Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2006 - Rodenbröker e a. / Commissione
(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche - Decisione 2004/813/CE -Elenco dei siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica -Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Rodenbröker (Hövelhof, Germania) e gli 81 altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (Rappresentante: H. Glatzel, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: M. van Beek e B. Schima, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, n. 2004/813/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).
Dispositivo dell'ordinanza
Il ricorso è irricevibile.
I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
____________1 - GU C 143 del 11.6.2005.