questa libertà fosse molto ampia, se non praticamente infinita. Questa valutazione, del resto non contestata dalla ricorrente, dev’essere avallata.

 Confronto fra le impressioni generali prodotte

43      La commissione di ricorso ha ritenuto, nei punti da 23 a 35 della decisione impugnata, che dal confronto fra le impressioni generali risultasse che il disegno o modello contestato produceva un’impressione di «déjà vu».

44      In primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato che i disegni o modelli in questione rappresentavano lampade composte dalle stesse tre parti, che apparivano visivamente quasi identiche.

45      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che le differenze tra i disegni e modelli non fossero tali da impedire un’impressione di «déjà vu». Da un lato, le differenze relative alla natura semplice e liscia della base nel disegno o modello contestato, mentre è doppia e presenta fori nel disegno o modello anteriore, non avrebbero un’influenza decisiva sull’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in questione, poiché tali differenze riguardano una parte che è spesso nascosta nell’uso, sono dovute a esigenze tecniche e non possono compensare le forti somiglianze relative alle altre due parti che compongono le lampade. Inoltre, la differenza asserita dalla ricorrente relativa alla proporzione nel rapporto dimensionale tra la base, lo stelo e il paralume potrebbe essere eventualmente percepita solo dopo un’attenta misurazione di ciascuno dei tre elementi, operazione che l’utente informato non farebbe. Inoltre, questa differenza sarebbe irrilevante, poiché il confronto delle impressioni globali prodotte dai disegni o modelli in questione dev’essere effettuato in maniera sintetica.

46      Per contestare tale valutazione della commissione di ricorso, in primo luogo, la ricorrente fa riferimento alle differenze relative ai prodotti interessati dai disegni o modelli in questione. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i motivi in base ai quali la commissione di ricorso ha ritenuto irrilevanti le differenze tra i disegni o modelli in questione sarebbero errati. Ciò avverrebbe, in primo luogo, riguardo al fatto che la base del prodotto interessato dal disegno o modello anteriore è spesso nascosta, in secondo luogo, relativamente all’enfatizzazione dei requisiti tecnici della base del prodotto interessato dal disegno o modello anteriore e, in terzo luogo, riguardo al fatto che, da un lato, le differenze relative alla base non potrebbero compensare le forti somiglianze concernenti lo stelo e il paralume e, dall’altro, le differenze di proporzione tra i componenti delle due lampade non sarebbero percepite dall’utente informato.

47      L’EUIPO contesta tutti questi argomenti.

48      Come emerge da una consolidata giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale di differenza o di assenza di «déjà vu», dal punto di vista dell’utente informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono tanto marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze tanto marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

49      Per l’esame del carattere individuale di un modello occorre quindi operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità [sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 24].

50      Talune differenze non sono sufficienti a creare un’impressione generale di differenza quando non sono tanto marcate da distinguere i disegni o modelli in questione nella percezione dell’utente informato o controbilanciare le somiglianze constatate tra i disegni o modelli (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punti da 77 a 84).

51      È giocoforza constatare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato producesse un’impressione di «déjà vu», per cui non aveva un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

52      Infatti, un confronto tra i disegni o modelli in questione mostra che entrambi si riferiscono a lampade entrambe dotate di paralumi rotondi e steli diritti. Per quanto riguarda le basi di queste due lampade, esse hanno in comune il fatto di essere circolari e molto più grandi dei paralumi.

53      Di fronte a tali elementi di somiglianza, le differenze relative alle basi di tali lampade – curva e forata in un caso, piatta e liscia nell’altro – non possono essere considerate sufficientemente marcate ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti punti 48 e 50, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso nel punto 30 della decisione impugnata. Lo stesso vale per la natura proporzionalmente un po’ più lunga e più sottile dello stelo del modello o disegno anteriore e la conseguente differenza di proporzione tra gli elementi delle lampade.

54      A questo proposito, si deve inoltre osservare che la libertà particolarmente ampia dell’autore nell’elaborazione del disegno o modello contestato limita, in applicazione della giurisprudenza citata nel precedente punto 41, l’impatto che possono avere differenze minime tra i disegni o modelli in conflitto nell’ambito del confronto tra le impressioni generali che producono.

55      La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato mancasse di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, dichiarandolo conseguentemente nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con detto articolo 6.

56      Questa conclusione non è invalidata dall’argomento della ricorrente secondo cui un elemento di differenziazione deriverebbe dal settore dei prodotti interessati dai disegni o modelli in questione. Infatti, per le ragioni esposte nei precedenti punti 32 e 33, non si può ritenere che il disegno o modello contestato sia destinato esclusivamente all’illuminazione interna. In ogni caso, per le ragioni esposte nei precedenti punti 34 e 35, anche supponendo che i prodotti in questione non appartengano allo stesso settore ma piuttosto a settori adiacenti – quello delle lampade per interni e quello delle lampade per esterni –, tale differenza non sarebbe in grado di controbilanciare le significative caratteristiche comuni riscontrate tra i disegni e modelli in questione nel contesto del confronto tra le impressioni generali che essi producono.

57      Inoltre, non è necessario esaminare gli argomenti della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso si sarebbe erroneamente fondata, nei punti 28 e 29 della decisione impugnata, sul fatto che la base del disegno o modello anteriore sarebbe spesso nascosta, e le differenze tra le basi dei disegni o modelli in questione troverebbero spiegazione nei requisiti tecnici, per escludere la rilevanza di tali differenze relative alla base delle lampade. Infatti, il motivo ricavato dal carattere di tali differenze, non tanto marcato da compensare le forti somiglianze riscontrabili tra le altre parti costitutive delle lampade interessate dai disegni o modelli in conflitto, contenuto nel punto 30 della decisione impugnata, è sufficiente, di per sé, a dimostrare che la valutazione della commissione di ricorso è fondata.

58      Pertanto, occorre respingere l’unico motivo dedotto dalla ricorrente e, di conseguenza, il ricorso.

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.


2)      La Davide Groppi Srl è condannata alle spese.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.