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Ricorso proposto il 19 dicembre 2023 – BW / Europol e Eurojust

(Causa T-1180/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: BW (rappresentante: J. Reisinger, avvocato)

Convenute: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittimi e annullare gli atti posti in essere da Europol e Eurojust ai fini dell’istituzione e dell’attuazione dell’accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune Belgio – Francia – Paesi Bassi del 13 dicembre 2019 (in prosieguo: l’«accordo SIC») nonché l’ottenimento, il trattamento, l’analisi e la condivisione, da parte di tali agenzie, in virtu’ o meno di tale accordo, di dati provenienti dal servizio di comunicazione crittografata «Sky ECC»;

dichiarare inapplicabili l’accordo SIC e gli atti connessi di Europol e Eurojust;

riconoscere un risarcimento di un importo di EUR 50 000 per il danno subito a causa dell’accordo SIC e degli atti connessi;

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità e sul carattere sproporzionato dell’ottenimento e del trattamento di dati (personali). Il ricorrente fa valere che, nell’ambito dell’ottenimento e del trattamento dei dati «Sky ECC», segnatamente in ragione della mancanza di necessità e di proporzionalità dell’attuazione di pratiche di intercettazione e di «hacking» presso tutti gli utenti di Sky, sono stati violati gli articoli 18, 28 e 38, in combinato disposto con gli articoli 47 e 50, del regolamento 2016/794, gli articoli 9, 26 e 27 del regolamento 2018/1727, gli articoli 71 e 72 del regolamento 2018/1725, nonché le disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale pattizio, in particolare gli articoli 7, 8 e da 10 a 12, in combinato disposto con gli articoli 51 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

Secondo motivo, vertente sull’impossibilità di verificare l’utilizzabilità degli elementi di prova provenienti dall’operazione Sky ECC e sull’assenza di garanzie formali e materiali concernenti l’utilizzo di tali elementi di prova nelle cause penali, da cui deriva una violazione del diritto dei ricorrenti a un processo penale equo.

Terzo motivo, vertente sul doppio perseguimento del ricorrente e/o sull’assenza di coordinamento ottimale in relazione al perseguimento penale del ricorrente. Nonostante la volontà di un’azione coordinata a livello dell’Unione e a livello interstatale, quale emerge dall’accordo SIC e dalla legislazione rilevante dell’Unione, il ricorrente viene perseguito in due paesi diversi, ovvero i Paesi Bassi e la Serbia.

Quarto motivo, vertente sull’assenza, nell’ambito dell’ottenimento e del trattamento dei dati Sky ECC, di una protezione adeguata, come richiesta dai regolamenti fatti valere dal ricorrente. Affinché l’ottenimento e il trattamento di dati personali possa essere considerato leale e lecito i dati dovrebbero essere protetti in maniera adeguata, come si evince dall’articolo 32 del regolamento 2016/794 e dall’articolo 92 del regolamento 2018/1725. Non si ravvisa nella fattispecie una siffatta protezione.

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