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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – Marchi Industriale / ECHA

(Causa T-620/13) 1

(«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Determinazione delle dimensioni di un’impresa – Potere dell’ECHA – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Marchi Industriale SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Baldassarri e F. Donati, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 3747 dell’ECHA, del 19 settembre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 3747.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Marchi Industriale SpA è condannata alle spese.

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1 GU C 24 del 25.1.2014.